Il provvedimento reca misure urgenti per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pensionistica, di investimenti, grandi eventi, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali e fiscale.
In sede di conversione, è stata disposta l’abrogazione del decreto-legge n. 167/2024, (Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti) con conseguente trasposizione, nel testo del provvedimento in commento, delle relative disposizioni al fine di mantenerne la vigenza nell’ordinamento.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso decreto n. 167, sopra citato.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi (si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 33/2024, Prot. 3695), delle Federazioni e di ICN S.p.a.
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- INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO
art. 1. [Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa]
Il comma 3 rifinanzia, per l’anno 2024, di 270 milioni di €, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 230/1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), relativo agli interventi del servizio civile nazionale.
Il comma 5 implementa il Fondo per gli investimenti ANAS, (articolo 1, comma 868, legge n. 208/2015), per un importo pari a 117 milioni di € per l’anno 2024.
Il comma 5-bis incrementa di 70 milioni di €, per l’anno 2025, la dotazione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), D.L. n. 59/2021.
Il comma 5-ter incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), per un importo pari a 50 milioni di € per l’anno 2024.
Il comma 6-bis incrementa di 2,5 milioni di €, per l’anno 2024, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 121 del 2021, relativo al “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”.
Il comma 6-quinquies incrementa di un importo pari a 1,5 milioni di €, per l’anno 2024, il «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, di cui all’articolo 19 del D.L. n. 104/2023.
Il comma 6-octies è diretto ad attribuire risorse finanziarie, per un ammontare pari a 3,7 milioni di € per l'anno 2024, al Commissario straordinario nazionale per l’emergenza del granchio blu, allo scopo di ristorare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus).
art. 1-bis. [DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE]
Il comma 1 prevede che le risorse disponibili nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, (articolo 21, comma 9 del D.L. n. 145/2023), possano essere utilizzate per la gestione delle emergenze indicate negli articoli 23, 24, e 29, D.Lgs. n. 1/2018-Codice della Protezione civile, nel limite di 44 milioni di € per l’anno 2024.
Con il comma 2, si prevede che l’oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della Legge, n. 213/2023 (stipulate obbligatoriamente dalle imprese, con sede legale ovvero stabile organizzazione in Italia, per danni causati da eventi quali alluvioni, frane, sismi, inondazioni e esondazioni), fa riferimento ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello stato patrimoniale, ex articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, ad esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni stessi.
Art. 2-bis [Completo utilizzo risorse Covid del SSN]
L’articolo autorizza l’utilizzo, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025, delle risorse residue stanziate per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed erogate nel 2020 e nel 2021, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, allo scopo di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa per prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero.
Conseguentemente, le Regioni e Province autonome possono avvalersi, anche per gli anni 2024 e 2025, delle misure e dei tariffari straordinari previsti dalla legislazione vigente (articolo 26, D.L. n. 73/2021- Sostegni-bis e dall’articolo 1, comma 277, L. n. 234/2021).
Art. 3. [misure in favore di grandi eventi]
Con i commi da 1 a 4, sono stanziati complessivamente 33,5 milioni di €, per l'anno 2024, allo scopo di sostenere i costi derivanti dalla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale ovvero per la partecipazione dell’Italia ad essi.
Il comma 4-bis, infine, stanzia 4 milioni di €, per l’anno 2025, per il sostegno delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento Special Olimpics Winter Games, che si terrà a Torino nel 2025.
Art. 6. [disposizioni in materia di pnrr]
Allo scopo di potenziare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, garantendo l’attuazione dell’obiettivo M1C1-72-BIS del PNRR, i commi 1 e 2 dell’articolo in esame introducono una serie di disposizioni atte a tale scopo, prevedendo l’obbligo per le autorità sopra menzionate di adottare un Piano annuale dei flussi di cassa con un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, al fine di evitare ritardi e la nascita di situazioni debitorie.
I preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dovranno garantire la verifica dell’effettiva predisposizione dei Piani in parola.
I commi 3 e 7, invece, recano disposizioni con cui sono fissate le procedure attraverso cui il Ministero dell’economia e delle finanze concede anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni da erogare poi ai soggetti attuatori degli interventi.
I commi 7-bis e 7-ter dettano norme in materia di Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevedendo che i componenti del Comitato speciale presso lo stesso rimangano in carica fino all’emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la composizione del Consiglio superiore e introducendo disposizioni di coordinamento con le norme inerenti alla struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria dello stesso Comitato speciale.
Il comma 7-quater introduce disposizioni per l’attuazione dell’Investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, in materia di sport e inclusione sociale.
