Circolari

Circ. n. 20/2020

Conversione in legge del “Decreto Rilancio” – Disposizioni in materia di ambiente ed energia

Con legge n.77 del 17 luglio 2020 è stato convertito in legge il cd “Decreto Rilancio”, decreto che, nella versione integrata con la legge di conversione, consta di 266 articoli.

Con specifico riferimento alle materie dell’ambiente e dell’energia, si segnala come sebbene all’ambiente sia dedicato lo specifico Capo VII del Titolo VIII (artt.227 e seguenti), sono rinvenibili all’interno del testo diverse disposizioni di interesse.

In particolare, si segnalano:

 

  • Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

L’articolo 30 prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020 operi con propri provvedimenti ad una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le voci della bolletta indicate (tariffe di rete e oneri generali) saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza fissata convenzionalmente in 3 kW, senza alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Per l’attuazione della disposizione risultano stanziati 600 milioni di euro per l’anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa.

 

  • Art. 41 - Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

    Il comma 1 dell'articolo 41, con riferimento all’anno d’obbligo 2019, proroga dal 15 maggio 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, devono adempiere all’obbligo di realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, che viene espressa in numero di Certificati bianchi.

    Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi, non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, decorre a partire dal 15 novembre 2020.

    Al riguardo, si ricorda come i certificati bianchi siano dei titoli (negoziabili) che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

    Ai sensi del DM 11 gennaio 2017 (Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica), i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, nonché i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

    Per i distributori di energia elettrica:

    a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;

    b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;

    c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;

    d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.

    Per i distributori di gas naturale:

    a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;

    b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;

    c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;

    d) 3,92 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.

    Il comma 2 dell’articolo in commento prevede, quindi, che, per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi sono riconosciuti dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità.

     

  • Art. 42 – bis- Disposizioni concernenti l’innovazione tecnologica in ambito energetico

La nuova disposizione mira a sostenere lo sviluppo tecnologico ed industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima.

La norma modifica, quindi, alcune disposizioni normative, prevedendo, innanzitutto che nell'individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica si tenga anche conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030.

Tra i criteri di individuazione, si precisa che gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (in luogo dell'attuale riferimento alla disciplina dei regimi di sostegno) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

  • Art. 44 - Incremento del fondo per lacquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

    L'articolo 44 opera un incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni prevedendo nuovi contributi.

     

  • Art. 44 – bis - Modifica allarticolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

La disposizione modifica il bonus per l’acquisto di veicoli a due, a tre ruote e dei quadricicli elettrici o ibridi (già vigente dall’anno 2019). In particolare, il bonus previsto del 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro è riconosciuto anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante, con possibilità di aumento fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Viene, quindi, previsto che tali contributi possano essere riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate.

 

  • Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

    L’articolo 119 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

    Al riguardo, nel rinviare alla lettura delle circolari n.19/2020 e n.21/2020 di Confcooperative Habitat, si segnala come l’Agenzia delle entrate abbia pubblicato una specifica guida per chiarire le modalità di applicazione del bonus (la guida è reperibile in allegato alla citata circolare 21/2020 o al link:

    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69).

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;

  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013 previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Come chiarito dalla Agenzia delle entrate, le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus) e riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli: di recupero del patrimonio edilizio; di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni;

  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

  • Art. 121 - Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

L’articolo 121 consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

 

  • Art. 129 - Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

L’articolo 129 stabilisce la riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, dovute dal mese di maggio al mese di settembre 2020, in particolare disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate in via ordinaria, e cioè sulla base dei consumi dell’anno precedente. Si prevede poi che le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020 siano versate, invece, secondo le modalità ordinarie. L'eventuale versamento a conguaglio va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio può essere effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

 

  • Art. 131 - Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell’anno 2020, i pagamenti dell’accisa, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e lindennità di mora previste per il ritardato pagamento.

 

  • Art. 132 - Disposizioni in materia di pagamenti dellaccisa sui prodotti energetici

In deroga alla disciplina generale che prevede il pagamento in un’unica soluzione, l’articolo 132 introduce un meccanismo di saldo e di acconto limitatamente alle accise dovute sui prodotti energetici immessi in consumo in alcuni mesi del 2020.

In particolare, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020 possono essere effettuati nella misura dell’ottanta per cento degli importi dovuti ex lege, con scadenze diverse secondo la data di immissione in consumo. Tali versamenti sono considerati effettuati a titolo di acconto. Il versamento del saldo è fissato al 16 novembre 2020, senza interessi.

 

  • Art. 133 - Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

    L’articolo 133 differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), nonché di quelle che introducono e disciplinano la cd. sugar tax, imposta sul consumo delle bevande edulcorate: entrambe sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020.

     

  • Art. 213 – bis - Interventi di messa in sicurezza del territorio

Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l’anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all’utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi.

 

  • Art. 227 - Sostegno alle Zone economiche ambientali

L’articolo 227 prevede l’istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA,  istituite dall’art. 4-ter, commi 1 e 2, del D.L. 111/2019), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

 

  • Art. 227 - bis - Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

L’articolo 227-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino.

 

  • Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

    L’articolo 228 sopprime il Comitato tecnico istruttorio previsto dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 8 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente). La disposizione prevede che al fine di garantire supporto tecnico-giuridico alla “Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS”, la Commissione possa avvalere di enti pubblici di ricerca.

     

  • Art. 228 - bis - Abrogazione dell’articolo 113 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti

L’articolo 228-bis abroga il regime di favore sul deposito temporaneo dei rifiuti introdotto dall’articolo 113 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, si ricorda che l’articolo 113-bis del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) disponeva che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall’art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice dell’ambiente) fosse consentito derogare:

  • al quantitativo massimo ammesso, che poteva essere raddoppiato;

  • al limite temporale massimo, che poteva essere elevato da un anno (termine previgente) fino a 18 mesi.

Pertanto, fermo restando e fatto salvo quanto eventualmente previsto a livello regionale o provinciale e da ordinanze contingibili urgenti, anche sulla base dei chiarimenti espressi dal Ministero dell’ambiente con circolare n. 22276 del 30 marzo 2020, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare limiti quantitativi e temporali previsti in via ordinaria dal codice ambientale.

 

  • Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile

L'articolo 229 reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane.

Viene previsto, in particolare, un buono mobilità che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di autovetture. Il buono copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro.

Viene poi mantenuto il buono mobilità, già previsto, per la rottamazione di veicoli inquinanti, che viene esteso ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Si prevede, quindi, un incremento di 70 milioni per l’anno 2020 della dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" e provvede alla copertura del relativo onere. Le due tipologie di buono, distintamente previsti per l'anno 2020 (dal 4 maggio) e per le rottamazioni effettuate nell'anno 2021, sono cumulabili.

La norma introduce, quindi, specifiche modifiche al Codice della strada concernenti la circolazione delle biciclette, concernenti la c.d. casa avanzata e la definizione di corsia ciclabile.

Il comma 4 prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con le caratteristiche ivi previste, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale, nominando un mobility manager.

 

  • Art. 229 – bis - Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

L’articolo 229-bis introduce disposizioni per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività.

La norma rinvia ad una o più linee guida del Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale la definizione di:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

Viene quindi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020. Il programma è altresì finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori.

Il comma 5 novella l'articolo 15 del decreto-legge Cura Italia, aggiungendovi la previsione - con un nuovo comma 4-bis - che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

Viene, quindi, introdotta una specifica sanzione per il caso di abbandono di mascherine e guanti monouso (da euro trenta a euro centocinquanta).