Circolari

Circ. n. 19/2022

DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 [Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina] (c.d. D.L. Energia e investimenti) (GU N. 114 DEL 17 MAGGIO 2022)

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio u.s., è stato pubblicato il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (All.)

 

Decreto legge 17 MAGGIO 2022, N. 50

(D.L. ENERGIA E INVESTIMENTI)

 

Il provvedimento reca misure urgenti per contrastare ulteriormente gli effetti economici della grave crisi internazionale in corso in Ucraina e contiene, altresì, misure finalizzate a contenere i prezzi dei carburanti e dell’energia, per rafforzare gli strumenti di garanzia per l’accesso al credito delle imprese, nonché a implementare le risorse per equilibrare l’aumento del costo delle opere pubbliche.

È entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, cioè il 18 maggio, ed è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. [si vedano le Circolari del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40/2022, Prot. 2222; Confcooperative Fedagripesca 18/05/2022, Prot. 2191; Servizio Ambiente Energia n. 40/2022, Prot. 2234].

 

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  1. Misure A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITà DELLE IMPRESE

 

art. 15. Misure temporanee per il sostegno alla liquidita’ delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.

La disposizione consente a SACE S.p.A. di concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore di imprese aventi sede in Italia (diverse dalle banche e dagli altri soggetti esercenti il credito). Ciò al fine di far fronte alle esigenze di liquidità delle predette imprese, derivanti dalle conseguenze economiche frutto della guerra in Ucraina[1].

A tale scopo SACE S.p.a. assume gli impegni previsti dall’articolo in esame, a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità) entro l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di euro.

 

art. 16. MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITà DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESe

Con una modifica alla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) sono inseriti due nuovi commi all’articolo 1 (commi 55-bis e 55-ter) con cui sono recepiti i recenti orientamenti assunti dall’Unione europea nell’ambito del Quadro temporaneo della Commissione europea di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 24 marzo 2022,  la cui cessazione è fissata per il 31 dicembre 2022, che consente agli Stati membri la possibilità di valersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, allo scopo di compensare gli effetti economici derivanti dal conflitto in Ucraina.

In particolare, il nuovo articolo 55-bis sopra citato, prevede che il Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, L. n. 662/1996, rilasci garanzie fino al 31 dicembre 2022:

  • a titolo gratuito verso imprese localizzate in Italia che operino in uno o più settori o sottosettori gravemente colpiti dalla crisi ucraina, elencati nell’Allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/I/01;
  • entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  1. il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi risultante dai bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; se l’impresa ha avviato la propria attività dopo il 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
  2. il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa al soggetto finanziatore;
  • fino al 90 per cento dell’importo del finanziamento erogato, in favore di finanziamenti diretti alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici quali, ad esempio, quelli diretti a soddisfare il bisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili e simili.

Sono escluse le imprese oggetto di sanzioni o che risultino collegate con persone, enti o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea o operanti nei settori industriali oggetto delle predette sanzioni, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi le finalità delle sanzioni.

L’articolo 55-ter, infine, detta la disciplina in materia di cumulo degli aiuti concessi con altre misure di supporto alla liquidità concesse.

 

art. 17. GARANZIE CONCESSE DA SACE S.p.A. A CONDIzIONI DI MERCATO

La disposizione novella il comma 14-bis, dell’articolo 6, D.L. n. 269/2003 (introdotto dal D.L. n. 23/2020-D.L. Liquidità e successive modificazioni) recante la disciplina delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato[2].

Pertanto, con l’articolo in commento sono meglio individuati gli ambiti di intervento della garanzia di SACE a condizioni di mercato, con un adeguamento al quadro normativo ed economico mutato post D.L. Liquidità e sono definiti in un apposito Allegato tecnico al decreto in commento, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A.[3].

