Si fa seguito alla Circolare n. 13/2022, Prot. 1124, del Servizio Legislativo e Legale, per comunicare che è stata pubblicata in G.U. la Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante Conversione del Decreto legge 21 marzo 2022, N. 21 (all.) con cui vengono introdotte particolari misure per fronteggiare le esigenze eccezionali connesse all’impatto sul piano interno della crisi internazionale e all’invasione dell’Ucraina, anche per lo svolgimento delle normali attività produttive.
Il provvedimento, pertanto, reca disposizioni dirette a contrastare gli effetti economici e umanitari conseguenti e la situazione di grave instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale, nonché per il contenimento dei prezzi dell’energia sul mercato interno.
Sono introdotte, inoltre, disposizioni in tema di accoglienza, rafforzamento dei presidi per la sicurezza, difesa nazionale, approvvigionamenti delle materie prime e potenziamento dell’attività amministrativa.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni e approfondimenti degli altri uffici [Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 41/2022, Prot. 2244], delle federazioni e di ICN.
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ART. 8-bis. Misure di sostegno finanziario alle imprese
La disposizione apporta modifiche alle condizioni relative all’ammissibilità alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, per talune tipologie di finanziamenti, di cui all’articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), lettere m) e p-bis).
ART. 10-ter. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
La disposizione proroga, (dal 30 giugno 2022) fino al 30 settembre 2022, la vigenza delle disposizioni agevolative concernenti le autorizzazioni sull’utilizzo temporaneo del suolo pubblico per le imprese di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 9-ter, commi 4 e 5, D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori), salvo disdetta dell’interessato.
La proroga è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell’articolo 1, comma 816, L. n. 160/2019 (L. di bilancio 2020).
ART. 10-sexies. Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria
Con l’articolo in commento, si consente di utilizzare il credito d’imposta previsto dall’articolo 48-bis, comma 3, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria, non solo nel periodo d’imposta successivo a quello della maturazione ma anche nei periodi d’imposta successivi a quello della maturazione.
ART. 14. Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada
La disposizione interviene sulla disciplina relativa alla forma dei contratti di trasporto di merci su strada, di cui all’articolo 6, D.Lgs. n. 286/2005, che fissa il contenuto obbligatorio dei predetti contratti, se stipulati in forma scritta.
Pertanto, oltre agli elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta, già prescritti dalla normativa vigente, la disposizione in esame introduce, quale ulteriore elemento del contratto in parola, “la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio di trasporto al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.
ART. 15. Contributi per il settore dell’autotrasporto
Al fine di sostenere il comparto dell’autotrasporto, tenuto conto degli effetti economici derivanti dall’incremento considerevole dei prodotti energetici, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, D.L. n. 451/98, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2022.
Per le stesse finalità, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 150, L. n. 190/2014, (per interventi in favore del settore dell’autotrasporto secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze), è ulteriormente incrementata, per l’anno 2022, di ulteriori 5 milioni di euro.
Tali somme sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per l’anno 2021, di spese non documentate.
ART. 16. Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Al fine di attenuare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, relativamente all’esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche o giuridiche ex L. n. 298/74, non sono tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), D.L. n. 201/2011. A tale scopo è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l’anno 2022.
ART. 17. Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto
Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno del comparto dell’autotrasporto.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri di determinazione, le procedure di erogazione delle risorse e le modalità di assegnazione delle stesse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
ART. 22. Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo
La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore degli operatori economici del settore, per le ricadute occupazionali e sociali, tenuto conto del perdurare degli effetti conseguenti al protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il contributo è riconosciuto:
- alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica secondo la qualificazione della normativa nazionale e regionale;
- alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- alle imprese del comparto fieristico e congressuale;
- ai complessi termali e ai parchi tematici, ai parchi acquatici e faunistici.
Il contributo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo versato per la seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi 738-783, L. n. 160/2019, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, in cui è gestita l’attività, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività svolte e che i soggetti abbiano avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
ART. 22-bis. Misure di sostegno per il comparto teatrale
La disposizione prevede che per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (di cui ai codici Ateco 90.04.00) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini di alcuni versamenti dovuti.
I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022.
Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.
ART. 22-ter. Contributo straordinario all’ENIT
L’articolo riconosce a vantaggio dell’ENIT (Agenzia nazionale del turismo) un contributo straordinario per l’anno 2022, di 15 milioni di €.
ART. 22-quater. Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico
A decorrere dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero per l’ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in modalità telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò in deroga alla disciplina sul SUAP di cui al D.P.R. n. 160/2010.
