Rinviando alla Circolare
del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del
provvedimento, segnaliamo che la legge di conversione
del D.L. n. 34/2019 – c.d. DECRETO
CRESCITA – in vigore dal 30 giugno u.s.
contiene tra le molte disposizioni alcune
norme rilevanti in materia di lavoro e previdenza, quasi tutte introdotte in
sede di iter parlamentare.
In particolare, tra le altre novità:
-
ART. 3 SEXIES – entrata
a regime dal 2023 della riforma dei premi assicurativi INAIL varata con l’ultima
legge di bilancio(1) e in vigore da
quest’anno a titolo sperimentale per il triennio 2019-2021;
-
ART. 26 QUATER - introduzione
contratto di espansione in favore delle imprese con più di 1.000 addetti e
contestuale abrogazione del contratto di solidarietà espansivo finora in vigore
ai sensi dell’art. 41 Dlgs. 148/2015;
-
ART. 39 BIS – modifica
copertura finanziaria prevista per il bonus giovani eccellenze introdotto con
l’ultima legge di bilancio, vale a dire per gli incentivi occupazionali in
favore di imprese che assumano nel 2019 giovani eccellenze a tempo
indeterminato e ad oggi ancora fermi;
-
ART. 39 TER – sblocco
incentivi per assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (c.d. bonus Sud)
relativamente al periodo gennaio-aprile 2019, arco temporale per il quale
precedenti determinazioni dell’ANPAL non avevano garantito la fruizione della
misura in favore delle imprese;
-
ART. 49 BIS – introduzione
dal 2021 di un NUOVO BONUS OCCUPAZIONALE in favore di imprese che effettuino
erogazioni liberali non inferiori a 10 mila euro nell’arco di un anno a favore
del rinnovo dei laboratori professionalizzanti delle scuole e, contestualmente,
assumano a tempo indeterminato giovani diplomati delle stesse scuole a
conclusione del loro ciclo scolastico (incentivo consisterà in un esonero
parziale della contribuzione previdenziale da identificarsi con successivo
decreto interministeriale attuativo MIUR-MEF).
* * *
ART. 3 SEXIES – REVISIONE TARIFFE INAIL A
REGIME DAL 2023
A decorrere dal 2023 viene portata a
regime - per ora come noto si tratta di una sperimentazione per il triennio
2019-2021 – la riforma dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali varata
ad inizio anno con l’ultima legge di bilancio.
In sostanza, i nuovi meccanismi tariffari e le nuove aliquote in vigore da quest’anno
entrerebbero a regime dal 2023 con una copertura dei relativi oneri
finanziari aggiuntivi garantita congiuntamente dal Fondo per interventi
strutturali di politica economica e dal Fondo costituito sempre con l’ultima
legge di bilancio per Quota 100 e Reddito di cittadinanza (strumenti che
stanno dimostrando di aver una domanda inferiore a quanto immaginato con un
avanzo quindi della dotazione economica prevista).
Nel commentare questa nuova
disposizione, e in attesa di eventuali successivi chiarimenti del legislatore, va rilevato come nulla si disponga in
merito al 2022, anno in cui non sarebbero più in vigore le nuove tariffe INAIL,
da un lato perché a fine 2021 scadrà la sperimentazione triennale, dall’altro
perché come appena detto la loro messa a regime decorrerà dal 2023.
Contestualmente, l’articolo contiene
la soppressione di alcune modifiche alla
disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali – introdotte
anch’esse con decorrenza dal 2019 dall’ultima legge di bilancio, ma che si sono
dimostrate operativamente di difficile applicazione - relativamente al
rapporto tra gli indennizzi corrisposti
dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno (nei casi in cui, in base
alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il
risarcimento di tale quota ulteriore) nonché le azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell'INAIL, verso il
datore di lavoro o verso l’impresa di assicurazione, nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.
ART. 26 QUATER – CONTRATTO DI ESPANSIONE
IMPRESE 1.000 ADDETTI
Con una integrale
riformulazione dell’art. 41 del decreto legislativo 148/2015 viene meno l’istituto del contratto di solidarietà espansiva per come
l’abbiamo conosciuto fino ad oggi - strumento che permetteva, a prescindere
dalla dimensione di impresa, un incremento di occupazione e quindi nuove
assunzioni tramite una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della
retribuzione dei dipendenti già occupati presso l’azienda (il legislatore fa
comunque salvo un CdS espansivo che sia già sottoscritto in vigenza del
precedente articolo 41 e che continuerà a produrre effetti fino al temine del
periodo stabilito).