Le garanzie potranno essere rilasciate, ad esempio, per sostenere operazioni idonee al rilancio dell’economia italiana, come:

  • operazioni di investimento, ricerca e sviluppo, acquisto di beni e servizi diretti a rafforzare la competitività delle imprese italiane sul mercato nazionale e internazionale;
  • operazioni di rilascio di fideiussioni e similari, per supportare le imprese nella partecipazione in gare di appalto o forniture, per partecipare a eventi nazionali o per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, tenuto conto anche del piano di investimenti contenuti nel PNRR;
  • investimenti in infrastrutture economiche (ferrovie, strade, porti, reti energetiche, mezzi trasporto ecc.) o sociali (sanità, istruzione, servizi ecc.), allo scopo di promuovere il rilancio dell’economia, la competitività della filiera produttiva, la promozione della crescita e dell’occupazione nazionali.

Infine, è prevista la possibilità che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano definite ulteriori modalità attuative e operative per il rilascio delle garanzie ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

 

art. 18. FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

Si istituisce per l’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro diretto ad erogare contributi a fondo perduto a vantaggio di imprese nazionali per far fronte alle conseguenze negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina[4].

I contributi non possono superare l’ammontare massimo di 400.000 € per singola impresa e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite modalità, termini per la presentazione delle domande, modalità di verifica del possesso dei requisiti, anche tramite il controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

 

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  1. MiSURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITà DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

art. 21. MAGGIORAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0

art. 22. credito d’imposta formazione 4.0

L’articolo 21 aumenta (dal 20%) al 50% la misura del credito d’imposta per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali 4.0 (Allegato B, annesso alla L. n. 232/2016) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo[5].

L’articolo 22, invece, interviene nel sistema di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, con riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, elevando le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40% di cui all’articolo 1, comma 211, L. n. 160/2019, per spese di formazione del personale dipendente dirette all’acquisizione e al potenziamento delle competenze tecnologiche.

Pertanto le aliquote sono elevate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti qualificati individuati con DM del Ministro dello sviluppo economico, con conseguente certificazione dei risultati in termini di acquisizione e consolidamento secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto.

 

art. 25. fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri

La disposizione prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un apposito Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di € annui a decorrere dal 2022.

Finalità del Fondo è la promozione di investimenti da parte di investitori esteri, favorendo la crescita, la ricollocazione nel territorio nazionale di investimenti produttivi e iniziative idonee a garantire la ricezione di capitali stranieri da utilizzare in settori economici rilevanti.

Ciò al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti prima dall’emergenza pandemica e poi dall’attuale crisi internazionale a seguito del conflitto in Ucraina.

A tale scopo, le risorse stanziate sono dirette a creare appositi sportelli operativi nei Paesi in cui si intendono stimolare gli investimenti (Inghilterra, USA, ad esempio) diretti ad informare e supportare gli investitori esteri rispetto a tutte le pratiche necessarie per realizzare l’investimento in Italia[6].

 

art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

Con l’articolo in esame sono introdotte misure, nel settore degli appalti pubblici di lavori, dirette a far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e per garantire il completamento degli investimenti finanziati dal PNRR e dal PNC.

In particolare, si prevede che per tutti i contratti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati in base ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzi individuati dai prezzari aggiornati in via infrannuale dalle Regioni entro il 31 luglio 2022 o nelle more degli aggiornamenti regionali, applicando la percentuale di incremento (fino al 20%) dei prezzari regionali aggiornati al 2021.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi d’asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti alle stazioni appaltanti nella misura del 90% nei limiti delle risorse stanziate dall’articolo in commento, commi 4 e 5 e di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4, dell’articolo in esame[7].

La disposizione inoltre, detta regole in materia di accordi quadro di lavori, prevedendosi che fino al 31 dicembre 2022 per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, le stazioni appaltanti ai fini dell’esecuzione degli accordi utilizzano i prezzari aggiornati secondo quanto sopra enunciato.

 

art. 27. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI LAVORI

La disposizione consente ai concessionari autostradali (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici) di cui all’articolo 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) e articolo 164, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), di modificare, attraverso l’utilizzo del prezzario di riferimento più aggiornato, il quadro economico del progetto esecutivo, approvato o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore del decreto in esame, rispetto al quale è previsto l’affidamento entro il 31 dicembre 2023.