Inoltre, per il medesimo periodo, agli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, è consentita l’installazione temporanea, senza necessità delle autorizzazioni richieste dal Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs. n. 42/2004), su piazze, vie, strade e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico di arredi urbani, pedane, tavoli, sedute e ombrelloni, al fine di consentire il distanziamento interpersonale. Tali arredi, devono, però, essere funzionali allo svolgimento delle attività di ristorazione e somministrazione.
All’installazione degli arredi, non si applica il limite dei 90 giorni per la loro rimozione, ex articolo 6, comma 1, lettera e-bis, D.P.R. n. 380/2001.
ART. 23. Revisione dei prezzi.
Al fine di attenuare gli effetti economici conseguenti agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la disposizione in esame prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con riferimento alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 1-speties, comma 8, D.L. n. 73/2021, può riconoscere un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto in favore dei soggetti ammessi, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate ai sensi del comma 8, sopra citato.
La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-speties, comma 8 sopra citato, è incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2022.
La dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, D.L. n. 76/2020, è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2022.
Infine, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in base alla quale si dispone che gli articoli 1-septies, D.L. 73/2021, 29, D.L. n. 4/2022 e 25, D.L. n. 17/2022, si interpretano nel senso che le disposizioni in essi contenute per gli appaltatori si applicano, alle stesse condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.
ART.30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche
Tenuto conto dell’attuale crisi internazionale che ha conseguenze rilevanti anche sul piano dell’approvvigionamento di determinate materie prime e i relativi flussi commerciali, fino al 31 luglio 2022, l’esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinate “materie prime critiche” (che saranno individuate con DPCM su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), sarà sottoposta ad una particolare procedura di controllo preventivo.
Al tale fine, si prevede che le imprese italiane o aventi sede in Italia che intendono esportare fuori dell’Unione europea le materie prime critiche sopra citate, o rottami ferrosi, hanno l’obbligo di notificare un’informativa sull’operazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, almeno 20 giorni prima dell’avvio dell’operazione.
ART.31.Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina
Nell’ambito delle forme di assistenza attivabili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 85/2003 (recante la Disciplina della concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine), il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nei limiti delle risorse stanziate, può definire, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi :
- ulteriori forme di assistenza e accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza previste dagli articoli 9 e 11 D.lgs. n. 142/2015, da realizzare attraverso l’ausilio di Comuni, enti del Terzo settore, Centri di servizio per il volontariato, enti e associazioni iscritte nel Registro di cui all’articolo 42, D.lgs. n. 286/98 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, garantendo omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei Centri di Assistenza Straordinaria (CAS), gestiti dalle Prefetture, per un massimo di 15.000 unità;
- definire modalità di sostentamento per le persone titolari della protezione temporanea che hanno trovato sistemazione autonoma, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità;
- riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per l’anno 2022, nel limite di 152 milioni di euro, tenuto conto del numero delle persone accolte, un contributo forfettario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per i titolari della protezione temporanea, per un massimo di 100.000 unità.
Con le ordinanze di protezione civile, adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, saranno disciplinate le diverse forme di sostegno all’assistenza e di sostentamento per le persone che abbiano già trovato un’autonoma sistemazione, tenendo conto dell’eventuale autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
ART.31-bis. Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina
Nell’ambito delle misure assistenziali in favore dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, come previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, l’articolo in commento prevede il riconoscimento di un contributo, fino al massimo di 100 € al giorno pro-capite a titolo di rimborso, a favore dei comuni che accolgono direttamente o sostengono spese per l’affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina.
ART.34. Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici e operatori sociosanitari ucraini
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla disciplina vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatori sociosanitari, ai professionisti ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, la professione sanitaria o sociosanitaria, se in possesso di qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da direttive dell’Unione europea.
Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate, possono reclutare tali professionisti muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o incarichi per liberi professionisti.
Le strutture sanitarie dovranno fornire, alla Regione o alla Provincia autonoma sul cui territorio è avvenuto il reclutamento temporaneo, i nominativi dei professionisti reclutati sanitari o sociosanitari ai sensi della disposizione in esame e conservare la documentazione ricevuta, creando un elenco dei degli stessi che sarà trasmesso ai relativi Ordini professionali.
ART.36. Misure urgenti per la scuola
La disposizione prevede, tra gli altri, un incremento del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021-2022, di cui all’articolo 58, comma 4, D.L. n. 73/2021, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
Le risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e ambientale, nonché per l’acquisto di qualsiasi altro strumento o materiale necessario per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria.
Le risorse saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche italiane, in funzione del numero degli studenti.
ART.37-quater. Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo
La disposizione è diretta a garantire alle famiglie e alle imprese la necessaria liquidità tenuto conto degli effetti derivanti dalla pandemia e dal conseguente conflitto bellico in Ucraina.
Pertanto, si dispone un prolungamento dei termini previsti per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo.
