Circolari

Circ. n. 20 - 2025

Decreto legge n.116 del 2025 - reati ambientali

mercoledì 17 settembre 2025

Con il decreto legge in oggetto indicato sono state approvate Disposizioni urgenti per il  contrasto  alle  attività  illecite  in materia di rifiuti, per la bonifica della cd.  Terra  dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita  da eventi calamitosi.

Il decreto-legge è stato adottato per assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, con particolare riferimento alle aree della c.d. “Terra dei fuochi” e per  garantire l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione – anche dopo la cessazione dello stato di emergenza - ai soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi.

Il decreto anticipa anche alcuni contenuti della direttiva europea sulla tutela dell’ambiente (Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente), il cui recepimento è previsto a breve (cfr. legge di delegazione europea, Legge 13 giugno 2025, n. 91 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024).

Il decreto risulta attualmente in fase di conversione in legge  (AS 1625).

Nel rinviare alla lettura del decreto in allegato, si riportano, di seguito, alcune informazioni di sintesi.

 

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L’articolo 1 al comma 1, lettera a) prevede, innanzitutto, una modifica all’art. 212 del testo unico ambiente, inserendo un nuovo comma 19-ter, relativo all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

In particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi.

La nuova norma dispone che, fermo restando il  reato di cui all'articolo 256 del codice ambientale (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione in materia di rifiuti o tracciabilità nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Il comma 1, alle lettere b), c), d), e) f), g) e h) contiene il gruppo di interventi che attengono alla disciplina dei rifiuti, attualmente contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Lo schema di decreto-legge realizza tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati: l’abbandono di rifiuti non pericolosi, l’abbandono di rifiuti pericolosi e l’abbondono di rifiuti in casi particolari.

Con riferimento all’abbandono di rifiuti non pericolosi, è prevista una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata (art. 1, comma 1, lett. b) n. 2). Va segnalato che tale ipotesi, prevista al nuovo comma 1.1 dell’art. 255 sostituisce l’attuale previsione di cui al vigente art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato (art. 1, comma 1, lett. d), n. 3).

Anche con riferimento all’ipotesi di reato di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari di cui al nuovo art. 255-bis  ed alla fattispecie del dell’abbandono di rifiuti pericolosi di cui al nuovo art.255-ter, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti.

Ulteriori interventi riguardano la disposizione dell’art. 256, che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti, finalizzati a trasformare gli illeciti in delitti (sia quanto alla gestione non autorizzata di rifiuti sia quanto alla realizzazione e gestione di una discarica abusiva), con le modifiche conseguenti anche dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie.

Il decreto-legge modifica anche il reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis (art. 1, comma 1, lett. e), mediante la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio nel caso di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell’ecosistema ovvero nel caso in cui la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale, nonché con specifiche previsioni al fine di risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codicistiche poste a tutela dell’incolumità pubblica) che potrebbero emergere in relazione allo sviluppo della singola “combustione” in incendio (art. 256-bis, comma 3-ter).

Analogo inasprimento del trattamento sanzionatorio è previsto per la spedizione illegale dei rifiuti. La trasformazione in delitto si accompagna alla sostituzione della rubrica, che non menziona più il “traffico illecito” ma la “spedizione illegale”.

E’ prevista, ancora, una aggravante speciale per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 quando i fatti sono commessi nell’ambito nell’attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata (art. 259-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera h).

Va, infine, evidenziata l’introduzione della ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie contravvenzionale, attualmente vigente, sia stata trasformata in delitto, onde evitare di lasciare aperti vuoti di tutela in tutti i casi in cui la condotta, avente ad oggetto il rifiuto, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo (art. 259-ter, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. h).

Quanto agli ulteriori interventi, si segnala la modifica dell’art. 255 del codice ambientale in cui viene prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, quando il reato è commesso attraverso l’uso di veicoli a motore.

All’articolo 1, comma 1, lett. b) n. 3 e all’articolo 7 del testo viene razionalizzata la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada, con l’introduzione della sanzione per le condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada, con o senza l’impiego di veicoli, o sulla strada dai pedoni.   Vengono quindi sanzionate le condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada con o senza l’impiego di veicoli e sulla strada, dai pedoni.  La norma prevede che l’accertamento delle violazioni sopra descritte possa avvenire anche mediante l’ausilio delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, laddove presenti, posti fuori o all’interno dei centri abitati.  L’utilizzo di tale sistema di rilevazione consente di differire la contestazione della violazione.  Anche in relazione alla fattispecie introdotta dall’art. 255-bis, viene, contemplata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida quando il reato è commesso mediante l’uso di veicoli a motore.

La previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patenta di guida integra, inoltre, il trattamento sanzionatorio, ove il fatto sia commesso mediante l’utilizzo di veicoli a motore, anche quando ricorrano le più gravi fattispecie di cui agli art. 256 riguardante l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e l’art. 258 relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, di cui all’art. 190 comma 1. In questa ultima ipotesi è, infine, prevista anche la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 per le imprese iscritte che hanno in disponibilità il veicolo con il quale è stata commessa la violazione del 2 comma (omessa o incompleta tenuta del registro cronologico). 

