Circolari

Circ. n. 20/2019

Legge 28 giugno 2019, n. 58 conversione decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34: “Misure urgenti di crescita economica e per larisoluzione di specifiche situazioni di crisi”.(G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 – S.O. n. 26).

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, segnaliamo che la legge di conversione del D.L. n. 34/2019 – c.d. DECRETO CRESCITAin vigore dal 30 giugno u.s. contiene tra le molte disposizioni alcune norme rilevanti in materia di lavoro e previdenza, quasi tutte introdotte in sede di iter parlamentare.

In particolare, tra le altre novità:

  • ART. 3 SEXIES – entrata a regime dal 2023 della riforma dei premi assicurativi INAIL varata con l’ultima legge di bilancio(1) e in vigore da quest’anno a titolo sperimentale per il triennio 2019-2021;

  • ART. 26 QUATER - introduzione contratto di espansione in favore delle imprese con più di 1.000 addetti e contestuale abrogazione del contratto di solidarietà espansivo finora in vigore ai sensi dell’art. 41 Dlgs. 148/2015;

  • ART. 39 BIS – modifica copertura finanziaria prevista per il bonus giovani eccellenze introdotto con l’ultima legge di bilancio, vale a dire per gli incentivi occupazionali in favore di imprese che assumano nel 2019 giovani eccellenze a tempo indeterminato e ad oggi ancora fermi;

  • ART. 39 TER – sblocco incentivi per assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (c.d. bonus Sud) relativamente al periodo gennaio-aprile 2019, arco temporale per il quale precedenti determinazioni dell’ANPAL non avevano garantito la fruizione della misura in favore delle imprese;

  • ART. 49 BIS – introduzione dal 2021 di un NUOVO BONUS OCCUPAZIONALE in favore di imprese che effettuino erogazioni liberali non inferiori a 10 mila euro nell’arco di un anno a favore del rinnovo dei laboratori professionalizzanti delle scuole e, contestualmente, assumano a tempo indeterminato giovani diplomati delle stesse scuole a conclusione del loro ciclo scolastico (incentivo consisterà in un esonero parziale della contribuzione previdenziale da identificarsi con successivo decreto interministeriale attuativo MIUR-MEF).

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ART. 3 SEXIES – REVISIONE TARIFFE INAIL A REGIME DAL 2023

A decorrere dal 2023 viene portata a regime - per ora come noto si tratta di una sperimentazione per il triennio 2019-2021 – la riforma dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali varata ad inizio anno con l’ultima legge di bilancio.

In sostanza, i nuovi meccanismi tariffari e le nuove aliquote in vigore da quest’anno entrerebbero a regime dal 2023 con una copertura dei relativi oneri finanziari aggiuntivi garantita congiuntamente dal Fondo per interventi strutturali di politica economica e dal Fondo costituito sempre con l’ultima legge di bilancio per Quota 100 e Reddito di cittadinanza (strumenti che stanno dimostrando di aver una domanda inferiore a quanto immaginato con un avanzo quindi della dotazione economica prevista).

Nel commentare questa nuova disposizione, e in attesa di eventuali successivi chiarimenti del legislatore, va rilevato come nulla si disponga in merito al 2022, anno in cui non sarebbero più in vigore le nuove tariffe INAIL, da un lato perché a fine 2021 scadrà la sperimentazione triennale, dall’altro perché come appena detto la loro messa a regime decorrerà dal 2023.

Contestualmente, l’articolo contiene la soppressione di alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – introdotte anch’esse con decorrenza dal 2019 dall’ultima legge di bilancio, ma che si sono dimostrate operativamente di difficile applicazione - relativamente al rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno (nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il risarcimento di tale quota ulteriore) nonché le azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell'INAIL, verso il datore di lavoro o verso l’impresa di assicurazione, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.

 

ART. 26 QUATER – CONTRATTO DI ESPANSIONE IMPRESE 1.000 ADDETTI

Con una integrale riformulazione dell’art. 41 del decreto legislativo 148/2015 viene meno l’istituto del contratto di solidarietà espansiva per come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi - strumento che permetteva, a prescindere dalla dimensione di impresa, un incremento di occupazione e quindi nuove assunzioni tramite una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già occupati presso l’azienda (il legislatore fa comunque salvo un CdS espansivo che sia già sottoscritto in vigenza del precedente articolo 41 e che continuerà a produrre effetti fino al temine del periodo stabilito).

