Si fa seguito alla circolare del Servizio
Ambiente ed Energia n.14/2021 del 3 marzo 2021, per rappresentare che con legge
n.55 del 2021 è stato convertito il decreto legge n.22 del 2021 che ha
ridefinito le competenze e la struttura di diversi Ministeri, tra i quali il
Ministero dell’ambiente ora denominato Ministero della transizione ecologica.
In estrema sintesi, il decreto-legge, così
come ora convertito:
-
Istituisce il Ministero della transizione ecologica - che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare accorpando le funzioni di questo con quelle in
materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo
economico - e ne definisce attribuzioni e competenze (artt. 2 e 3);
-
modifica la denominazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili (art. 5);
-
istituisce, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE),
con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la
transizione ecologica e la relativa programmazione e, in particolare, con il
compito di approvare il Piano per la transizione ecologica (art.
4 del decreto legge, che introduce nel codice ambientale l’articolo 57-bis).
Nel rinviare, per i dettagli della riforma
alla richiamata circolare n.14 del 2021, si evidenzia che rispetto al testo del
decreto-legge già approvato, con la legge di conversione sono stati apportati
alcuni aggiustamenti.
Tra le novità più significative apportate
dalla legge di conversione sembra utile segnalare l’inserimento tra gli ambiti
di competenza del CITE- in fase di approvazione del Piano per la transizione
ecologica - anche delle materie bioeconomia circolare
e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica e sostenibile e l'obbligo per il Ministero di presentare
alle Camere e al Cite (Comitato interministeriale per la transizione ecologica),
entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione sugli esiti dell'aggiornamento del Catalogo
dei sussidi ambientalmente dannosi, contenente proposte per la loro progressiva
eliminazione.
La Commissione per lo studio e
l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei
sussidi ambientalmente dannosi (di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160), viene soppressa ed i relativi compiti sono
attribuiti al Comitato tecnico di supporto previsto dal comma 7 dell’articolo 4
dell’articolo 4 del decreto.
In materia energetica, risulta precisato,
inoltre, che la competenza del Mite si estende a tutte le autorizzazioni di impianti di produzione di
energia di competenza statale, sia
fossili che rinnovabili. Con
riferimento agli idrocarburi, viene precisato che la competenza del Ministero
non si limita alla ricerca e coltivazione, ma si estende alla riconversione,
dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di
idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e al ripristino in sicurezza dei
siti.