Il quadro economico così aggiornato, è assoggettato ad approvazione del concedente e va incluso nel rapporto concessorio, in base alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

 

art. 29. misure a favore di imprese esportatrici

L’articolo estende la misura di sostegno, già prevista per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina, di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981, alle imprese colpite dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi ucraina. Ciò in quanto si è rilevato un aumento dei prezzi sia delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti utilizzati nell’attività aziendale e dei costi di trasporto.

Pertanto, per le imprese colpite dai rincari e in difficoltà, si concede l’accesso a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo previsto dall’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981 sopra citato, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, ai fini della patrimonializzazione delle imprese esportatrici[8].

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

art. 30. semplificazioni procedurali in materia di investimenti

La norma riconosce al Ministero dello sviluppo economico un potere sostitutivo, in luogo dell’amministrazione proponente, per l’adozione di ogni atto o provvedimento necessario, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni[9].

 

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  1. MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

 

art. 35. dISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

L’articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo con una dotazione di 79 milioni di € per l’anno 2022, diretto a riconoscere, nei limiti della dotazione e fino ad esaurimento delle risorse, un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ciò al fine di ridurre l’impatto dell’aumento dei costi di trasporto per studenti e lavoratori[10].

 

art. 36. servizi di trasporto pubblico locale

Al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, è rifinanziato di ulteriori 50 milioni di €, per l’anno 2022, il Fondo istituito ex articolo 1, comma 816, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). [11]

 

art. 37. misure in materia di locazione

La disposizione prevede un rifinanziamento di 100 milioni di €, per il 2022, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, L. n. 431/98[12].

 

art. 38. disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale

L’articolo prevede che il Ministero dello sviluppo economico stipuli convenzioni con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto “Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale” (previsto dal Fondo complementare al PNRR), allo scopo di rendere fruibili ai cittadini servizi pubblici digitali delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, attraverso la creazione di uno sportello unico di prossimità nel territorio dei predetti comuni, affidando l’erogazione del servizio a Poste Italiane S.p.a. che utilizza la propria struttura tecnologica e territoriale[13].

 

art. 39. disposizioni in materia di sport

La disposizione stabilisce che le risorse residue stanziate precedentemente sul Fondo per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 14-bis D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) e articolo 10, comma 5, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) già nella disponibilità della Presidenza del  Consiglio dei ministri, e stanziate per far fronte all’emergenza COVID-19, incrementano quelle provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018)[14].

 

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  1. misure in favore degli enti territoriali

 

art. 42. sostegno obiettivi pnrr grandi cittÀ

L’articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di € per gli anni 2023-2026, diretto a promuovere e rafforzare gli interventi previsti dal PNRR da parte di comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti[15].

Con successivi decreti interministeriali è individuato, per ciascun comune, il c.d. Piano degli interventi e le schede progettuali degli interventi, identificati dal CUP (Codice unico di progetto), con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR.

 

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  1. disposizioni in relazione alla crisi ucraina

 

art. 44. ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al dPCM 28 marzo 2022

art. 46. valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di stato degli studenti ucraini

art. 47. misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina

L’articolo 44 estende l’ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall’Ucraina, già adottate con l’articolo 31 del D.L. n. 21/2022 (Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 13/2022).

In particolare, si prevede che nell’ambito delle forme di assistenza attivabili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 85/2003 (recante la Disciplina della concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nei limiti delle risorse stanziate, è autorizzato:

  1. ad incrementare le disponibilità dei posti di accoglienza diffusa attivabili attraverso i comuni ed enti ed associazioni del Terzo settore di ulteriori 15.000 unità, (erano già state disposte nel numero massimo di 15.000 unità dal D.L. n. 21/2022, articolo 31, comma 1, lettera a);
  2. ad incrementare i destinatari del contributo di sostentamento concesso dall’articolo 31, comma 1, lettera b), sopra citato (che aveva disposto il numero massimo di 60.000 unità), di ulteriori 20.000 unità per coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia;
  3. ad integrare, nel limite di 27.000.000 € per l’anno 2022, il contributo forfettario a favore delle Regioni per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore dei cittadini provenienti dall’Ucraina titolari della protezione temporanea (in tal modo rispetto alle 100.000 unità previste dall’articolo 31, comma 1, lettera c), D.L. n. 21/2022, se ne aggiungono ulteriori 20.000 unità).

