Circolari

Circ. n. 20/2015

Interpello Ministero del Lavoro n. 9 del 17 aprile 2015 Contrattazione collettiva nazionale ed esclusione del regimedella RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI(art. 29, comma 2, Dlgs. n. 276/2003).

Si ritiene utile segnalare l’Interpello in oggetto che, pur non introducendo nulla che non fosse noto, afferma alcuni principi generale di indubbio interesse.

Infatti, il Ministero del Lavoro chiarisce la corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/03, nella parte in cui prevede che i CCNL possano derogare al regime della responsabilità solidale sussistente, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto di opere o di servizi, tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori.

In prima battuta il Ministero evidenzia che tale facoltà è riconosciuta esclusivamente ai CCNL sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative del settore. Confermando quanto ormai consolidato.

 Ma aggiunge che, gli eventuali regimi derogatori che si volessero utilizzare, devono essere quelli previsti dal CCNL applicato ai lavoratori impiegati nell’appalto.

Conseguentemente, non quelli previsti dal contratto collettivo in uso presso il committente del singolo caso.

Questa opportuna precisazione si spiega con il fatto che l’obiettivo della responsabilità solidale è quello di tutelare e garantire i lavoratori impiegati nell’appalto, in qualità di dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore.

Riprendendo quanto già dettato in merito dal legislatore, si richiama quindi la possibilità per le parti di individuare, nell’ambito di tali contratti, “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, utili – secondo il Ministero – a garantire l’assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi all’acquisizione di autodichiarazioni rilasciate dai datori.

Infine, nel testo dell’Interpello si ricorda anche il portato dell’art. 9, comma 1, del D.L. 76/2013, convertito con la legge n. 99/2013 (nostra circolare n. 40 del 4 luglio 2013 – prot. n. 3121), in base al quale le eventuali diverse disposizioni in materia contenute nella contrattazione nazionale producono effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi, MA NON sul fronte previdenziale e assicurativo per cui rimangono valide, a prescindere da eventuali accordi, le indicazioni di legge.

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