Si ritiene utile segnalare l’Interpello in oggetto che,
pur non introducendo nulla che non fosse noto, afferma alcuni principi generale
di indubbio interesse.
Infatti, il Ministero del Lavoro chiarisce la corretta
interpretazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/03, nella
parte in cui prevede che i CCNL possano
derogare al regime della responsabilità solidale sussistente, entro il
limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto di opere o di servizi, tra
committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori.
In
prima battuta il Ministero evidenzia che tale facoltà è riconosciuta
esclusivamente ai CCNL sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative del settore. Confermando quanto ormai consolidato.
Ma
aggiunge che, gli eventuali regimi derogatori che si volessero utilizzare,
devono essere quelli previsti dal CCNL applicato ai lavoratori impiegati
nell’appalto.
Conseguentemente, non quelli previsti dal
contratto collettivo in uso presso il committente del singolo caso.
Questa opportuna precisazione si spiega con il fatto che l’obiettivo
della responsabilità solidale è quello di tutelare e garantire i lavoratori impiegati
nell’appalto, in qualità di dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore.
Riprendendo quanto già dettato in merito dal legislatore,
si richiama quindi la possibilità per le parti di individuare, nell’ambito di
tali contratti, “metodi e procedure
di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”,
utili – secondo il Ministero – a garantire l’assolvimento da parte
dell’appaltatore degli obblighi retributivi nei confronti dei propri
lavoratori, senza limitarsi all’acquisizione di autodichiarazioni rilasciate
dai datori.
Infine, nel testo dell’Interpello si ricorda anche il
portato dell’art. 9, comma 1, del D.L. 76/2013, convertito con la legge n.
99/2013 (nostra circolare n. 40 del 4 luglio 2013 – prot. n. 3121), in base al
quale le eventuali diverse disposizioni
in materia contenute nella contrattazione nazionale producono effetti
solo con riferimento ai trattamenti retributivi, MA NON sul fronte
previdenziale e assicurativo per cui rimangono valide, a prescindere da
eventuali accordi, le indicazioni di legge.