Su sollecitazioni e richieste
di chiarimenti provenienti da più parti, si ritiene opportuno fornire una prima
illustrazione al contenuto della riforma generale delle procedure relative alla
crisi e all’insolvenza dell’impresa, contenuta nella legge delega 19
ottobre 2017, n. 155, pubblicata nella G.U. n.254 del 30-10-2017 (all.
2) e intitolata
Delega al Governo per la
riforma
delle discipline della crisi
di impresa e dell’insolvenza
La riforma è di grande
interesse per il movimento e per Confcooperative, investendo istituti
significativi dell’ordinamento cooperativo e del diritto societario. Per gli
approfondimenti si rinvia all’allegata scheda tecnica (all. 1)
Nel rispetto dei principi del
movimento e degli interessi delle cooperative aderenti, Confcooperative – in
coordinamento con le altre Centrali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane – è
intervenuta nel dibattito e nel processo riformatore con una posizione basata
sul riconoscimento costituzionale della funzione sociale delle cooperative anche e soprattutto nella fase di crisi. La riforma è altresì l’occasione
per rinvigorire il sistema di vigilanza delle cooperative, rilanciando il
ventaglio degli strumenti di controllo e sanzione della revisione cooperativa.
Si tratta di un’impostazione che
ispira l’azione di rappresentanza di Confcooperative e dell’Alleanza anche nella
fase attuativa e che è stata portata all’attenzione del Governo e del
Parlamento; segnatamente:
-
in
audizione innanzi alla Camera dei deputati in sede di esame dell’AC 3671-bis (A.C. 3671 BIS - OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELL’ALLEANZA
DELLE COOPERATIVE ITALIANE - AUDIZIONE C/O COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI, Roma, 6 luglio 2016, all. 3);
-
in
audizione innanzi alla Commissione tecnica ministeriale nominata con D.M.
5/10/2017 (AUDIZIONE C/O COMMISSIONE DI
STUDIO PER L’ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO IN VISTA DELL’APPROVAZIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI
IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Roma, 7 dicembre 2017, all. 4).
*
-
Oggetto, termini
e principi generali
La
legge delega prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il 14
novembre 2018, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e
revisione:
-
delle
procedure concorsuali;
-
della
disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012);
-
del
sistema dei privilegi e delle garanzie.
La riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali si atterrà, fra gli altri, ai seguenti
principi generali:
-
il termine
«fallimento» e i suoi derivati saranno sostituiti con l’espressione «liquidazione
giudiziale»;
-
verrà
introdotta una definizione dello stato di
crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza;
-
dovrà
essere adottato un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di
crisi o di insolvenza del debitore, che dovrà ricalcare il procedimento per la
dichiarazione di fallimento attualmente vigente;
-
dovrà
essere assoggettata al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di
insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o
giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore
esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con
esclusione dei soli enti pubblici. Da ciò dovrebbe conseguire l’assoggettamento
alla procedura concorsuale ordinaria anche delle imprese e delle cooperative
agricole che presentino indici superiori ai parametri di fallibilità di cui all’art.
1 della L.F., sinora escluse dal fallimento;
-
il
trattamento delle imprese che dimostrino di rivestire un profilo dimensionale
inferiore a parametri di cui all’art. 1 della L.F., dovrà essere assimilato ai
debitori civili, professionisti e consumatori soggetti alla cd procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012);
-
la
competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano dovrà
essere attribuita ai cd Tribunali delle
imprese.
Sono per giunta dettati
principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del
gruppo societario, con disposizioni volte a consentire lo svolgimento
di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle società del
gruppo.
* * *
-
Procedure di allerta e di composizione assistita della
crisi
La legge delega introduce una
fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi,
concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale diretto a una
rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa,
nonché destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della
crisi.
Presso ciascuna Camera di
commercio verrà istituito un apposito organismo di composizione assistita della
crisi. Tale organismo
nominerà un collegio composto da almeno tre
esperti, di cui:
-
uno
designato dal presidente del Tribunale delle imprese competente;
-
uno
designato dalla Camera di commercio;
-
uno
designato da associazioni di categoria.
