In seguito ad alcune richieste di
approfondimento, si ritiene opportuno commentare brevemente il messaggio INPS
in oggetto che detta ulteriori
chiarimenti in materia di CIGO applicabili alle domande ancora in corso
d’istruttoria.
Queste indicazioni fanno seguito a precisi
e recenti indirizzi operativi dati alle proprie strutture territoriali in
merito alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale
ordinaria(1).
In particolare, l’Istituto, oltre a codificare
una serie di semplificazioni nella compilazione della domanda (a corredo
della quale le imprese non dovranno più indicare le informazioni relative alle
ferie da fruire e altri dati riguardanti i dipendenti) e a ribadire che le
sedi territoriali dovranno acquisire d’ufficio i bollettini meteo per
l’istruttoria delle richieste riconducibile a tale causale, offre un approfondimento sul tema delle aziende
soggette a contrazioni periodiche dell’attività lavorativa che, come
noto, si tratta di una questione delicata per molti settori. Il messaggio, pur
ribadendo l'impossibilità di coprire sospensioni in settori soggetti a lavoro
stagionale, fornisce una interpretazione
più estensiva rispetto a quella del passato.
Infatti,
chiarisce senza ombra di dubbio che laddove il calo di attività costituisce un
evento non imputabile alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori e
nemmeno alla negligenza o imperizia delle parti, a fronte quindi di una
situazione di calo ciclico della produzione in periodi ricorrenti dell’anno
dovuta a caratteristiche intrinseche del processo produttivo, NON PUÒ ESSERE
RIFIUTATA LA DOMANDA DI CIGO, fatto salvo ovviamente il rispetto di tutti gli
altri requisiti.
Nel messaggio l’INPS cita a mero
titolo d’esempio il settore calzaturiero, ma appare evidente come
l’applicazione di questo chiarimento possa interessare molteplici ambiti
settoriali, compresi quelli in cui operano nostre cooperative.
Ribadito che il
lavoro stagionale non può essere coperto dall’integrazione salariale, le imprese interessate in cui ricorre tale
situazione dovranno specificare nella relazione tecnica allegata alla domanda
una serie di elementi:
-
la situazione
complessiva dell’impresa, tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e
del mercato di riferimento;
-
il contesto economico
e produttivo in cui opera l’impresa, con particolare riferimento al segmento di
mercato, caratterizzato come detto da processi produttivi soggetti a
contrazione ciclica dell’attività;
-
precedenti utilizzi
della cassa integrazione da parte dell’impresa;
-
il numero dei
lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione rispetto all’organico complessivo
nonché il rapporto tra contratti a tempo indeterminato e contratti di lavoro
caratterizzati da temporaneità (non a tempo indeterminato in sostanza) – indice
quest’ultimo, secondo l’INPS, particolarmente significativo per comprendere
quanto l’impresa, pur potendo avere una sua continuità produttiva, risenta o
meno dei cicli di settore di riferimento;
-
continuità
dell’attività aziendale.
(1)
Nostra
circolare n. 16 del 9 maggio 2017 – prot. n. 2406.