Circolari

Circ. n. 20/2021

Ministero della transizione ecologica Legge 22 aprile 2021, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (GU n.102 del 29 aprile 2021)

mercoledì 5 maggio 2021

Si fa seguito alla circolare del Servizio Ambiente ed Energia n.14/2021 del 3 marzo 2021, per rappresentare che con legge n.55 del 2021 è stato convertito il decreto legge n.22 del 2021 che ha ridefinito le competenze e la struttura di diversi Ministeri, tra i quali il Ministero dell’ambiente ora denominato Ministero della transizione ecologica.

In estrema sintesi, il decreto-legge, così come ora convertito:

  • Istituisce il Ministero della transizione ecologica - che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico - e ne definisce attribuzioni e competenze (artt. 2 e 3);

  • modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (art. 5);

  • istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e, in particolare, con il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica (art. 4 del decreto legge, che introduce nel codice ambientale l’articolo 57-bis).

Nel rinviare, per i dettagli della riforma alla richiamata circolare n.14 del 2021, si evidenzia che rispetto al testo del decreto-legge già approvato, con la legge di conversione sono stati apportati alcuni aggiustamenti.

Tra le novità più significative apportate dalla legge di conversione sembra utile segnalare l’inserimento tra gli ambiti di competenza del CITE- in fase di approvazione del Piano per la transizione ecologica - anche delle materie bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile e l'obbligo per il Ministero di presentare alle Camere e al Cite (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione sugli esiti dell'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, contenente proposte per la loro progressiva eliminazione.

La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), viene soppressa ed i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto previsto dal comma 7 dell’articolo 4 dell’articolo 4 del decreto.

In materia energetica, risulta precisato, inoltre, che la competenza del Mite si estende a tutte le autorizzazioni di impianti di produzione di energia di competenza statale, sia fossili che rinnovabili.   Con riferimento agli idrocarburi, viene precisato che la competenza del Ministero non si limita alla ricerca e coltivazione, ma si estende alla riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e al ripristino in sicurezza dei siti.