Al predetto organismo, su
istanza del debitore, sarà attribuita la competenza ad addivenire a una
soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un
congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle
trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.
L’organismo potrà essere adito
dal debitore ovvero attivarsi su segnalazione. A tal fine, gli
organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione,
ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, avranno l’obbligo di avvisare
immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in
caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo
di composizione della crisi. In caso di segnalazione all’organo di amministrazione
e all’organismo di composizione, non ricorrerà la responsabilità solidale dei
sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o
delle omissioni successivi alla predetta segnalazione.
È opportuno sin d’ora precisare che
per gli enti soggetti a vigilanza amministrativa – tra i quali le
società cooperative – le competenze in tema di segnalazione dell’allerta,
le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi e la
legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione
giudiziale dovranno essere attribuite alle autorità amministrative di vigilanza
– per le cooperative al Ministero dello Sviluppo economico –, anche al fine di
individuare soluzioni di carattere conservativo.
* * *
-
Liquidazione
coatta amministrativa
La legge prevede all’articolo 15,
che il Governo dovrà riformare anche la liquidazione coatta amministrativa,
stabilendo che in via generale dovrà essere applicata la disciplina concorsuale
ordinaria anche alle imprese attualmente soggette alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, tra le quali le società cooperative.
La l. c. a. sarà dunque limitata alle sole ipotesi in cui la liquidazione sia
prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese
assimilate; intermediari finanziari; imprese assicurative e assimilate.
Nondimeno, la legge stabilisce che
dovrà comunque essere tenuta ferma la liquidazione coatta amministrativa
nei casi previsti dalle “leggi
speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità
amministrative di vigilanza (quale è il sistema di vigilanza delle cooperative),
conseguenti all’accertamento di irregolarità e all’applicazione di sanzioni da
parte delle medesime autorità” (art. 15, c.1, lett. a), n. 2).
Inoltre, alle autorità
amministrative di vigilanza dovranno essere attribuite “le competenze in tema di segnalazione dell’allerta e le funzioni
attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di
allerta e di composizione assistita della crisi” (anche al fine di
individuare soluzioni di carattere conservativo) (art. 15, c.1, lett. b).
Nel corso dei lavori preparatori,
è stato per giunta approvato l’ODG-Atto
Senato mercoledì 4 ottobre 2017, seduta n. 421, n. 0/2681/6/02, ai
sensi del quale il Governo si impegna ad “individuare per tutte le società cooperative, attraverso la revisione
dell’istituto della gestione commissariale di cui all’articolo 2545 sexiesdecies
c.c. e ferma restando l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa
nei casi di irregolarità riscontrate durante l’attività di vigilanza, soluzioni
anche di carattere conservativo volte a facilitare l’ingresso delle cooperative
nella procedura di composizione assistita della crisi, ovvero promuovere
soluzioni diverse, ove possibile conservative, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7
della legge delega”.
Ebbene, in tale
quadro di principi di delega e impegni di governo, l’istituto della liquidazione coatta amministrativa delle
società cooperative non scompare, ma verrà radicalmente
ridefinito. Si auspica che tale ridefinizione avvenga nel rispetto nei seguenti
orientamenti e criteri di attuazione:
-
occorrerà anzitutto estendere
i presupposti della gestione commissariale di cui all’articolo 2545
sexiesdecies, c.c., alla crisi d’impresa (in conformità all’impegno di
cui all’ODG-Atto Senato mercoledì 4
ottobre 2017, seduta n. 421, n. 0/2681/6/02);
-
dovrà poi essere precisato
che la procedura di allerta e composizione della crisi delle cooperative
soggette alla vigilanza sia di competenza dell’Autorità di vigilanza
(art. 15, c.1, lett. b, della legge delega);
-
si dovrà infine garantire la
conservazione al sistema delle liquidazione coatta amministrativa “conseguente all’accertamento di irregolarità
e all’applicazione di sanzioni” (art. 15, c.1, lett. a, n. 2, della
legge delega); di conseguenza, il Governo dovrà assicurare che l’Autorità di
vigilanza possa, in ogni momento, accertare l’assenza di irregolarità che
darebbero luogo a liquidazione coatta.
