Circolari

Circ. n. 2 - 2026

Decreto “milleproroghe” – norme in materia di ambiente e di energia

giovedì 15 gennaio 2026

Sulla Gazzetta ufficiale del 31/12/2025 è stato pubblicato il decreto legge cd. “milleproroghe” (decreto-legge n.200 del 2025), la cui conversione in legge è attualmente all’esame della Camera dei Deputati (AC 2753).

Con riferimento alle disposizioni in materia ambientale e dell’energia, si segnalano le seguenti novità.

 

OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DI ENERGIA TERMICA DA  FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Rif. articolo 13, comma 2

L’articolo 13, comma 2, del decreto legge differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

Più in dettaglio, la nuova norma interviene sull’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, che fissava al 1° gennaio 2025 (termine già prorogato dal 1° gennaio 2024) la decorrenza dell’obbligo in capo alle società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento ed il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di provvedere affinché una quota dell’energia venduta sia rinnovabile.

Tale disposizione impone alle società che vendono a terzi energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento – sotto forma di calore e per quantità superiori a 500 TEP annui – di assicurare che una quota dell’energia venduta sia di origine rinnovabile.

Tale termine viene, quindi, ora prorogato con decorso dell’obbligo a partire dal 1° gennaio 2026.

 

OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Rif. articolo 15, comma 2

Il secondo comma dell'articolo 15 ha l'obiettivo di estendere la scadenza entro cui le aziende operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura devono ottemperare all'obbligo di copertura assicurativa con riferimento alle cd polizze catastrofali.

In particolare, tale disposizione intende spostare al 31 marzo 2026 il limite temporale, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025, relativo all'adempimento del vincolo assicurativo per le suddette imprese.

Entrando nel merito, la norma citata stabilisce che le società con sede legale in Italia, oppure con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, siano tenute a sottoscrivere entro il 31 marzo 2026 (data già differita in precedenza dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, e poi ulteriormente rinviata al 31 dicembre 2025 mediante l'articolo 19, comma 1-quater del decreto legge n. 202 del 27 dicembre 2024) una polizza assicurativa destinata a garantire protezione contro i danni ai beni patrimoniali derivanti da calamità di origine naturale ed eventi di portata catastrofica, quali sismi, esondazioni, smottamenti e allagamenti.

Lo spostamento della suddetta scadenza, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, si rende indispensabile per garantire alle imprese del comparto un lasso di tempo maggiore per adeguarsi ai requisiti assicurativi stabiliti dalla legislazione, considerando le peculiarità del settore e le possibili complicazioni pratiche connesse a termini più stringenti.

Va sottolineato che tale obbligo non riguarda le imprese del settore agricolo, per le quali rimangono in vigore le norme concernenti AGRICAT.

 

 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO STRUTTURE TURISTICHE O TERMALI

Rif. articolo 16, comma 1

L'articolo 16, al primo comma, estende fino al 31 dicembre 2026 la validità della procedura semplificata prevista per la costruzione di determinati impianti fotovoltaici con potenza massima di 1 MW situati in aree di pertinenza di complessi turistici o stabilimenti termali.

La disposizione si colloca nel quadro normativo delineato dall'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50/2022 (convertito nella legge n. 91/2022), differendo al 31 dicembre 2026 il limite temporale entro cui è possibile installare, mediante presentazione di dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), impianti fotovoltaici con capacità massima di 1 MW, posizionati su terreni a disposizione di strutture ricettive turistiche o termali.

In origine, tale scadenza era stata stabilita al 16 luglio 2024 (corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 91/2022, che ha convertito il D.L. n. 50/2022) ed è stata successivamente rinviata in due occasioni: dapprima al 31 dicembre 2024 e, in seguito, al 31 dicembre 2025.

 

ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI PER ALCUNE PICCOLE E MICROIMPRESE

Rif. articolo 16, comma 2

L'articolo 16, comma 2, posticipa al 31 marzo 2026 la data a partire dalla quale diventa operativo l'obbligo di copertura assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofici per le piccole e microimprese attive nella somministrazione di alimenti e bevande o nel settore dell'ospitalità turistica. In particolare, la disposizione modifica le scadenze per la decorrenza dell’obbligo  di sottoscrizione di polizze assicurative destinate a garantire protezione contro i danni a terreni ed edifici, impianti e macchinari, oltre ad attrezzature di natura industriale e commerciale, provocati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofici sul territorio nazionale.

La norma in oggetto sposta al 31 marzo 2026, la scadenza per la stipula delle polizze assicurative contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici (originariamente stabilita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2025 al 31 dicembre 2025), relativamente alle piccole e microimprese dei seguenti comparti:

▪ attività di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di tali attività, la disposizione richiama l'articolo 5 della legge n. 287 del 1991);

▪ imprese del settore turistico-ricettivo.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che mediante la disposizione in esame viene concesso un lasso di tempo supplementare di appena tre mesi, finalizzato a permettere alle imprese soggette all'obbligo assicurativo di effettuare una selezione ponderata tra le offerte assicurative disponibili, assicurando che in questo breve intervallo temporale vengano acquisiti gli elementi indispensabili per identificare la soluzione assicurativa più adeguata e accessibile in relazione alle proprie necessità.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.

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