Al suo posto, ma solo in via sperimentale per gli anni
2019-2020 è introdotto il contratto di espansione, strumento praticabile unicamente
da imprese con organico superiore a 1.000 addetti e che perseguano, anche
solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al
progresso e allo sviluppo tecnologico. Questo in presenza di nuove assunzioni, riqualificazione
del personale in forza e l’uscita anticipata, fino ad un massimo di 5 anni, dei
lavoratori vicini alla pensione.
I meccanismi operativi legati al
funzionamento di questo istituto sono piuttosto
articolati e praticabili unicamente da grandi realtà aziendali: procedura
di consultazione sindacale, stipula contratto in sede ministeriale, indicazione
nel contratto di tutta una serie di elementi (tra cui soggetti e profili da assumere
e tempistica delle assunzioni, entità riduzione dell’orario di lavoro per i
lavoratori in forza distinta per profili, lavoratori che accedono al regime
pensionistico agevolato), progetto di formazione/riqualificazione dettagliato.
Entro determinati limiti
di spesa
che saranno accuratamente monitorati dall’INPS (circa 70 milioni nel biennio),
la stipula di tali accordi sarà favorita dal riconoscimento di:
-
uno specifico intervento straordinario di integrazione
salariale (in deroga alle disposizioni vigenti) e che potrà essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche
non continuativi;
-
un regime agevolato di accesso alla pensione
per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento di tale diritto
e che, previo esplicito consenso scritto degli interessati. Si sostanzia
fondamentalmente uno “scivolo” incentivato di 5 anni per l’uscita dei
lavoratori più anziani, periodo durante
il quale gli stessi lavoratori percepiranno un’indennità mensile commisurata al
trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della
cessazione del rapporto di lavoro (si tratta di un regime che se
paragonato alla c.d. isopensione Fornero prevista dalla legge 92/2012 e
praticabile in quel caso fino ad un massimo di 7 anni dalla maturazione della
pensione, risulta meno oneroso per le imprese, visto che le stesse non sono
chiamate a corrispondere i contributi per gli anni di non lavoro, ma anche meno
conveniente per i lavoratori che, quindi, a parità di condizioni godranno di
assegni pensionistici inferiori).
ART. 39 BIS – COPERTURA FINANZIARIA BONUS
GIOVANI ECCELLENZE
Si interviene a
modificare la fonte di finanziamento a copertura del cosiddetto bonus
eccellenze introdotto con l’ultima legge di bilancio. In particolare anziché attinte dal PON SPAO le
risorse, pari a 50 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020, saranno recuperate dal Programma operativo
complementare (POC) “Sistemi di politiche attive per l'occupazione”.
Ciò dovrebbe servire a “sbloccare” questa misura rispetto alla quale siamo
ancora in attesa della circolare applicativa dell’INPS.
Ricordiamo che il
bonus occupazionale consiste in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare
comunque) valido per 12 mesi dall’assunzione e applicabile comunque fino ad un
massimo di 8.000 € ed è riconosciuto in
favore delle imprese che nel 2019 assumano a tempo indeterminato soggetti con,
alternativamente: i) laurea magistrale conseguita, entro la durata legale del
corso di studi e prima di compiere 30 anni, nel periodo 1° gennaio 2018-30
giugno 2019 con il voto di 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110;
ii) dottorato di ricerca conseguito nel medesimo intervallo temporale prima di
compiere 34 anni.
ART. 39 TER – PRATICABILITÀ INCENTIVO BONUS
SUD DA GENNAIO 2019
L’art. 1, comma
247, dell’ultima legge di bilancio ha disciplinato, come noto, la
possibilità per le imprese di fruire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia Calabria e Sardegna anche per il 2019 e per il 2020
del bonus Sud, cioè di un esonero contributivo al 100% al massimo per 12 mesi,
ma fino ad un tetto di 8.060 € annuo, con riferimento alle assunzioni a tempo
indeterminato di under 35 oppure di over 35 purché privi di un impiego
regolarmente retribuito da 6 mesi.
Tale incentivo era condizionato alla presenza di apposite
linee di finanziamento previste dai programmi comunitari finanziati con i fondi
strutturali (FSE),
oltre che entro un limite complessivo di 500 milioni per ciascun anno.
Nel dare attuazione alla misura per quest’anno, l’ANPAL
con un apposito decreto di fine aprile (n. 178 del 19 aprile u.s.), AVEVA
RIDOTTO L’ORIZZONTE DI VALIDITÀ DELLO STRUMENTO NON PREVEDENDO ALCUN
FINANZIAMENTO PER I PRIMI 4 MESI DELL’ANNO E NON RICONOSCENDO QUINDI ALCUN
INCENTIVO PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 (MA SOLO
DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019).
