Dopo un iter parlamentare durato più
di 1 anno, è in vigore dal 14 giugno 2017 il provvedimento in oggetto, collegato
alla legge di stabilità del 2016(1).
La legge si articola su 2 filoni principali:
-
TUTELA DEL LAVORO
AUTONOMO
(Capo I, artt. 1-17), con una serie
di disposizioni tese a sostenere sotto
diversi punti di vista, non solo lavoristici, soggetti con rapporti di lavoro
autonomo (essenzialmente le partite IVA).
Sono esplicitamente esclusi come specificato
dall’art. 1, comma 2, gli imprenditori e i piccoli
imprenditori di cui all’art. 2083 C.C. (es. coltivatori diretti,
artigiani, commercianti);
-
LAVORO AGILE (Capo II, art. 18-24), contenente la
disciplina di questa “modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, con cui attraverso un accordo scritto le parti
(datore di lavoro/lavoratore) facendo leva sull’utilizzo di strumenti
tecnologici, concordano lo svolgimento della prestazione lavorativa anche fuori
dalla sede aziendale e senza precisi vincoli di orario, fatto salvo il
rispetto dei limiti - giornalieri e settimanali - di durata massima previsti
dalla legge 66/2003 così come declinati dai CCNL.
Prima di approfondire
le misure relative a questi due ambiti di intervento, evidenziamo che, particolare
attenzione, va posta su 2 disposizioni che incrociano
ulteriori temi e che hanno una valenza
più generale. In particolare:
► Art.
15 -
COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE
Sulla scia delle novità apportate dal Jobs
Act,
si modifica nuovamente l’art. 409 c.p.c.,
specificando che la collaborazione s’intende coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente la sua
attività “nel rispetto delle modalità stabilite di comune accordo dalle parti”.
L’obiettivo di questa integrazione nella
formulazione fino ad oggi vigente, risiede nell’evitare/ridurre eventuali
contenziosi interpretativi, escludendo di
fatto l’applicazione delle regole stabilite per il lavoro subordinato e, quindi,
la fattispecie delle c.d. “collaborazioni organizzate dal committente” di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 81/2015(2) nei casi in cui le modalità di coordinamento siano comunque
concordate tra le parti.
► Art.
7, comma 1 – DIS-COLL
Per finanziare la messa a regime dal 1°
LUGLIO 2017 della c.d. DIS-COLL (indennità
di disoccupazione per i collaboratori), contestualmente alla sua estensione a
assegnisti/dottorandi di ricerca, viene introdotto dalla stessa data un AUMENTO
pari allo 0,51% dell’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA per tutti gli AMMINISTRATORI e SINDACI
DI SOCIETA’, soggetti che, come noto, non sono beneficiari di questo
strumento. Questo passaggio ha
suscitato forti polemiche durante l’iter parlamentare, nonché valutazioni
negative anche da parte di Alleanza delle Cooperative, perché all’innalzamento
dell’aliquota non corrisponde alcuna prestazione in favore dei soggetti citati.
≈ ≈ ≈
-
LAVORO AUTONOMO
In via preliminare,
vale ribadire che non tutte le disposizioni attengono a profili strettamente
lavoristici, nonché la portata dell’ambito
di applicazione (art. 1) delle
misure introdotte da questa parte del provvedimento, che sono valide per i
rapporti di lavoro autonomo riconducibili al Codice civile (libro V, titolo
III).
Sono esclusi come
detto gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083
c.c. (es. coltivatori diretti, artigiani, commercianti).
Inoltre, alcune delle disposizioni trovano immediata
applicazione, mentre in altri casi il legislatore attribuisce deleghe al
Governo su diverse materie (introdotte peraltro nel corso dell’iter
parlamentare), per la cui attuazione bisognerà comunque attendere gli appositi
decreti legislativi entro i prossimi 12 mesi.
