E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di costituzione del
Fondo di integrazione salariale – cd. FIS
– che, come noto, ai sensi del Dlgs n. 148/2015 (riforma degli ammortizzatori
sociali) sostituisce da quest’anno il precedente Fondo di Solidarietà residuale,
già istituito presso Inps(1).
Il decreto passa in rassegna in particolare
l’ambito di applicazione del nuovo Fondo
(art. 2), i suoi destinatari (art.
3), le prestazioni riconosciute
dallo stesso (artt. 6 e 7), con indicazione della loro durata massima complessiva (art. 8) nonché delle modalità di erogazione/rimborso (art.
9).
Si tratta, in verità, di aspetti su cui
già l’INPS ha avuto modo di dettare le prime istruzioni applicative con la
circolare n. 22 del 4 febbraio u.s.(2), sancendo di fatto
l’effettiva operatività del Fondo e
la possibilità, quindi, per i soggetti interessati di presentare le domande di
accesso alle prestazioni.
Data la rilevanza del tema, oltre a richiamare
in sintesi la disciplina applicabile, ribadiamo
che INPS e Ministero del Lavoro hanno già indicato la possibilità per i
datori di lavoro di ricorrere al FIS o in alternativa agli ammortizzatori
sociali in deroga, come noto, ancora praticabili in questo anno 2016.
In particolare, come ricordato
anche dall’INPS nelle sue ultime circolari,
il FIS, da un lato, e gli ammortizzatori in deroga, dall’altro,
sono fruibili in maniera non
contestuale rispettando specifiche modalità, criteri e limiti previsti dalle relative
discipline.
Ciò significa che tutte le imprese prive degli ammortizzatori ordinari (CIGO e CIGS) con
più di 5 dipendenti - questo come noto il nuovo campo di applicazione del
FIS, più ampio rispetto al passato, visto che prima la soglia era di 15
dipendenti - potranno utilizzare i due strumenti anche
separatamente, computando in maniera autonoma e non cumulata i periodi di
utilizzo dei singoli istituti, evitando però domande che abbiano ad oggetto
intervalli di tempo parzialmente o totalmente coincidenti.
E’ chiaro che tale facoltà di opzione interessa - in questa prima fase - solo le imprese
con più di 15 dipendenti, visto che per le altre (quelle tra 5 e 15
dipendenti) non c’è ancora l’operatività del FIS e la possibilità di
accedere alle sue prestazioni.
Mentre per gli ammortizzatori in deroga il
quadro applicativo, come recentemente riassunto dall’INPS con propria circolare
(3), è ormai piuttosto
noto (con ad esempio un tetto di fruizione annua nel 2016 per la CIG in deroga
pari a 3 mesi), per il FIS riteniamo opportuno tornare nuovamente sugli aspetti
principali, alla luce del nuovo Decreto.
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► Ambito di
applicazione del FIS (art. 2)
Vi rientrano come detto i datori di lavoro
che occupano in media più di 5 dipendenti - compresi gli apprendisti – non
coperti dagli ammortizzatori ordinari né da fondi di solidarietà bilaterali
dedicati, che per quanto riguarda il movimento cooperativo non sono stati
costituiti decidendo Alleanza già da tempo di confluire tutti insieme nel fondo
INPS anche ai fini di una significativa massa critica.
Segnaliamo che ad oggi, però, il fondo
risulta operativo solo per le imprese sopra i 15 addetti, mentre quelle
comprese tra 5 e 15 dipendenti non sono ad oggi nemmeno tenute a versare la
contribuzione dovuta.
E’ presumibile pensare che a fronte
dell’emanazione del decreto in oggetto, che riguarda indistintamente tutte le
imprese dentro il perimetro del Fondo, l’Istituto provvederà a fornire
ulteriori indicazioni rendendo operativo il FIS per tutti i soggetti
interessati (anche quelli tra 5 e 15 addetti).
► Destinatari del FIS (art. 3)
Accedono alle prestazioni i lavoratori
subordinati, compresi gli apprendisti di secondo livello - apprendistato
professionalizzante – con un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva
di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (esclusi
dirigenti e lavoratori a domicilio).
Da
segnalare che, in caso di cambio d’appalto, se il lavoratore
dell’impresa cessante passa a quella subentrante, ai fini dell’anzianità si considera
tutto il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività
appaltata.
