Circolari

Circ. n. 21/2016

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - FIS DM Lavoro del 3 febbraio 2016

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di costituzione del Fondo di integrazione salariale – cd. FIS – che, come noto, ai sensi del Dlgs n. 148/2015 (riforma degli ammortizzatori sociali) sostituisce da quest’anno il precedente Fondo di Solidarietà residuale, già istituito presso Inps(1).

Il decreto passa in rassegna in particolare l’ambito di applicazione del nuovo Fondo (art. 2), i suoi destinatari (art. 3), le prestazioni riconosciute dallo stesso (artt. 6 e 7), con indicazione della loro durata massima complessiva (art. 8) nonché delle modalità di erogazione/rimborso (art. 9).

Si tratta, in verità, di aspetti su cui già l’INPS ha avuto modo di dettare le prime istruzioni applicative con la circolare n. 22 del 4 febbraio u.s.(2), sancendo di fatto l’effettiva operatività del Fondo e la possibilità, quindi, per i soggetti interessati di presentare le domande di accesso alle prestazioni.

Data la rilevanza del tema, oltre a richiamare in sintesi la disciplina applicabile, ribadiamo che INPS e Ministero del Lavoro hanno già indicato la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al FIS o in alternativa agli ammortizzatori sociali in deroga, come noto, ancora praticabili in questo anno 2016.

In particolare, come ricordato anche dall’INPS nelle sue ultime circolari, il FIS, da un lato, e gli ammortizzatori in deroga, dall’altro, sono fruibili in maniera non contestuale rispettando specifiche modalità, criteri e limiti previsti dalle relative discipline.

Ciò significa che tutte le imprese prive degli ammortizzatori ordinari (CIGO e CIGS) con più di 5 dipendenti - questo come noto il nuovo campo di applicazione del FIS, più ampio rispetto al passato, visto che prima la soglia era di 15 dipendenti - potranno utilizzare i due strumenti anche separatamente, computando in maniera autonoma e non cumulata i periodi di utilizzo dei singoli istituti, evitando però domande che abbiano ad oggetto intervalli di tempo parzialmente o totalmente coincidenti.

E’ chiaro che tale facoltà di opzione interessa - in questa prima fase - solo le imprese con più di 15 dipendenti, visto che per le altre (quelle tra 5 e 15 dipendenti) non c’è ancora l’operatività del FIS e la possibilità di accedere alle sue prestazioni.

Mentre per gli ammortizzatori in deroga il quadro applicativo, come recentemente riassunto dall’INPS con propria circolare (3), è ormai piuttosto noto (con ad esempio un tetto di fruizione annua nel 2016 per la CIG in deroga pari a 3 mesi), per il FIS riteniamo opportuno tornare nuovamente sugli aspetti principali, alla luce del nuovo Decreto.

   

► Ambito di applicazione del FIS (art. 2)

Vi rientrano come detto i datori di lavoro che occupano in media più di 5 dipendenti - compresi gli apprendisti – non coperti dagli ammortizzatori ordinari né da fondi di solidarietà bilaterali dedicati, che per quanto riguarda il movimento cooperativo non sono stati costituiti decidendo Alleanza già da tempo di confluire tutti insieme nel fondo INPS anche ai fini di una significativa massa critica.

Segnaliamo che ad oggi, però, il fondo risulta operativo solo per le imprese sopra i 15 addetti, mentre quelle comprese tra 5 e 15 dipendenti non sono ad oggi nemmeno tenute a versare la contribuzione dovuta.

E’ presumibile pensare che a fronte dell’emanazione del decreto in oggetto, che riguarda indistintamente tutte le imprese dentro il perimetro del Fondo, l’Istituto provvederà a fornire ulteriori indicazioni rendendo operativo il FIS per tutti i soggetti interessati (anche quelli tra 5 e 15 addetti).

 

► Destinatari del FIS (art. 3)

Accedono alle prestazioni i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti di secondo livello - apprendistato professionalizzante – con un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio).