Nel merito, tra le disposizioni subito in vigore,
evidenziamo:
-
art. 2: norme di tutela per il lavoratore autonomo contro i
ritardati pagamenti in occasione di transazioni commerciali con imprese e P.A.,
con l’estensione della disciplina già vigente per le imprese di cui al decreto
legislativo 231/2002;
-
art. 3: norme di tutela del lavoratore autonomo contro clausole e condotte abusive,
riconducibili ad esempio alla facoltà per un committente di modificare
unilateralmente le condizioni di un contratto o di rifiutarsi di stipularlo in
forma scritta oppure rintracciabili in uno “stato di dipendenza economica” dal
soggetto cui si offre la prestazione (con estensione, in quanto compatibile,
della disciplina valida per le imprese ex art. 9 legge 192/1998);
-
art. 4: estensione al lavoratore autonomo della
disciplina già prevista dalla legge 633/1991 per il lavoratore dipendente in
materia di diritti di utilizzazione economica e diritto d’autore
riconducibili ad apporti originali e invenzioni realizzate durante lo
svolgimento del contratto, diritti tuttavia non esercitabili qualora l’attività
inventiva costituisca oggetto in senso stretto del contratto;
-
art. 9: deducibilità, entro determinati limiti, delle spese sostenute per convegni, congressi,
corsi di formazione e aggiornamento professionale nonché di quelle per servizi personalizzati di certificazione
delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità;
-
art. 10: costituzione di uno sportello dedicato al lavoro autonomo presso centri per l’impiego e soggetti
autorizzati ad attività di intermediazione in materia di lavoro;
-
art. 12: disposizioni volte a
favorire la partecipazione dei
lavoratori autonomi agli appalti pubblici, equiparandoli di fatto alle PMI
ai fini dell’accesso ai POR/PON finanziati dai fondi strutturali europei, cui
si aggiungono alcune nuove possibilità
per i soggetti che svolgono un’attività professionale di superare la dimensione
individuale (es. reti, consorzi stabili, associazioni temporanee) anche per
partecipare ad appalti privati;
-
alcuni interventi in
materia di congedi parentali, tutela
della gravidanza, della malattia e dell’infortunio tra cui:
-
art. 8, c. 4: per gli iscritti in
via esclusiva alla gestione separata INPS, prolungamento
del congedo parentale da 3 a 6 mesi, fruibile non più solo entro il primo anno
di vita del bambino, ma fino a 3 anni;
-
art. 13, c. 1: per le lavoratrici
iscritte in via esclusiva alla gestione separata INPS, possibilità di fruizione del trattamento di maternità a prescindere
dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
-
art. 14, c. 1: per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività
in via continuativa per il committente, non
estinzione del rapporto di lavoro in caso di gravidanza, malattia e infortunio,
e, sempre che non venga meno l’interesse del committente, eventuale richiesta da parte del lavoratore di sospendere, senza
diritto al corrispettivo economico, lo
stesso rapporto per un massimo di 150 giorni per anno solare;
-
art. 14, c. 2: in caso di maternità
di lavoratrici autonome, possibilità, previo consenso del committente, di essere sostituite da parte di altri
lavoratori autonomi di loro fiducia;
-
art. 14, c. 3: sospensione del
versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di
malattia o infortunio tali da impedire lo svolgimento dell’attività per oltre
60 giorni, fatto salvo il versamento rateizzato di quanto dovuto, una volta
concluso il periodo di infortunio/malattia che non potrà comunque superare i 2
anni.
In merito alle deleghe attribuite al Governo registriamo:
-
art. 5: delega in materia di rimessione di determinati atti pubblici
alle professioni organizzate in ordini/collegi, con la futura
possibilità per le pubbliche amministrazioni di devolvere a tali soggetti
determinate funzioni (per come scritta, la delega non permette di capire ad
oggi quali potrebbero essere le materie e gli atti oggetto di questa novità);
-
art. 6, c. 1: delega in materia
di sicurezza e protezione sociale dei
professionisti iscritti a ordini o collegi, con la possibilità che
le loro Casse di previdenza attivino, volendo anche in forma associata,
prestazioni sociali ulteriori rispetto a quelle complementari di tipo
previdenziale e socio-sanitarie finanziate da specifica contribuzione e rivolte
in primo luogo a soggetti iscritti che abbiano visto ridursi il proprio reddito
per ragioni da loro non dipendenti o colpiti da gravi patologie;
-
art. 6., c. 2: delega in materia
di ampliamento delle prestazioni di
maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla
Gestione separata INPS (non titolari di pensione né iscritti ad altre forme
previdenziali), con agevolazioni sui requisiti di accesso alle prestazioni di
maternità, introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni,
estensione delle prestazioni di malattia, cui tuttavia risponderà, a copertura
di tali interventi, un aumento della contribuzione aggiuntiva (oggi pari allo
0,72%) fino a un massimo dello 0,5%;
-
art. 11: delega in materia
di semplificazione della normativa sulla
salute e sicurezza degli studi professionali, i cui presupposti di fondo risiedono
nell’individuazione di specifiche misure di prevenzione/protezione adeguate e
compatibili per tali realtà, nella semplificazione degli adempimenti meramente
formali nonché nella riformulazione dell’apparato sanzionatorio.
Infine, come
ulteriore elemento indicativo della riflessione aperta dal Governo in
quest’ambito, l’art. 17 istituisce presso
il Ministero del Lavoro un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro
autonomo partecipato dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e
indirizzi operativi soprattutto su 3 specifici temi: modelli previdenziali,
modelli di welfare e formazione professionale.
Dal punto di vista finanziario diversi degli
interventi appena illustrati necessitano di una apposita copertura (es.
estensione dei congedi parentali e delle tutele in materia di gravidanza,
malattia e infortunio, nonché deducibilità delle spese sostenute per
determinati scopi).
In questo senso, con l’art.