► Prestazioni:
assegno di solidarietà (art. 6)
Si tratta di uno strumento che sostituisce
i vecchi contratti di solidarietà di tipo B), ossia quelli stipulati dalle
imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS.
La prestazione spetta a tutti i potenziali fruitori del fondo, e quindi
sia ai datori di lavoro compresi tra 5 e 15 dipendenti (solo però dal 1°
luglio 2016) sia ai datori di lavoro sopra 15 dipendenti (già dal 1°
gennaio u.s.).
L’integrazione salariale è corrisposta per un
periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile ai dipendenti di datori di
lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali accordi collettivi
aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di
evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo.
L’ammontare è pari all’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
comprese fra 0 ore e il limite dell’orario contrattuale, ridotto di un importo
- ex art. 26 della legge 41/21986 – oggi individuato nella misura del 5,84%
(somma che rimane al FIS).
La riduzione media oraria non può essere
superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero
periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. Anche qui la domanda
è telematica e deve essere presentata all'Inps entro 7 giorni dalla firma
dell'accordo sindacale.
La domanda telematica andrà presentata
all’Inps entro 7 giorni dalla firma dell'accordo sindacale, termine che tuttavia
decorrerà per tutti dalla data in cui l’INPS
con proprio messaggio darà avvio alla procedura per la presentazione delle
domande, visto che ad oggi l’Istituto ha reso accessibile soltanto la procedura
informatica per le domande di assegno ordinario (si veda sotto).
Per l’autorizzazione delle domande si rinvia
ai nuovi criteri per la concessione della CIGS (4) - in particolare regole valide per contratti di
solidarietà.
► Prestazioni:
assegno ordinario (art. 7)
Questa ulteriore prestazione viene
riconosciuta solo in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente
più di 15 dipendenti e per una durata massima di 26 settimane in un
biennio mobile.
Le regole per calcolare il suo ammontare sono
le stesse viste rispetto all’assegno di solidarietà, con trattamenti quindi in
linea con gli ammortizzatori ordinari.
Nella sostanza lo strumento risponde alle
medesime causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione
delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale.
Non è un caso che all’assegno ordinario si
applicano le disposizioni in materia di CIGO, in particolare quelle
sull'importo della prestazione e sull'obbligo di anticipazione da parte di
datore di lavoro.
Il rimando agli ammortizzatori ordinari è
anche in termini di criteri di concessione, anche se ad oggi i nuovi parametri
sono stati adottati solo per la CIGS (DM Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016),
rimanendo ancora in attesa di quelli per la CIGO.
Si prevede che la domanda di accesso
all’assegno ordinario debba essere presentata non prima di 30 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
► Durata massima
complessiva delle prestazioni (art. 8)
In linea con quanto definito dalla nuova
disciplina sugli ammortizzatori sociali in generale (decreto legislativo
148/2015) come e comunque per ciascuna unità produttiva le due prestazioni non
sono fruibili oltre 24 mesi in un quinquennio mobile.
Ai fini di cui sopra, sempre in analogia
rispetto alle regole valide per le casse ordinarie, qualora l’impresa
ricorra all’assegno di solidarietà, i relativi periodi di fruizione, purché
entro i 24 mesi, saranno conteggiati per metà.
► Modalità erogazione
e termine rimborso prestazioni (art. 9)
Le prestazioni saranno erogate dal datore di
lavoro alla fine di ogni periodo di paga, fatto salvo il loro
rimborso/conguaglio secondo le norme vigenti.
Su tale aspetto bisognerà fare attenzione al
termine di 6 mesi entro cui, a pena di decadenza, si dovrà procedere al
rimborso/conguaglio.
Infine, un eventuale pagamento diretto delle
prestazioni da parte dell’INPS può essere autorizzato dalla sede
territorialmente competente in presenza di serie e documentate difficoltà
finanziarie del datore di lavoro, su sua espressa richiesta.
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(1) Nostra circolare n. 52 del 5 ottobre 2015
prot. n. 4347
(2) Nostra circolare n. 11 del 12 febbraio 2016 prot. n. 877
(3) Nostra circolare n. 18 del 7
aprile 2016 prot. n. 1883
(4) DM Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016 commentato con nostra
circolare n. 11 del 12 febbraio 2016 – prot. n. 877