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, altresì, a disporre con ordinanze di protezione civile, (adottate ai sensi dell’articolo 31 comma 2, sopra citato), l’estensione dell’applicazione delle misure sopra enunciate, la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità indicate in base alle effettive esigenze e risorse disponibili, fermo restando il rispetto del limite temporale di applicazione delle misure (31 dicembre 2022)[16].

L’articolo 46 dispone che per l’anno scolastico 2021-2022 il Ministro dell’istruzione, con ordinanze, può adottare specifiche misure ai fini della valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

L’articolo 47, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022, n. 2022/C166/01, riconosce ai rifugiati ucraini la possibilità di ottenere il cambio delle banconote denominate “banconote ucraine”, in “banconote in euro”, presso le filiali territoriali della Banca d’Italia e presso le banche aventi sede in Italia aderenti allo schema nazionale di cambio.

L’articolo, infine, prevede l’istituzione di un apposito Fondo per l’erogazione di uno più prestiti a vantaggio del Governo dell’Ucraina, di importo complessivo non superiore a 200 milioni di €, quale sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino.

 

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  1. disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

 

art. 50. recepimento artt. 1 e 3 direttiva (UE) 2019/2177 del parlamento e del consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di stato

L’articolo modifica la disciplina antiriciclaggio individuando come unica autorità di vigilanza europea competente in materia, l’Autorità bancaria europea (ABE).

Viene, poi modificato il Testo unico della finanza (TUF) di cui al D.lgs. n. 58/98, ai fini dell’attuazione della riforma europea in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni eseguite sui mercati finanziari.

Infine, con una modifica all’articolo 53, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), recante la disciplina derogatoria al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati,  si inserisce il comma 1-quater in base al quale, tenuto conto delle straordinarie condizioni economiche conseguenti alla guerra in Ucraina, viene consentito anche alle imprese su cui incombe l’obbligo di restituzione di aiuti illegali già ricevuti, di accedere ai regimi di aiuto previsti da atti legislativi o amministrativi adottati a livello nazionale, regionale o territoriale ai sensi del ”Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, di cui alla  Comunicazione della Commissione europea 23 marzo 2022, C (2022) 1980[17].

 

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[1] Le garanzie sono concesse in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri previsti dalla disposizione in commento, per finanziamenti di qualunque tipo in favore di imprese, compresa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori produttivi la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dell’attuale crisi internazionale.

L’agevolazione in commento, che dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovrà rispettare le seguenti regole: (i) può essere rilasciata entro il 31 dicembre 2022 in favore di imprese con sede in Italia che hanno subito conseguente economiche rilevanti, derivanti dalla crisi internazionale, che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in condizioni di difficoltà. Sono escluse le imprese colpite da sanzioni o collegate con persone, enti o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea o operanti nei settori industriali oggetto delle predette sanzioni nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi le finalità delle sanzioni; (ii) la percentuale di copertura della garanzia varia tra il 70 e il 90 per cento, tenuto conto delle dimensioni e del fatturato dell’impresa; (iii) sono previste due diverse procedure per il rilascio della garanzia, “ordinaria” o “semplificata”   a seconda dei livelli di fatturato o del numero dei dipendenti ovvero dell’ammontare della garanzia richiesta. Nella procedura “ordinaria”, (che trova applicazione nel caso di imprese con numero di dipendenti superiori a 5000 unità o con fatturato superiore a 1,5 miliardi di €) il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; (iv) i finanziamenti non possono avere durata superiore a 6 anni, con possibilità di avere un preammortamento non superiore a 36 mesi; (v) la durata può essere estesa a 8 anni, secondo le condizioni e le percentuali di copertura indicate con decisione della Commissione europea; (vi) la garanzia è concessa previo pagamento di un premio determinato in conformità a quanto disposto dal “Temporary  Crisis Framework”; (vii) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell’ente, con impegno delle imprese a non delocalizzare le produzioni.

[2] In base al sopra citato comma 14-bis, SACE è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, per una percentuale massima di copertura, (salvo specifiche deroghe), del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, comprese controgaranzie verso confidi, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e non, autorizzate all’esercizio del credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di €.

SACE è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.