Art. 6-Quater. [Apertura di un conto corrente di tesoreria in favore dell’ISMEA per il PNRR] L’articolo autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di un conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR di competenza dell’Istituto.
Art. 6-quinquies. [controlli in materia di pnrr]
La disposizione ha lo scopo di classificare, secondo un ordine sistemico, tutti gli adempimenti in materia di controlli nell’attuazione del PNRR, individuando le specifiche competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR.
Si prevede, infatti, che i soggetti attuatori e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR debbano assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti.
Art. 6-sexies. [Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni]
L’articolo in esame introduce una serie di disposizioni dirette a rafforzare le strutture adibite ai pagamenti delle fatture commerciali e per la riduzione dei tempi di pagamento da parte delle P.P.A.A..
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- DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 7. [mODIFICHE AL d.L. N. 113/2024 E AL D.LGS. N. 13/2024]
L’articolo estende la possibilità di valersi del c.d. ravvedimento speciale introdotto dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113/2024 per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), anche a quei soggetti con un ammontare di ricavi, secondo la qualificazione di cui all’articolo 85, comma 1, del TUIR/ D.P.R. n. 917/1986 (con esclusione dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di azioni, strumenti finanziari similari alle azioni e delle obbligazioni), ovvero di compensi, dettagliati dall’articolo 54, comma 1, del TUIR, fino a 5.164.569 € e che non determinano il reddito con criteri forfetari che, anche per una sola annualità compresa tra gli anni 2018 e il 2022, si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
- abbiano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da Covid-19;
- hanno dichiarato la sussistenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività;
- hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA determinata dall'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA, relativo all'attività prevalente, supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi.
La norma esclude, però, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30% prevista al comma 6-quater dell’articolo istitutivo del ravvedimento speciale sopra menzionato.
Infine, la disposizione prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.
ART. 7-BIS. [Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale]
La disposizione ha consentito, a determinate condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA (soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del D.Lgs. n. 13/2024), che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e che non hanno aderito al concordato preventivo biennale, di aderirvi entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R n. 322 del 1998.
Dalla menzionata facoltà, sono stati esclusi i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.
ART. 7-QUINQUIES. [MODIFICA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE]
L’articolo reca modifiche alla disciplina dei casi di esclusione per l’accesso al concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 11, comma 1, b-quater) e delle cause di cessazione del concordato stesso previste dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n.- 13/2024.
In particolare:
- relativamente all’ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, si circoscrive l’esclusione per l’accesso al concordato esclusivamente ai casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato (art. 11, comma 1, lettera b-quater));
- analogamente, si limita l’ipotesi di cessazione del concordato per modifiche della compagine sociale, alle ipotesi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato (art. 21, comma 1, lettera b-ter)).
ART. 8. [Modifiche al credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica]
L’articolo è intervenuto sulla disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 1, D.L. n. 113/2024, prevedendo che nella comunicazione integrativa che gli operatori dovevano presentare, tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate, (per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti), potevano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, 17 maggio 2024 , ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla menzionata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.
È incrementata, inoltre, di 4.690 milioni di € la dotazione a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate.
Infine, si dispone l’erogazione di un contributo, nel limite complessivo di 50 milioni di € per l'anno 2024, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni che hanno ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.
Le risorse sono destinate:
a) per 30 milioni di €, agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
b) per 74 milioni di € al programma «ponti, viadotti e gallerie»;
c) per 13 milioni di € agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.
In dettaglio:
- il comma 3 dispone che il MEF anticipi le somme relative a interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu – Italia. Ciò al fine di consentire alle Amministrazioni centrali, ricevute tali anticipazioni dal MEF, di fornire ai soggetti attuatori le somme domandate, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dagli stessi;
- il comma 4 autorizza, invece, il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi esclusivamente ai c.d. progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria “Ministero dell’economia e delle finanze– Attuazione del Next generation EU-Italia– Contributi a fondo perduto” nei limiti delle relative disponibilità esistenti;
- con il comma 5 si prevede che le somme relative alle già menzionate anticipazioni per i progetti in essere, devono essere reintegrate l’anno successivo a valere sul bilancio dello Stato;
- il comma 6 prevede che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità;
- il comma 7 dispone che con un decreto ministeriale MEF si possa introdurre un’ulteriore disciplina sulla procedura di gestione delle risorse per le finalità di erogazione delle anticipazioni in esame.
Il Concordato preventivo biennale è un “accordo” tra contribuente Fisco che consente, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Possono accedervi i contribuenti che applicano gli ISA e gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
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