Circolari

Circ. n. 20/2026

ULTERIORI ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE SU TASSAZIONE AGEVOLATA ANNO 2026 PER:  INCREMENTI RETRIBUTIVI DEFINITI DA RINNOVI CONTRATTUALI 2024-2026  MAGGIORAZIONI E INDENNITA’ SU LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, NEI GIORNI DI RIPOSO, A TURNI

Facendo seguito al nostro precedente di pari oggetto(1) , comunichiamo la pubblicazione di una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate a distanza di 4 mesi dalla precedente n. 2/E del 24 febbraio u.s., con ulteriori precisazioni attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle novità contenute nell’ultima legge di bilancio(2) relativamente alla tassazione agevolata:

  1. sia degli aumenti retributivi erogati nel 2026 frutto dei rinnovi contrattuali siglati nel triennio 2024-2026;
  2. sia delle maggiorazioni e indennità riconosciute nel 2026 per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali o riconducibili al lavoro a turni.

In linea generale i nuovi chiarimenti comportano una maggiore fruibilità delle agevolazioni, risolvendo anche in parte alcuni dubbi applicativi emersi in questi mesi.

Altra considerazione preliminare e che riguarda trasversalmente entrambe le tipologie di agevolazione (sia sugli aumenti retributivi sia sulle maggiorazioni/indennità), è quella contenuta al paragrafo 3.1 della circolare, dove l’Agenzia puntualizza che la tassazione agevolata spetta solo in presenza di un CCNL applicato dal datore di lavoro al rapporto lavorativo (e non qualora mancasse l’applicazione di CCNL) confermando, peraltro, l’esclusione dal beneficio per le somme riconosciute sulla base di accordi aziendali o territoriali.

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  • Tassazione agevolata su incrementi retributivi erogati nel 2026 frutto di rinnovi contrattuali siglati nel triennio 2024-2026

Nel riportare sinteticamente di seguito il portato delle indicazioni fornite dall’Agenzia rispetto ad alcune fattispecie degne di maggiore approfondimento, occorre ricordare che la tassazione agevolata al 5% riguarda unicamente quei lavoratori con un reddito non superiore a 33 mila euro complessivi riferito all’anno 2025.

  1. INDENNITA’ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE

La tassazione agevolata è praticabile anche con riferimento a incrementi riguardanti indennità corrisposte mensilmente e che confluiscano nella retribuzione ordinaria.

Può essere il caso, ad esempio, di indennità di cassa o di altre indennità variabili come le indennità di funzione presenti in alcuni nostri CCNL (es. cooperative sociali), fermo restando che il beneficio spetta sempre relativamente alla quota di aumento che interessa tali istituti come disciplinata nell’ambito di un CCNL sottoscritto nel triennio 2024-2026 presupposto indispensabile e valido per tutte le fattispecie.

  1.  INCREMENTI CON DECORRENZA ANTECEDENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL

La tassazione agevolata è praticabile anche per incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in applicazione di CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026 che tuttavia si riferiscano ad annualità antecedenti la sottoscrizione (ad esempio con decorrenza dal 2023).

Ci sembra il caso del CCNL delle cooperative di trasformazione agroalimentare  e in particolare della tranche di aumento che è stata corrisposta a partire dal 2024 seppur con decorrenza cadente nel 2023.

Restano esclusi dall’agevolazione gli importi eventualmente erogati a titolo di una tantum.

  1. SUPERMINIMO ASSORBIBILE

La tassazione agevolata è praticabile come noto anche in presenza di importi eventualmente riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo assorbano tale somma: per questa casistica – chiarisce ora l’Agenzia – è sufficiente che lo stesso, o altro elemento retributivo analogo, sia riconosciuto sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro non essendo richiesta la sua previsione nel CCNL di riferimento.

  1. FERIE, GRATIFICA FERIALE E FESTIVITA’ SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE

La tassazione agevolata è applicabile anche con riferimento a incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, delle festività soppresse e dei permessi di natura contrattuale, alla gratifica feriale o al trattamento aggiuntivo riferibile alla festività soppressa del 4 novembre come eventualmente previsti dai singoli CCNL.