[3] Da una parte, quindi, sono meglio definiti gli ambiti di applicazione dello strumento, rispetto alle finalità e alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE a condizioni mercato (art, 17, comma 1, lettera a), punto 1). Dall’altra, si rinvia, per la definizione dei criteri e le modalità di rilascio delle garanzie, ad un Allegato tecnico al decreto in esame (art. 17, comma 1, lettera a), punto 2) che è introdotto anche nel D.L. n. 269/03.

[4] Sono dettagliatamente individuati i soggetti che possono accedere al Fondo e cioè:

  • piccole e medie imprese, diverse dalle imprese agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 che:
  1. hanno realizzato negli ultimi due anni attività di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  2. hanno sostenuto un costo di acquisto medio di materie prime e semilavorati nell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in esame, incrementato del 30% rispetto al costo di acquisto medio dello stesso periodo nel 2019;
  3. hanno subito nell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo nel 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi dell’ultimo trimestre e l’ammontare dei ricavi riferiti al trimestre 2019, pari al 60% per le imprese i cui ricavi del 2019 non siano stati superiori a 5 milioni di €; 40 % per le imprese i cui ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 siano stati superiori a 5 milioni di € e fino a 50 milioni di €.

[5] L’agevolazione è compresa nella Missione 1C2 del PNRR: “digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”.

[6] A tal fine, allo scopo di fornire al Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, di cui all’articolo 30, D.L. n. 133/2014, un adeguato supporto tecnico, è prevista l’istituzione di una Segreteria tecnica presso il Ministero dello sviluppo economico, con compiti di ricognizione di eventuali investitori esteri, elaborazione di proposte di investimento strutturate, definizione di indicatori di performance, ecc.

[7] Per le finalità della disposizione in esame, si prevede che le Regioni, in deroga all’articolo 23, comma 16, D.lgs. n. 50/2016, (che prevede un aggiornamento annuale) limitatamente all’anno 2022, entro il 31 luglio 2022, provvedono all’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto in commento e in mancanza di tale aggiornamento i prezzari sono aggiornati nei successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni interessate. Per la determinazione del costo dei prodotti, attrezzature e lavorazioni, rispetto alle procedure di affidamento avviate dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo le modalità sopra enunciate. I predetti prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022, cessano di avere efficacia entro il 31 dicembre 2022 e possono essere utilizzati in via transitoria entro il 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione è avvenuta entro tale data. Qualora agli esiti degli aggiornamenti dei prezzari risulti una variazione nell’anno 2022, dei prezzari rispetto a quelli approvati al 31 dicembre 2021 inferiore o superiore alla percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi in occasione del pagamento del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori inerenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dopo l’adozione dei prezzari aggiornati.

Per i soggetti tenuti all’applicazione del Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 ovvero all’applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (con esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), per i lavori realizzati ovvero affidati, in caso di insufficienza delle risorse disponibili per la stazione appaltante, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse dei Fondi individuati dal comma 4 dell’articolo in esame. A tale fine, si prevede l’incremento della dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di 1.000 milioni di € per l’anno 2022 e 500 milioni per l’anno 2023. Incrementata, altresì, la dotazione del Fondo ex articolo 1-septies, comma 8, D.L. n. 73/2021, di 500 milioni di € per l’anno 2022 e 550 milioni di € per il 2023.

Istituito, infine, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per l’avvio di opere indifferibili con dotazione di 1.500. milioni per l’anno 2022, 1.700 milioni per il 2023, 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di € per il 2026, al fine di fronteggiare l’eventuale insufficienza di risorse delle stazioni appaltanti per operare i dovuti conguagli, derivanti dall’aggiornamento dei prezzari secondo le modalità sopra enunciate.

[8] La misura si applica fino al 31 dicembre 2022, tenuto conto delle risorse disponibili e delle domande presentate.

[9] Il potere sostitutivo del MISE, sussiste alle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 50 milioni di €;
  • fuori dei casi in cui si applicano i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12, D.L. n. 77/2021 (che comportano un intervento del Consiglio dei Ministri e la conseguente designazione del soggetto attuatore);
  • per inerzia o ritardi addebitabili a soggetti diversi dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, città metropolitane, province e comuni.