Le suddette posizioni sono state da
ultimo espresse dall’Alleanza delle Coooperative in sede di audizione presso la Commissione di studio per l’elaborazione degli schemi di decreto
legislativo in vista dell’approvazione del disegno di legge delega per la
riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza
(istituita con D.M. 5.10.2017), celebratasi lo scorso 7 dicembre 2017 (v. all. 4).
* * *
-
Atri
temi di riforma
Il Governo procederà anche al
riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell’ottica di
una loro riduzione.
In particolare, i privilegi generali e speciali dovranno essere ridotti (in
particolare, quelli di natura retentiva). Di conseguenza, dovrà essere adeguato
l’ordine delle cause legittime di prelazione.
La riforma contempla altresì la revisione
del sistema delle garanzie reali non mobiliari.
In particolare, in materia
di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire, si dovrà stabilire che l’atto o il contratto avente la finalità
del trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su un immobile da costruire (come preliminare o impegnativa di
assegnazione, preliminare di compravendita, ecc.), compreso qualunque altro
atto equipollente, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata. In tal modo la legge garantisce il controllo di
legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione
della fideiussione, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa
indennitaria (per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di
acquisto dell’immobile) previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122.
La disposizione è di interesse
anche per le cooperative edilizie di abitazione e, per gli approfondimenti del
caso, si rinvia alla Circolare di Federabitazione n. Circ. n.
35/2017, Prot. 5016_AP/ls del 3/11/2017.
Rilevanti sono poi le modifiche
che il legislatore delegato dovrà apportare al codice civile.
In particolare:
-
verrà
anzitutto prevista l’applicabilità dell’articolo 2394 del codice civile,
relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni
verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata;
oltre che abrogato l’articolo 2394-bis del codice civile, sulle azioni di
responsabilità nelle procedure concorsuali;
-
dovrà
essere integrato l’elenco delle cause di scioglimento delle società di
capitali (di cui all’articolo 2484 c.c.), includendovi anche l’assoggettamento
alla procedura di liquidazione giudiziale;
-
si
prevederà, nell’ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle
procedure di allerta e di composizione ovvero delle procedure preliquidatorie
(accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo), la sospensione
delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del
capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale, nonché la sospensione
di alcuni obblighi degli organi sociali (nelle società di capitali,
potranno ad es. essere sospesi gli obblighi relativi alla riduzione del
capitale sociale in proporzione alle perdite subite ovvero o relativi all’aumento
del capitale sociale per portarlo ad una cifra non inferiore al minimo legale,
quando la riduzione del capitale l’abbia portato sotto la soglia prevista dalla
legge);
-
dovranno
infine essere ampliati i casi nei quali per le società a responsabilità
limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico,
o di un revisore, prevedendo comunque:
-
la nomina obbligatoria dell’organo di
controllo quando la società per due esercizi consecutivi ha
superato almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo
dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite
e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in
media durante l’esercizio: 10 unità[1];
-
che se la srl obbligata per legge non nomina
l’organo di controllo o il revisore entro 30 giorni, il tribunale provveda alla
nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione
del conservatore del registro delle imprese;
-
l’obbligo
di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessi, per la srl, quando per
tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti di cui
alla lettera g)[2].
[1] La disciplina attualmente in vigore,
invece, stabilisce che la nomina è obbligatoria se per due esercizi
consecutivi vengono superati due (e non solo uno) dei seguenti
limiti: 1) totale dell’attivo dello
stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro (e non 2 mil.); 2) ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro (e non 2 mil.); 3)
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (e non 50).
[2] La disciplina attualmente in vigore,
invece, stabilisce che l’obbligo di
nomina dell’organo di controllo o del revisore cessi, per la s.r.l., quando per
due (e non tre) esercizi consecutivi non siano superati i detti limiti
dimensionali.