Trattasi di un’agevolazione fiscale provvisoria, limitata nel tempo che non passerà a regime dopo il periodo di tempo (20 maggio 2022-31 agosto 2022) per cui è prevista.
In dettaglio: (i) con una novella alla lettera m) sopra citata, è modificata la condizione relativa alla previsione dell’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione (protratto a 30 mesi); (ii) rispetto ai finanziamenti di importo superiore a 25.000 €, per cui la durata massima del periodo di preammortamento di cui le imprese beneficiarie possono avvalersi, in base alle condizioni di rilascio della garanzia, è fissata in 24 mesi, si prevede che per tali finanziamenti, quando il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, il termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi , salvo il rispetto degli obblighi di segnalazione e prudenziali (lettera p-bis, articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020).
Si rammenta che, le predette disposizioni agevolative, introdotte durante l’emergenza epidemiologica al fine di sostenere i settori interessati, prevedono che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, siano presentate in via telematica con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e con esenzione dall’imposta di bollo.
Inoltre, è consentito agli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, di installare temporaneamente su vie, piazze, strade e altri spazi aperti, di interesse culturale e paesaggistico, elementi di arredo, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni e simili, al fine di consentire il rispetto delle misure di distanziamento.
L’installazione di tali arredi non è subordinata alle autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
I comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione del pagamento del canone unico per le attività sopra citate.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.lgs. n. 241/1997.
Ai sensi del comma 3, articolo 6 sopra citato, gli elementi essenziali dei contratti di trasporto merci, stipulati in forma scritta sono: nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
La disposizione prevede, inoltre, che allo scopo di attenuare gli effetti derivanti dall’aumento dei costi del carburante per autotrazione e, contestualmente, per incentivare il ricorso alla forma scritta nella stipula dei predetti contratti di trasporto merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto merci su strada non stipulati in forma scritta, si determina sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa trasportatrice per conto terzi, come pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, L. n. 190/2014, che provvederà a tale aggiornamento e alla conseguente pubblicazione trimestralmente.
Si rammenta che già il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (articolo 210, comma 1) che al fine di assicurare sostegno al settore dell’autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID - 19, (che costituisce evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, anche attraverso la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del D.L. 28 n. 451/98.
Le disposizioni sopra riportate si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate che attesta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e i limiti di cui alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della sopra citata Comunicazione.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti, termini, modalità e il contenuto delle autodichiarazioni.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Trattasi dei seguenti termini: (i) per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; (ii) per i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.
Ciò al fine di consentire un ampliamento dell’organico dell’Agenzia per la realizzazione delle finalità del Ministero del turismo connesse con il PNRR, con riguardo particolare alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo, necessarie per una efficiente realizzazione delle misure di sostegno e sviluppo del settore del turismo italiano.
La disposizione interessa i seguenti esercizi: (i) ristorazione, somministrazione di pasti e bevande anche di contenuto alcolico superiore al 21% del volume e di latte (ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie e simili); (ii) esercizi di somministrazione di bevande, alcoliche e non, latte dolciumi, pasticcerie, gelaterie, ecc. anche con attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e simili.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi l’obbligo di notifica in parola, sarà assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e in ogni caso non inferiore a 30.000 € per ogni singola operazione.
Le suddette forme di accoglienza diffusa, sono realizzate mediante apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile/Ministero del lavoro/Conferenza delle regioni e province autonome/Anci, con soggetti che dimostrino oltre agli altri requisiti richiesti, l’insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per talune fattispecie delittuose e di non essere destinatari di una misura di prevenzione.
Per le nuove misure in materia di assistenza e accoglienza, introdotte con il D.L. n. 50/2022, si veda la Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 19/2022 a commento dell’articolo 47.
Il contributo è diretto a coprire costi sostenuti dai comuni per: (i) l’accoglienza di minori in strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali a gestione pubblica o del Terzo settore; (ii) il sostegno delle procedure e degli oneri relativi all’affidamento familiare di minori come sostegno delle famiglie affidatarie.
Il contributo è riconosciuto dal Commissario delegato che si avvale di una struttura di supporto nel limite di spesa di 237.701 € per l’anno 2022.
I professionisti ucraini interessati, devono depositare presso la struttura che procede al reclutamento la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore sociosanitario, accompagnata dalla traduzione asseverata presso il tribunale.
In dettaglio, la disposizione prevede che in via provvisoria, nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (20 maggio 2022) e fino al 31 agosto 2022, il termine entro cui è possibile, per il contribuente o sostituto d’imposta, provvedere a pagare le somme dovute, evitando l’iscrizione a ruolo, è fissato in 60 giorni (anziché i tradizionali 30 giorni, ex articolo 2, comma 2, D.lgs. n. 462/1997).