Circolari

Circ. n. 19/2021

Legge di delegazione europea 2019-2020 – disposizioni in materia di ambiente ed energia

Sulla G.U. del 23 aprile è stata pubblicata la Legge 22 aprile 2021, n. 53 (in Allegato 1), recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”. La nuova legge consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee (allegato A), nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L’articolato, in particolare, contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive. 2 Si segnalano, di seguito, le disposizioni di interesse per il settore ambientale e dell’energia, inserite nella legge di delegazione per il successivo recepimento da parte del Governo. DISPOSIZIONI DI INTERESSE AMBIENTALE 1) Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente Rif. Articolo 22 e Rif. Allegato A, punto 20 Termine per il recepimento: 3 luglio 2021 L’articolo 22 della legge di delegazione contiene i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/904 che è finalizzata a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica ed a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure che includono, tra l’altro, oltre a specifiche previsioni finalizzate alla riduzione del consumo, anche il divieto di immissione sul mercato (fissato dalla direttiva a decorrere dal 3 luglio 2021 e da recepire nella normativa italiana) dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. Sembra importante notare che, ai sensi della direttiva, la definizione adottata di plastica dovrebbe coprire gli articoli in gomma a base polimerica, ma anche la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo. Tra i prodotti per i quali dovrà essere previsto il divieto di immissione sul mercato si segnalano, in particolare: - posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) e piatti - cannucce e agitatori per bevande - contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti (destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente; e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti) - contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. La direttiva fissa, inoltre, un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025) e stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET) e il 30% a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie). La direttiva definisce inoltre dei requisiti di marcatura (che, per gli imballaggi, si aggiungono a quelli previsti dal codice ambientale nell’articolo 219, comma 5), nonché le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della raccolta dei dati e delle misure di sensibilizzazione adottate per gli attrezzi da pesca contenenti plastica ed altri tipi di prodotti 3 (contenitori per alimenti e bevande, bottiglie, tazze, pacchetti ed involucri, sacchetti in materiale leggero e prodotti del tabacco con filtri). In tale contesto, l’articolo 22 della legge di delegazione indica i criteri per il recepimento della direttiva indicata tra i quali si segnalano: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili b) incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva, prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei medesimi, consentendone l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile. Tra i criteri di delega è prevista anche l’introduzione della disciplina sanzionatoria necessaria a garantire il rispetto delle nuove previsioni. 2) Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE) Rif. Allegato A, punto 19 termine di recepimento: 28 giugno 2021 Con riferimento alla direttiva 2019/883, elencata in allegato tra quelle da recepire, non risultano previsti specifici criteri di delega, quindi il recepimento dovrà essere solo funzionale ad adeguare la normativa vigente (decreto legislativo n.182 del 2003) alle nuove previsioni. Tra le disposizioni di particolare interesse si segnala l’inserimento, nelle definizioni e nel sistema tariffario, dei rifiuti accidentalmente pescati dai pescatori, con riferimento ai quali la direttiva, oltre a prevedere una definizione separata rispetto ai rifiuti prodotti dalle navi, chiarisce che occorre evitare che i costi della raccolta e del trattamento siano soltanto a carico degli utenti dei porti e che, ove opportuno, gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili. In via più generale, la direttiva (UE) 2019/883 ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell’Unione e 4 di garantire, al contempo, il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. La direttiva, in particolare, prevede che gli Stati membri provvedano a che: - gli impianti portuali di raccolta dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto; - le formalità e le modalità operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide ed evitino ingiustificati ritardi; - le tariffe stabilite per il conferimento non creino un disincentivo all'uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi; - gli impianti portuali di raccolta gestiscano i rifiuti delle navi in un modo ambientalmente compatibile. La direttiva, inoltre, definisce sistemi di recupero dei costi che non dovranno costituire un incentivo per le navi a scaricare i propri rifiuti in mare. DISPOSIZIONI DI INTERESSE NEL SETTORE ENERGETICO Con riferimento al settore energetico, si segnalano, in particolare, gli articoli 5 e 12 che contengono i principi e i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della direttiva 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che contengono, oltre a moltissime disposizioni strategiche per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali climatici ed energetici, anche le disposizioni in materia di autoconsumo collettivo e l’introduzione delle figure delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle comunità energetiche dei cittadini (CEC). L’articolo 19 della legge delega, quindi, definisce i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Di seguito alcune considerazioni di maggiore dettaglio sulle direttive in corso di recepimento. 1) direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) Rif. Art. 5 e Allegato A, punto 6 Termine di recepimento: 30 giugno 2021 L’articolo 5 definisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tra i criteri inseriti nell’articolato si segnalano la delega per: 5 a) definire criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure autorizzative (lett. da a) a d), lett. s) e lett.dd), al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, ma assicurando il rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio. Si tratta, quindi, di definire una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi o aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa; b) individuare procedure abilitative semplificate e misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente; c) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza ed allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa. Tra gli obiettivi, vengono indicati il contrasto alla povertà energetica, nonché l’individuazione di misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. Tra i criteri di delega viene specificato che occorrerà prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi; d) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, nonché per introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel 6 quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura, considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali; e) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità; f) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Sono quindi previsti criteri di indirizzo per l'aggiornamento ed il potenziamento dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili tra cui si segnalano: o l’introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia; o l’aggiornamento, il potenziamento e l’introduzione di meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano; o l’introduzione di misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e di misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici; o a partire dal 1° gennaio 2023, l’esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO) per: - l’olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); - l’olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione. 2) Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27 Rif. Art. 12 ed Allegato A, punto 21 7 Termine recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva L’articolo 12 definisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. La norma indicata definisce alcuni criteri specifici, tra i quali si segnalano la delega a: a) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell’ambito della generazione, dell’approvvigionamento, della distribuzione, dell’accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un’adeguata partecipazione ai costi di sistema; b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l’autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un’adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete; c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell’energia elettrica e dei servizi, d) adottare le disposizioni in coerenza con quelle in materia di comunità di energia rinnovabile, allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l’avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell’apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale; e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica; f) prevedere misure per l’evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità; g) indirizzare i princìpi tariffari verso una tariffazione dinamica dell’energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l’energia elettrica; h) introdurre misure per il potenziamento dell’infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all’ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del «Clean Energy Package». 3) Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE 8 Rif. Art. 19 La norma indicata definisce alcuni criteri specifici, tra i quali si segnalano la delega a: a) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN); b) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato. Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.