 Da segnalare che, in caso di cambio d’appalto, se il lavoratore dell’impresa cessante passa a quella subentrante, ai fini dell’anzianità si considera tutto il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

 

► Prestazioni: assegno di solidarietà (art. 6)

Si tratta di uno strumento che sostituisce i vecchi contratti di solidarietà di tipo B), ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS.

La prestazione spetta a tutti i potenziali fruitori del fondo, e quindi sia ai datori di lavoro compresi tra 5 e 15 dipendenti (solo però dal 1° luglio 2016) sia ai datori di lavoro sopra 15 dipendenti (già dal 1° gennaio u.s.).

L’integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

L’ammontare è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra 0 ore e il limite dell’orario contrattuale, ridotto di un importo - ex art. 26 della legge 41/21986 – oggi individuato nella misura del 5,84% (somma che rimane al FIS).

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. Anche qui la domanda è telematica e deve essere presentata all'Inps entro 7 giorni dalla firma dell'accordo sindacale.

La domanda telematica andrà presentata all’Inps entro 7 giorni dalla firma dell'accordo sindacale, termine che tuttavia decorrerà per tutti dalla data in cui l’INPS con proprio messaggio darà avvio alla procedura per la presentazione delle domande, visto che ad oggi l’Istituto ha reso accessibile soltanto la procedura informatica per le domande di assegno ordinario (si veda sotto).

Per l’autorizzazione delle domande si rinvia ai nuovi criteri per la concessione della CIGS (4) -  in particolare regole valide per contratti di solidarietà.

 

► Prestazioni: assegno ordinario (art. 7)

Questa ulteriore prestazione viene riconosciuta solo in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Le regole per calcolare il suo ammontare sono le stesse viste rispetto all’assegno di solidarietà, con trattamenti quindi in linea con gli ammortizzatori ordinari.

Nella sostanza lo strumento risponde alle medesime causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Non è un caso che all’assegno ordinario si applicano le disposizioni in materia di CIGO, in particolare quelle sull'importo della prestazione e sull'obbligo di anticipazione da parte di datore di lavoro.

Il rimando agli ammortizzatori ordinari è anche in termini di criteri di concessione, anche se ad oggi i nuovi parametri sono stati adottati solo per la CIGS (DM Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016), rimanendo ancora in attesa di quelli per la CIGO.

Si prevede che la domanda di accesso all’assegno ordinario debba essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

► Durata massima complessiva delle prestazioni (art. 8)

In linea con quanto definito dalla nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali in generale (decreto legislativo 148/2015) come e comunque per ciascuna unità produttiva le due prestazioni non sono fruibili oltre 24 mesi in un quinquennio mobile.

Ai fini di cui sopra, sempre in analogia rispetto alle regole valide per le casse ordinarie, qualora l’impresa ricorra all’assegno di solidarietà, i relativi periodi di fruizione, purché entro i 24 mesi, saranno conteggiati per metà.

 

► Modalità erogazione e termine rimborso prestazioni (art. 9)

Le prestazioni saranno erogate dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga, fatto salvo il loro rimborso/conguaglio secondo le norme vigenti.

Su tale aspetto bisognerà fare attenzione al termine di 6 mesi entro cui, a pena di decadenza, si dovrà procedere al rimborso/conguaglio.

Infine, un eventuale pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS può essere autorizzato dalla sede territorialmente competente in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su sua espressa richiesta.

   


































































(1) Nostra circolare n. 52 del 5 ottobre 2015 prot. n. 4347

(2) Nostra circolare n. 11 del 12 febbraio 2016 prot. n. 877

(3) Nostra circolare n. 18 del 7 aprile 2016 prot. n. 1883

(4) DM Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016 commentato con nostra circolare n. 11 del 12 febbraio 2016 – prot. n. 877

Documenti da scaricare

Circ212016.docx (576,56 KB)