Ciò detto, senza entrare nel merito dei rispettivi CCNL, riproponiamo per opportunità la lista aggiornata dei contratti collettivi nazionali rinnovati ad oggi da Confcooperative nel triennio 2024-2026 (evidenziato in neretto il nuovo accordo raggiunto poco più di un mese fa per il personale non imbarcato).

Anno

CCNL rinnovati da Confcooperative

2024

CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli

CCNL per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata

CCNL autotrasporto, spedizioni merci e logistica

CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva, turismo

CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito cooperativo

2025

CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca

CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

CCNL per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche

CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie

CCNL per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

CCNL servizi ambientali

2026

CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

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  • Tassazione agevolata su maggiorazioni o indennità riconosciute nel 2026 per lavoro notturno/festivo/nei giorni di riposo settimanale/a turni come previsto da CCNL

Nel commentare sinteticamente il portato delle indicazioni fornite dall’Agenzia rispetto ad alcune fattispecie degne di maggiore approfondimento, ricordiamo come si tratti di un’agevolazione per i dipendenti con un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro nel 2025 e che si sostanzi in una tassazione agevolata del 15% di quanto percepito, fino a un limite massimo di 1.500 €, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni.

  1. MAGGIORAZIONE DOMENICALE

La tassazione agevolata è praticabile in ogni caso, alla maggiorazione che sia eventualmente prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, anche se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.

A integrazione di quanto indicato nella sua precedente circolare laddove si chiariva che, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2003,  il riposo settimanale andasse rintracciato in quello individuato dal CCNL, a prescindere dalla sua coincidenza o meno con la domenica, l’Agenzia fornisce il chiarimento di cui sopra considerato che comunque, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 260/1949, tutte le domeniche sono considerate giorni festivi.

  1. PART-TIME

In presenza di lavoratori con part-time verticale, la tassazione agevolata:

  1. è praticabile solo in caso di lavoro nel singolo giorno di riposo settimanale stabilito dalle parti, sebbene i giorni settimanalmente non lavorati risultino essere più di uno.
  2. non è applicabile  nel caso di lavoro supplementare svolto in giorni che non siano quello di riposo o in quello ricompreso da clausole elastiche che comportano come noto per il lavoro part-time la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della sua durata con il riconoscimento in tal caso di maggiorazioni ad hoc stabilite dalla contrattazione collettiva oltre che dalla normativa.
  1. STRAORDINARIO FESTIVO O STRAORDINARIO NOTTURNO

In maniera piuttosto perentoria e per rispondere a eventuali dubbi sorti in considerazione della precedente circolare nella quale si precisava l’esclusione dalla misura delle somme riconosciute a (semplice) titolo di lavoro straordinario, si chiarisce meglio come la tassazione agevolata sia applicabile “all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

  1. INDENNITA’ DI REPERIBILITA’

A completamento di quanto già indicato nella precedente circolare, l’Agenzia considera la tassazione agevolata applicabile in presenza di un’indennità di reperibilità, prevista dal CCNL, anche laddove il lavoratore non presti effettivamente l’attività lavorativa per la quale risulta a disposizione.

Si tratta di una precisazione che, valutando sempre la fattispecie concreta che si ha davanti, può ritenersi utile ad esempio relativamente all’art. 57 del CCNL delle cooperative sociali avente ad oggetto, come noto, un’indennità di reperibilità legata a un obbligo di permanenza del lavoratore nella struttura che non necessariamente determina poi lo svolgimento di un servizio effettivo da parte di quest’ultimo.

  1. INDENNITA’ DI PERNOTTAMENTO

Con specifico riferimento ad una disposizione del CCNL Credito (art. 117), la tassazione agevolata risulta applicabile anche relativamente  a un compenso, riconosciuto in aggiunta alla retribuzione ordinaria per la prestazione diurna, che abbia come unica causale il pernottamento fuori casa presso i locali dell’impresa in considerazione della specifica tipologia di mansioni svolte (nel caso in questione di vigilanza e custodia).

Si ritiene che questo chiarimento, ancorché riferito esplicitamente al CCNL Credito, possa valere per una qualsiasi analoga fattispecie prevista da altri CCNL.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 7 del 25 febbraio 2026 – prot. n. 649.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.2 del 9 gennaio 2026 - prot. n. 33.

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