Sulla GU del 2 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’ambiente 21 giugno 2024, che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di:
a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, in linea con il principio della neutralità tecnologica.
Le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, dovranno definire con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse (rif. art. 22, d.lgs. n.199 del 2021);
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti (rif. paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010);
c) superfici ed aree ordinarie: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011;
d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi regionali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri.
In tale contesto, sono definiti obiettivi di installazione di fonti rinnovabili che le Regioni e le Province autonome sono tenute a raggiungere, tenendo conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento realizzati sul proprio territorio;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e realizzati sul proprio territorio;
c) del 100% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul proprio territorio.
Di seguito la tabella con la ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW.
Nei casi di impianti ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle relative potenze è definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le regioni e le province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili.
Ai fini del procedimento di individuazione delle aree idonee, il decreto definisce alcuni principi e criteri omogenei di cui le Regioni e le Province autonome devono tenere conto, tra cui:
a) la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
b) la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
c) la possibilità di fare salve le aree idonee indicate dall’articolo 20 del d.lgs. n.199 del 2021;
Sono comunque considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela paesaggistica.
Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.