Si è trattata di una decisione imprevista che ha
spiazzato le imprese cooperative che avevano fatto affidamento sulla continuità
nella proroga di questo bonus. Per cui – anche su sollecitazione di
Confcooperative – la norma in oggetto serve a recuperare questa criticità
emersa rendendo fruibile il BONUS SUD per tutto il 2019 con apposite risorse a
copertura dei primi 4 mesi dell’anno pari a 200 milioni che sono poste a carico
del Programma operativo complementare “Sistemi politiche attive per
l’occupazione (POC SPAO).
ART. 49 BIS – NUOVO BONUS PER ASSUNZIONE
STUDENTI
Per favorire
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, dal 2021 s’introduce un
NUOVO BONUS OCCUPAZIONALE in favore di imprese che, contestualmente:
-
dispongano erogazioni liberali non inferiori a 10 mila euro
nell’arco di un anno finalizzate al rinnovo dei laboratori professionalizzanti di
istituzioni scolastiche di II° grado con percorsi di istruzione secondaria
tecnica o professionale (anche indirizzo agrario);
-
assumano a tempo indeterminato giovani diplomati delle stesse
scuole a conclusione del loro ciclo scolastico.
Tale incentivo
consiste in una riduzione parziale dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL) per
un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione.
Sarà un apposito DM interministeriale (MIUR-MEF),
atteso entro i prossimi 90 giorni, a specificare la misura dell’incentivo insieme ad altre modalità
attuative (modalità/tempi delle erogazioni liberali e rispetto dei limiti di spesa pari a 3 milioni nel 2021 e
6 milioni a decorrere dal 2022).
Seguono le tipologie
di interventi ammissibili da finanziarsi con tali erogazioni:
-
laboratori
professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
-
laboratori e ambienti
di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie;
-
ambienti digitali e
innovativi per la didattica integrata;
-
attrezzature e
dispositivi hardware e software per la didattica.
Sottolineiamo che in
base alla norma possono beneficiare delle erogazioni liberali le istituzioni
scolastiche che fanno parte del sistema nazionale di istruzione comprese quindi,
in base all’art. 1 della L. 62/2000, le scuole
paritarie private e degli enti locali.
Ulteriore requisito per la fruizione del
beneficio, peraltro non cumulabile con altre agevolazioni previste per le
medesime spese, consiste nell’obbligo per le imprese interessate di effettuare
tali erogazioni liberali sul conto di tesoreria delle scuole con sistemi di
pagamento tracciabili (es. bonifici bancari o postali).
A loro volta, le
scuole coinvolte dovranno pubblicare sul proprio sito web l’ammontare delle
erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario e le modalità di
impiego delle risorse, indicando le attività da realizzare e quelle in corso di
realizzazione.
* * *
Infine, segnaliamo le
seguenti ulteriori misure:
-
art. 5: sebbene con disposizioni di natura fiscale,
espansione del regime di favore già vigente per favorire il c.d. rientro dei
cervelli dall’estero;
-
art. 16-quinques: in materia previdenziale, applicazione della
c.d. procedura “saldo e stralcio” per omessi versamenti dovuti dagli iscritti
alle Casse previdenziali non in maniera automatica, ma previa emanazione di
apposite delibere delle medesime Casse (comma
1), nonché alcune disposizioni tese
a favorire una riforma del regime previdenziale relativo ai giornalisti gestito
come noto dall’INPGI, Istituto che sta attraversando una delicata fase con
criticità di equilibrio economico e sostenibilità finanziaria (comma 2);
-
art. 28-bis: alcune riformulazioni riguardanti la
disciplina relativa all’ISEE, tese in particolare a favorire e fluidificare le
richieste di Reddito di Cittadinanza da parte di alcuni soggetti cui era
precluso l’accesso al beneficio (es. soggetti che avevano lavorato nel 2017);
-
art. 39: ammessa la possibilità per l’ANPAL di
servirsi di società in house al Ministero, previa convenzione con lo stesso,
per l’implementazione delle piattaforme e delle procedure legate al RdC;
-
art. 40-bis: specifici interventi sotto forma di
indennizzi e sostegno al reddito (ammortizzatori) per lavoratori impossibilitati
a prestare la propria attività dal gennaio 2019 a causa della chiusura della
strada E-45 Orte/Ravenna nel tratto di confine tra Toscana ed Emilia Romagna;
-
art. 41: ulteriore proroga per 12 mesi nel biennio
2019-2020 degli ammortizzatori (mobilità in deroga) già concessi nelle aree di
crisi industriale complessa.
Nel rinviare al testo
allegato per eventuali approfondimenti, inviamo cordiali saluti.
(1)
Nostra
circolare n. 1 del 10 gennaio 2019 – prot. n. 58.