25 si aumenta di ulteriori 4 milioni annui la dotazione di risorse oggi pari
a 50 milioni annui, destinata allo scopo dalla legge di stabilità 2016 – con
decorrenza 2017 - al Fondo per i lavoratori autonomi e il lavoro agile
istituito presso il Ministero del Lavoro. Tali risorse al momento sono tuttavia destinate unicamente alla copertura delle tutele del lavoro autonomo,
mentre nessun importo viene ad oggi esplicitamente stanziato per il lavoro
agile.
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LAVORO AGILE (c.d.
smart working)
L’art. 18, c. 1, definisce il lavoro agile
e i suoi elementi costitutivi che ne fanno una possibile MODALITÀ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
e non una nuova tipologia contrattuale. Lo scopo dichiarato dal Legislatore
è quello di incrementare la competitività dell’impresa e di agevolare la
conciliazione vita-lavoro.
Operativamente il lavoro agile
prende avvio con un accordo individuale
stipulato per iscritto nel quale le parti (lavoratore e datore di lavoro)
condividono lo svolgimento della
prestazione lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda
“senza una postazione fissa” e “senza precisi vincoli di orario”, fatti
salvi i soli limiti di durata massima giornalieri e settimanali previsti dalla
legge (66/2003) e dalla contrattazione.
Occorre precisare che
si tratta di una modalità ben distinta da quella, finora poco praticata, del
telelavoro perché in questo caso l’utilizzo di strumenti tecnologici avviene di
norma dall’abitazione del lavoratore secondo uno schema d’orario rigido, mentre
nel lavoro agile la tecnologia (es. smartphone, tablet, ipad, pc portatile) può
essere usata ovunque e in qualunque momento per svolgere la prestazione in
maniera oltremodo flessibile, senza una postazione fissa e orari
predeterminati.
Salvo non
diversamente precisato, si applicano le norme comunemente in uso per qualsiasi
rapporto di lavoro, stante anche la previsione (art. 20) di riconoscere ai
lavoratori coinvolti dal lavoro agile un trattamento economico-normativo
complessivamente non inferiore a quello applicato, in attuazione dei CCNL
comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, ai lavoratori che
svolgono le medesime mansioni esclusivamente in azienda.
Sotto un altro punto
di vista – art. 18, c. 4 – la parità di trattamento ai soggetti
coinvolti nel lavoro agile spetta - qualora ci fossero dei dubbi - anche in relazione a incentivi di carattere
fiscale e contributivo legati a incrementi di produttività.
Analogamente, come
espressamente specificato dall’art. 18,
c. 2, è in capo al datore di lavoro la
responsabilità in materia di sicurezza e corretto funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività.
Rispetto al tema della
sicurezza, l’art. 22 impone al datore
di lavoro un’informativa scritta da
consegnare al lavoratore e al RLS sui rischi generali e sui rischi specifici
connessi al lavoro agile, prescrivendo al lavoratore di cooperare in un’ottica
preventiva per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione
fuori dell’impresa.
Nell’accordo scritto le parti devono
disciplinare (art. 19, c. 1):
-
l’esecuzione
della prestazione all’esterno dei locali aziendali, facendo attenzione agli
strumenti utilizzati dal lavoratore, alle forme
di esercizio del potere direttivo del datore - comunque rispettose, ai
sensi dell’art. 21, c. 1, dell’art. 4
dello Statuto dei Lavoratori in materia di controlli a distanza – nonché alle condotte sanzionabili sul fronte disciplinare (cfr. art. 21, c. 2);
-
i
tempi di riposo e le misure tecniche/organizzative per garantire
la c.d. “disconnessione del lavoratore” dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro.
Nell’accordo per lo
svolgimento dell’attività in modalità di lavoro agile può altresì essere
riconosciuto il diritto del lavoratore all’apprendimento permanente - in
modalità formali, non formali e informali - con periodica certificazione delle sue
competenze (cfr. art. 20, c. 2).
L’art. 19, c. 2, premesso che l’accordo di
lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato, detta le condizioni di recesso da questa
modalità di svolgimento del rapporto (non dal rapporto di lavoro in quanto
tale), per le quali si applica di norma un
preavviso non inferiore a 30 giorni,
elevati a 90 per il datore di lavoro qualora siano coinvolti in modalità agile
lavoratori disabili ex lege 68/1999. In presenza di giustificato motivo
il recesso è comunque esercitabile da entrambe le parti in qualunque momento.
L’art. 23, c. 1, stabilisce che l’accordo di lavoro agile – e le sue
modificazioni – rientrano tra gli atti
soggetti alle comunicazioni obbligatorie cui sono tenuti i datori di
lavoro al Centro per l’impiego territorialmente competente.
I lavoratori in
modalità agile godono della tutela
contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi
alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali (art. 23, c. 2) e agli stessi viene
riconosciuta, nei limiti di legge, anche quella per i c.d. infortuni in itinere, intendendo in questo caso quelli eventualmente occorsi durante il “normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento
della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali” e sempreché
la “scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze
di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza” (art. 23, c. 3).
(1)
Nostra
circolare n. 1 dell’11 gennaio 2016, prot. N. 105..
(2) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015 – prot. n. 3058