Circolari

Circ. n. 20/2017

Messaggio INPS n. 2276 del 1 giugno 2017 Ulteriori chiarimenti su domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO).

In seguito ad alcune richieste di approfondimento, si ritiene opportuno commentare brevemente il messaggio INPS in oggetto che detta ulteriori chiarimenti in materia di CIGO applicabili alle domande ancora in corso d’istruttoria.

Queste indicazioni fanno seguito a precisi e recenti indirizzi operativi dati alle proprie strutture territoriali in merito alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria(1).

In particolare, l’Istituto, oltre a codificare una serie di semplificazioni nella compilazione della domanda (a corredo della quale le imprese non dovranno più indicare le informazioni relative alle ferie da fruire e altri dati riguardanti i dipendenti) e a ribadire che le sedi territoriali dovranno acquisire d’ufficio i bollettini meteo per l’istruttoria delle richieste riconducibile a tale causale, offre un approfondimento sul tema delle aziende soggette a contrazioni periodiche dell’attività lavorativa che, come noto, si tratta di una questione delicata per molti settori. Il messaggio, pur ribadendo l'impossibilità di coprire sospensioni in settori soggetti a lavoro stagionale, fornisce una interpretazione più estensiva rispetto a quella del passato.

Infatti, chiarisce senza ombra di dubbio che laddove il calo di attività costituisce un evento non imputabile alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori e nemmeno alla negligenza o imperizia delle parti, a fronte quindi di una situazione di calo ciclico della produzione in periodi ricorrenti dell’anno dovuta a caratteristiche intrinseche del processo produttivo, NON PUÒ ESSERE RIFIUTATA LA DOMANDA DI CIGO, fatto salvo ovviamente il rispetto di tutti gli altri requisiti.

Nel messaggio l’INPS cita a mero titolo d’esempio il settore calzaturiero, ma appare evidente come l’applicazione di questo chiarimento possa interessare molteplici ambiti settoriali, compresi quelli in cui operano nostre cooperative.

Ribadito che il lavoro stagionale non può essere coperto dall’integrazione salariale, le imprese interessate in cui ricorre tale situazione dovranno specificare nella relazione tecnica allegata alla domanda una serie di elementi:

  • la situazione complessiva dell’impresa, tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;

  • il contesto economico e produttivo in cui opera l’impresa, con particolare riferimento al segmento di mercato, caratterizzato come detto da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell’attività;

  • precedenti utilizzi della cassa integrazione da parte dell’impresa;

  • il numero dei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione rispetto all’organico complessivo nonché il rapporto tra contratti a tempo indeterminato e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (non a tempo indeterminato in sostanza) – indice quest’ultimo, secondo l’INPS, particolarmente significativo per comprendere quanto l’impresa, pur potendo avere una sua continuità produttiva, risenta o meno dei cicli di settore di riferimento;

  • continuità dell’attività aziendale.

 










(1) Nostra circolare n. 16 del 9 maggio 2017 – prot. n. 2406.