Sono in vigore dal 1° gennaio 2024 (salva diversa previsione) le disposizioni della legge 30 dicembre 2023, n.213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".
Si riportano, di seguito, le principali norme di interesse per il settore ambientale e dell’energia.
INDICE
NORME IN MATERIA AMBIENTALE 2
Plastic tax e sugar tax - proroga 2
Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia 2
Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet 2
Garanzia Green SACE 2
Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche 3
Proroghe in materia di rifiuti (macerie sisma) 3
NORME IN MATERIA DI CLIMA ED ENERGIA 3
Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico 3
Misure in materia di rischi catastrofali – obbligo di assicurazione 4
Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali 4
Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica 5
Fondo italiano per il clima 5
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NORME IN MATERIA AMBIENTALE
Plastic tax e sugar tax - proroga
Rif. articolo 1, comma 44
L’articolo 1, comma 44, posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
In particolare, la disposizione apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019):
- posticipa al 1° luglio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax (lettera a),
- posticipa al 1° luglio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax (lettera b).
Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia
Rif. articolo 1, comma 45
L’articolo 1, comma 45, riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) ed ai pannolini per bambini (fino ad ora ridotta al 5%).
Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet
Rif. articolo 1, comma 46
Il comma 46 assoggetta la cessione dei pellet, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, ad aliquota IVA ridotta al 10% in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.
Garanzia Green SACE
Rif. articolo 1, comma 269
L’articolo 1, al comma 269, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzie green SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.
Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche
Rif. articolo 1, comma 271
Il comma 271 prevede una convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per il potenziamento delle infrastrutture idriche.
Proroghe in materia di rifiuti (macerie sisma)
Rif. articolo 1, commi 423 424
Con riferimento alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 nel Centro Italia, il comma 423 proroga, fino al 31 dicembre 2024, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali (riferimento articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189);
Il comma 424 proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L’aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene ricondotta alla Regione la certificazione dell’effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio (riferimento articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).
NORME IN MATERIA DI CLIMA ED ENERGIA
Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico
Rif. articolo 1, comma 14
L’articolo 1, comma 14, stanzia 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Il contributo è corrisposto in misura crescente in considerazione del numero di componenti del nucleo familiare.
Al riguardo, si ricorda che il bonus sociale elettrico, al pari dell’analogo bonus sociale del gas, è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Questi bonus sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Misure in materia di rischi catastrofali – obbligo di assicurazione
Rif. articolo 1, commi 101- 111
L’articolo 1, ai commi 101-111 istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’inadempimento condiziona l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Il comma 111 prevede che le disposizioni di cui all’articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali
Rif. articolo 1, commi 123 e 124
I commi 123-124 istituiscono un fondo con una dotazione di 13,5 milioni di euro per il periodo 2024-2026, per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, e prevedono altresì complessivi 600.000 euro per il periodo 2024-2026 per i medesimi territori.
Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica
Rif. articolo 1, comma 258
L’articolo 1, comma 258, dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP) di cui alla Deliberazione 26 luglio 2010 ARG/elt 113/10 dell’ARERA, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del medesimo TICOOP fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Al riguardo, si ricorda che il TICOOP alla Parte II (articoli 3-12), reca la disciplina della cooperativa storica concessionaria, prevedendo, per tale tipologia di cooperativa elettrica, delle disposizioni di carattere speciale e di favore. Nel TICOOP, viene stabilito, tra l’altro, che la cooperativa storica concessionaria possa applicare ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti corrispettivi diversi dalle tariffe fissate dall’ARERA.
Fondo italiano per il clima
Rif. articolo 1, comma 542
Il comma 542 dispone l’abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo (riferimento ultimo periodo del comma 494 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021). Si ricorda che i commi da 488 a 497 dell’art. 1 della citata legge di bilancio hanno istituito e disciplinato il Fondo italiano per il clima.