Il potere sostitutivo in esame comprende: (i) indizione della conferenza di servizi preliminare e decisoria; (ii) l'adozione della

determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Nel caso in cui il MISE non adotti i provvedimenti e gli atti opportuni, o nel caso in cui l’inerzia sia ascrivibile, ai sensi dell’articolo 120 Cost., comma 2, a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, città metropolitane, province e comuni, troveranno applicazione i poteri sostitutivi del Consiglio dei Ministri, (su proposta del Presidente del Consiglio), che individuerà l’amministrazione, l’ente, l’organo o ufficio, ovvero nominerà uno o più commissari ad acta, a cui attribuire in via sostitutiva il potere di adottare gli atti necessari.

[10] Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere, e comunque non superiore a 60 € e spetta esclusivamente a persone fisiche che nel 2021 hanno dichiarato un reddito personale IRPEF non superiore a 35.000 €. Il buono è nominativo, non cedibile, non rileva ai fini ISEE e non costituisce reddito imponibile. Il buono sarà fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del decreto attuativo interministeriale del Lavoro/MEF/Infrastrutture, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2022.

Una quota delle risorse stanziate, pari a 1 milione di €, è destinata alla progettazione e realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio.

[11] Le risorse sono ripartite tra Regioni, Province autonome e aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con DM del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L’erogazione dei contributi agli enti destinatari, avviene a seguito di rendicontazione entro il 15 settembre 2022 al Ministro delle infrastrutture e al MEF dei servizi aggiuntivi esplicati e dell’effettivo utilizzo da parte degli utenti.

[12] Il Fondo in esame è destinato alla concessione di contributi integrativi a vantaggio dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più deboli per il pagamento dei canoni di locazione.

Per ogni informazione utile: https://www.fondiwelfare.it/fondo-sostegno-locazioni/

[13] Il Progetto Polis è finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (D.L. n. 59/2021, articolo 1, comma 2, lett. f), n. 1), per 800 milioni che si aggiungono alle risorse previste dal PNRR. Nell’esercizio delle funzioni, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con conseguente applicazione delle forme di tutela e di responsabilità penale previste dalla legislazione vigente. Può procedere all’identificazione degli interessati, acquisire dati, compresi quelli biometrici e accedere alle banche dati in possesso delle PPAA ritenute necessarie per l’espletamento delle predette funzioni.

[14] Finalità della norma è quella di far confluire le risorse residue (non quelle inizialmente stanziate che sono in gran parte state utilizzate) stanziate durante l’emergenza Covid a vantaggio di associazioni e società sportive dilettantistiche, nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, al fine di erogare contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo.

[15] Trattasi dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo.

Nell’Allegato 2 al decreto in esame, sono ripartite le risorse per ciascuno dei comuni interessati, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021 e i relativi importi.

Agli interventi ricompresi nel Piano di ciascun comune interessato si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

[16] Disposto, inoltre, l’incremento di ulteriori 112,749 milioni di € per l’anno 2022 delle risorse stanziate dall’articolo 5-quater, D.L. n. 14/2022, da destinare all’accoglienza di persone vulnerabili provenienti dall’Ucraina attraverso il finanziamento di centri di accoglienza.

Infine, la disposizione autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un rilevante numero di persone richiedenti la protezione temporanea, ai sensi del DPCM 28 marzo 2022, un contributo una tantum nel limite massimo di 40 milioni di € per l’anno 2022, al fine di garantire l’erogazione temporanea di servizi sociali.

[17] Si ricorda che l’articolo 53 sopra citato, ha previsto la deroga al divieto di accesso ai regimi di aiuto concessi ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato durante l’epidemia da COVID-19 (Temporary Framework) derogando, pertanto alla c.d. clausola Deggendorf, che vieta l’accesso ad aiuti di Stato alle imprese che sono obbligate a restituire precedenti aiuti percepiti, giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione.

Per gli approfondimenti sulla Clausola Deggendorf:  https://www.europroject-online.it/approfondimenti.asp?id=10

Nell’ordinamento italiano il divieto è consacrato nell’articolo 46, comma 1, L. n. 234/2012.