 

Art. 2 - Modifiche al codice penale

L’articolo 2 introduce modifiche al codice penale, in coerenza con l’esigenza di rafforzare l’attività di contrasto e di allineare il codice penale alle nuove fattispecie delittuose introdotte

In tale prospettiva, uno degli interventi è finalizzato ad arricchire il catalogo dei reati ostativi all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis c.p., inserendovi le ipotesi di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del codice ambientale. Il secondo obiettivo è quello di prevedere nel codice penale, anche per le ipotesi codicistiche relative ai “rifiuti”, gli inasprimenti sanzionatori connessi agli eventi di pericolo.

 

 

 

 

Art. 3 - Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale

L’articolo 3 contempla una modifica dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale volta a rendere applicabile l’istituto dell’arresto in flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.

Si ricorda che ai fini dell’arresto in flagranza differita, si considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, risulta inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, viene esteso ai più significativi illeciti ambientali

Nello specifico i reati che vengono richiamati per l’applicabilità dell’istituto sono, con riguardo al codice penale, l’art. 452-bis (inquinamento ambientale), l’art. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l’art. 452-quater (disastro ambientale), l’art. 452-sexies ( traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e  l’art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i nuovi reati di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché  i reati previsti  dall’art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall’art.  256-bis (combustione illecita di rifiuti) e dall’art. 259 (traffico illecito di rifiuti).

 

Art. 4. Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

L’articolo 4 attiene all’ampliamento del novero dei reati contemplati nell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può applicarsi l’istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura, venendo così ad includere nell’ambito di applicazione della norma tutte quelle ipotesi di illecito ambientale ritenute di particolare disvalore penale. Nello specifico, si prevede l’applicazione dell’istituto anche per i  reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), di disastro ambientale (452-quater c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.), di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis), di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,  di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) e di traffico illecito di rifiuti (art. 259)

 

 

Art. 5. Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

L’articolo 5 estende il catalogo di reati per i quali può essere disposta, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 159 del 2011, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti, ed in particolare i reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 6. Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L’articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell’ente, in particolare modificando l’articolo 25-undecies, dedicato ai reati ambientali, in termini corrispondenti, e conseguenti, alle modifiche sul piano della legge penale sostanziale.

 

Art. 7. Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

La disposizione introduce le modifiche necessarie al codice della strada, ai fini del coordinamento con le nuove previsioni ambientali introdotte. In particolare, viene razionalizzata la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada.

 

Art. 8. Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

L’articolo 8 introduce la possibilità, nell’ambito delle attività investigative e di accertamento delle violazioni previste da specifiche disposizioni del codice penale (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies) e del codice dell’ambiente (artt. 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo n. 152/2006), di avvalersi dei dati contenuti nella Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che  rappresenta uno strumento digitale avanzato, costruito mediante analisi di ortofotografie ad alta precisione e dati multi-temporali provenienti dai satelliti.

 

Art. 9. Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

L’articolo 9 individua le misure urgenti per il finanziamento dell’attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggi 2025, n. 69, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie espressamente indicati nel comma 1 in esame. 

Alla copertura della spesa si provvede, ai sensi del comma 2, mediante risorse del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Il comma 3 dispone l’attribuzione al medesimo Commissario unico dei poteri inerenti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, prevista dall’articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con il medesimo comma 3, inoltre, si attribuiscono al Commissario unico, in materia di bonifica dei siti contaminati, i poteri di diffida del responsabile e di successiva attuazione d’ufficio degli interventi necessari, stabiliti dall’articolo 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si prevede, infine, espressamente che tra i poteri attribuiti al Commissario unico è compresa l’azione di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili.

 

Art. 10. Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

L’articolo 10 si prefigge lo scopo di superare le criticità riscontrate nell’applicazione dell’articolo 22- ter, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che prevede la possibilità di erogare il Contributo per l’autonoma sistemazione ai soggetti evacuati in conseguenza di gravi eventi calamitosi, previsto da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza previo rispetto di due requisiti: la verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e la richiesta dei beneficiari per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Allo stato, la seconda condizione appena descritta si verifica con particolare difficoltà; infatti l’avvio dei processi di ricostruzione in conseguenza di eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché la contestuale introduzione delle disposizioni inerenti la procedura per la richiesta del contributi per la ricostruzione avvengono, nella quasi totalità dei casi, successivamente alla scadenza degli stati di emergenza. Ne consegue che la norma in esame non può trovare concreta applicazione, generando di fatto un’interruzione nell’erogazione del citato Contributo per l’autonoma sistemazione, con conseguente considerevole disagio per la popolazione interessata.

La nuova disposizione introdotta mira, quindi, a superare detta criticità consentendo l’erogazione del menzionato contributo di autonoma sistemazione anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione, ferma restando la necessità di presentare la domanda di contributo entro i termini all’uopo applicabili.

 

Art. 11. Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

Con l’articolo 11, viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.