Al suo posto, ma solo in via sperimentale per gli anni 2019-2020 è introdotto il contratto di espansione, strumento praticabile unicamente da imprese con organico superiore a 1.000 addetti e che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico. Questo in presenza di nuove assunzioni, riqualificazione del personale in forza e l’uscita anticipata, fino ad un massimo di 5 anni, dei lavoratori vicini alla pensione.

I meccanismi operativi legati al funzionamento di questo istituto sono piuttosto articolati e praticabili unicamente da grandi realtà aziendali: procedura di consultazione sindacale, stipula contratto in sede ministeriale, indicazione nel contratto di tutta una serie di elementi (tra cui soggetti e profili da assumere e tempistica delle assunzioni, entità riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori in forza distinta per profili, lavoratori che accedono al regime pensionistico agevolato), progetto di formazione/riqualificazione dettagliato.

Entro determinati limiti di spesa che saranno accuratamente monitorati dall’INPS (circa 70 milioni nel biennio), la stipula di tali accordi sarà favorita dal riconoscimento di:

  • uno specifico intervento straordinario di integrazione salariale (in deroga alle disposizioni vigenti) e  che potrà essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi;

  • un regime agevolato di accesso alla pensione per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento di tale diritto e che, previo esplicito consenso scritto degli interessati. Si sostanzia fondamentalmente uno “scivolo” incentivato di 5 anni per l’uscita dei lavoratori più anziani, periodo durante il quale gli stessi lavoratori percepiranno un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (si tratta di un regime che se paragonato alla c.d. isopensione Fornero prevista dalla legge 92/2012 e praticabile in quel caso fino ad un massimo di 7 anni dalla maturazione della pensione, risulta meno oneroso per le imprese, visto che le stesse non sono chiamate a corrispondere i contributi per gli anni di non lavoro, ma anche meno conveniente per i lavoratori che, quindi, a parità di condizioni godranno di assegni pensionistici inferiori).

 

ART. 39 BIS – COPERTURA FINANZIARIA BONUS GIOVANI ECCELLENZE

Si interviene a modificare la fonte di finanziamento a copertura del cosiddetto bonus eccellenze introdotto con l’ultima legge di bilancio. In particolare anziché attinte dal PON SPAO le risorse, pari a 50 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020, saranno recuperate dal Programma operativo complementare (POC) “Sistemi di politiche attive per l'occupazione”.

Ciò dovrebbe servire a “sbloccare” questa misura rispetto alla quale siamo ancora in attesa della circolare applicativa dell’INPS.

Ricordiamo che il bonus occupazionale consiste in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare comunque) valido per 12 mesi dall’assunzione e applicabile comunque fino ad un massimo di 8.000 € ed è riconosciuto in favore delle imprese che nel 2019 assumano a tempo indeterminato soggetti con, alternativamente: i) laurea magistrale conseguita, entro la durata legale del corso di studi e prima di compiere 30 anni, nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2019 con il voto di 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110; ii) dottorato di ricerca conseguito nel medesimo intervallo temporale prima di compiere 34 anni.

 

ART. 39 TER – PRATICABILITÀ INCENTIVO BONUS SUD DA GENNAIO 2019

L’art. 1, comma 247, dell’ultima legge di bilancio ha disciplinato, come noto, la possibilità per le imprese di fruire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia Calabria e Sardegna anche per il 2019 e per il 2020 del bonus Sud, cioè di un esonero contributivo al 100% al massimo per 12 mesi, ma fino ad un tetto di 8.060 € annuo, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di under 35 oppure di over 35 purché privi di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi.

Tale incentivo era condizionato alla presenza di apposite linee di finanziamento previste dai programmi comunitari finanziati con i fondi strutturali (FSE), oltre che entro un limite complessivo di 500 milioni per ciascun anno.

Nel dare attuazione alla misura per quest’anno, l’ANPAL con un apposito decreto di fine aprile (n. 178 del 19 aprile u.s.), AVEVA RIDOTTO L’ORIZZONTE DI VALIDITÀ DELLO STRUMENTO NON PREVEDENDO ALCUN FINANZIAMENTO PER I PRIMI 4 MESI DELL’ANNO E NON RICONOSCENDO QUINDI ALCUN INCENTIVO PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 (MA SOLO DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019).

