Circolari

Circ. n. 21/2015

MdL – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva Lettera circolare del 28 aprile 2015 prot. n. 37/0007068/MA003.A004“Corte Cost. Sentenza n. 51/2015 - società cooperative – trattamenti economici”

Sempre nell’ottica di rafforzare l’operato sia degli Ispettori del lavoro sia degli OSSERVATORI PROVINCIALI DELLA COOPERAZIONE, la DG per l’attività ispettiva coglie l’occasione della pubblicazione della Sentenza in oggetto, per dare ulteriori nuove indicazioni agli Ispettori sugli effetti dell’articolo 7, comma 4 della legge 31/2008.

Si tratta della seconda Sentenza della Corte Costituzionale in materia ma, a differenza del precedente, in questo caso i giudici rigettano le pregiudiziali di inammissibilità, entrano nel merito ritenendo la norma perfettamente legittima.

A suo tempo, la questione fu respinta a monte perché ritenuta inammissibile (cfr. Sentenza n. 59, 25-29 marzo 2013 commentata con nostra circolare n. 18 dell’8 aprile 2013 – prot. n. 1595).

In questo caso invece, con la Sentenza in commento viene dichiarata NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE sull’art. 7, comma 4, della legge 31/2008, sollevata nuovamente dal Tribunale di Lucca in riferimento all’art. 39 della Costituzione che, come noto, disciplina la libertà sindacale.

La sentenza della Corte, conferma la legittimità dell’articolo 7, comma 4 della legge n. 31/2008 in merito alla regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo in presenza di una pluralità di contratti collettivi secondo cui:

“Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Questo ulteriore passaggio rafforza, come riportato nella stessa nota del ministero, gli orientamenti assunti per contrastare, anche grazie all’operato degli Osservatori della Cooperazione, l’applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (cioè, come più volte chiarito dal Ministero, da AGCI-CONFCOOPERATIVE-LEGACOOP e CGIL-CISL-UIL).

Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge agli strumenti di lotta al dumping contrattuale, e che assume un valore ancora più significativo in considerazione dell’importanza riferibile all’organo da cui proviene.

Dal punto di vista tecnico delle argomentazioni offerte dai giudici, come rilevato anche dal Ministero, la sentenza si dimostra particolarmente interessante visto che assegna ai trattamenti complessivi minimi previsti dai nostri CCNL il significato di un PARAMETRO ESTERNO da utilizzare per verificare se il trattamento economico corrisposto al socio-lavoratore soddisfi i criteri della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione stabiliti dall’art. 36 della Costituzione.

Secondo la Corte, l'articolo 7 comma 4 “ … richiama i contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost.  Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014).”

E' anche molto interessante che la Corte, nel ricostruire la questione, richiami la genesi del comma 4 e lo riconduca giustamente al Protocollo d’intesa del 10 ottobre 2007 tra Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL che determinò la nascita degli Osservatori della cooperazione.

Osservano i giudici che nel Protocollo il Governo assumeva l’impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento» (punto C). L’obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all’art. 36 Cost., secondo l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l’art. 2099 cod. civ.”

La Corte ricorda, inoltre, che con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 si è assistito a una intensa attività ispettiva, promossa dal Ministero del lavoro, per ribadire che «in presenza di più “contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico vanno applicati i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”», così come disposto dall’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati alla luce del regolamento interno ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 2001 (circolari del Ministero del lavoro 9 novembre 2010 e 6 marzo 2012) ed in linea con specifici indici sintomatici di rappresentatività sindacale, individuati nella circolare del Ministero del lavoro 1° giugno 2012.”

A nostro avviso la Corte, richiamandola e analizzandola, ha pienamente legittimato questa attività che, lo ricordiamo, ha visto l’attiva partecipazione delle Centrali cooperative.

Conseguentemente, e a maggior ragione facendo leva sulla sentenza in oggetto e sulle sue argomentazioni, il Ministero invita nuovamente le DPL territoriali e il personale ispettivo a promuovere un’efficace attività di vigilanza in ambito cooperativistico e a procedere al recupero delle eventuali differenze retributive mediante l’adozione della diffida accertativa.

 Inoltre, il Ministero del Lavoro ribadisce la necessità di dare nuovo impulso agli Osservatori provinciali come già affermato nella sua precedente nota del 6 marzo u.s. (nostra circolare n. 12 del 12 marzo 2015 – prot. n. 1194) soprattutto nell’ottica di una proficua collaborazione tra parti sociali e istituzioni.

A questo proposito, emerge come novità la disponibilità del MISE ad intervenire agli incontri degli Osservatori provinciali – attraverso propri delegati regionali, laddove presenti – e comunque il suo interesse a ricevere presso la sua sede centrale i verbali delle riunioni svolte.

Si rinvia al testo della Sentenza, alla nota del Ministero e alle nostre precedenti circolari in materia per ulteriori approfondimenti.