Si è trattata di una decisione imprevista che ha spiazzato le imprese cooperative che avevano fatto affidamento sulla continuità nella proroga di questo bonus. Per cui – anche su sollecitazione di Confcooperative – la norma in oggetto serve a recuperare questa criticità emersa rendendo fruibile il BONUS SUD per tutto il 2019 con apposite risorse a copertura dei primi 4 mesi dell’anno pari a 200 milioni che sono poste a carico del Programma operativo complementare “Sistemi politiche attive per l’occupazione (POC SPAO).

 

ART. 49 BIS – NUOVO BONUS PER ASSUNZIONE STUDENTI

Per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, dal 2021 s’introduce un NUOVO BONUS OCCUPAZIONALE in favore di imprese che, contestualmente:

  • dispongano erogazioni liberali non inferiori a 10 mila euro nell’arco di un anno finalizzate al rinnovo dei laboratori professionalizzanti di istituzioni scolastiche di II° grado con percorsi di istruzione secondaria tecnica o professionale (anche indirizzo agrario);

  • assumano a tempo indeterminato giovani diplomati delle stesse scuole a conclusione del loro ciclo scolastico.

Tale incentivo consiste in una riduzione parziale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione.

Sarà un apposito DM interministeriale (MIUR-MEF), atteso entro i prossimi 90 giorni, a specificare la misura dell’incentivo insieme ad altre modalità attuative (modalità/tempi delle erogazioni liberali e rispetto dei limiti di spesa pari a 3 milioni nel 2021 e 6 milioni a decorrere dal 2022).

Seguono le tipologie di interventi ammissibili da finanziarsi con tali erogazioni:

  • laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;

  • laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie;

  • ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;

  • attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

Sottolineiamo che in base alla norma possono beneficiare delle erogazioni liberali le istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema nazionale di istruzione comprese quindi, in base all’art. 1 della L. 62/2000, le scuole paritarie private e degli enti locali.

Ulteriore requisito per la fruizione del beneficio, peraltro non cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, consiste nell’obbligo per le imprese interessate di effettuare tali erogazioni liberali sul conto di tesoreria delle scuole con sistemi di pagamento tracciabili (es. bonifici bancari o postali).

A loro volta, le scuole coinvolte dovranno pubblicare sul proprio sito web l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario e le modalità di impiego delle risorse, indicando le attività da realizzare e quelle in corso di realizzazione.

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Infine, segnaliamo le seguenti ulteriori misure:

  • art. 5: sebbene con disposizioni di natura fiscale, espansione del regime di favore già vigente per favorire il c.d. rientro dei cervelli dall’estero;

  • art. 16-quinques: in materia previdenziale, applicazione della c.d. procedura “saldo e stralcio” per omessi versamenti dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali non in maniera automatica, ma previa emanazione di apposite delibere delle medesime Casse (comma 1), nonché  alcune disposizioni tese a favorire una riforma del regime previdenziale relativo ai giornalisti gestito come noto dall’INPGI, Istituto che sta attraversando una delicata fase con criticità di equilibrio economico e sostenibilità finanziaria (comma 2);

  • art. 28-bis: alcune riformulazioni riguardanti la disciplina relativa all’ISEE, tese in particolare a favorire e fluidificare le richieste di Reddito di Cittadinanza da parte di alcuni soggetti cui era precluso l’accesso al beneficio (es. soggetti che avevano lavorato nel 2017);

  • art. 39: ammessa la possibilità per l’ANPAL di servirsi di società in house al Ministero, previa convenzione con lo stesso, per l’implementazione delle piattaforme e delle procedure legate al RdC;

  • art. 40-bis: specifici interventi sotto forma di indennizzi e sostegno al reddito (ammortizzatori) per lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività dal gennaio 2019 a causa della chiusura della strada E-45 Orte/Ravenna nel tratto di confine tra Toscana ed Emilia Romagna;

  • art. 41: ulteriore proroga per 12 mesi nel biennio 2019-2020 degli ammortizzatori (mobilità in deroga) già concessi nelle aree di crisi industriale complessa.

Nel rinviare al testo allegato per eventuali approfondimenti, inviamo cordiali saluti.

 










(1) Nostra circolare n. 1 del 10 gennaio 2019 – prot. n. 58.

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