Circolari

Circ. n. 19/2020

Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 PRIMA RIPARTIZIONE TERRITORIALE RISORSE CIG IN DEROGA ex art. 22 D.L. n. 18/2020

In attesa di registrazione presso la Corte dei Conti, riteniamo utile anticipare il decreto interministeriale in oggetto con cui Ministero del Lavoro e MEF deliberano il primo riparto di risorse a Regioni e Province Autonome per finanziare i trattamenti di cassa integrazione in deroga da riconoscere a partire dal 23 febbraio 2020 e fino a 9 settimane ai sensi dell’art. 22 del provvedimento Cura Italia.

Si tratta di una prima ripartizione dato che viene distribuita solo una quota (poco più di 1/3) delle risorse disponibili complessivamente stanziate per lo strumento (3,3 MLD):

art. 1 distribuisce 1,29 MILIARDI circa a Regioni e Province Autonome sulla base del numero dei lavoratori potenzialmente beneficiari della CIG in deroga presenti nei rispettivi territori (stima elaborata da INPS sulla base dei propri archivi considerando lavoratori non coperti da CIGO e FIS e altri fondi) => per dettaglio puntuale sulla somma spettante a ciascun territorio si rimanda a TABELLA contenuta nel provvedimento;

art. 2 assegna ulteriori 120 MILIONI al Ministero del Lavoro per la concessione della CIG in deroga verso imprese plurilocalizzate con unità produttive in almeno 5 regioni o province autonome (in questo caso sarà il Ministero, nel rispetto delle procedure definite dal decreto, a concedere il trattamento e ad agire per conto delle diverse Regioni).

Un ulteriore importante chiarimento è nell’art. 3, dove si conferma per le REGIONI LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA la CUMULABILITA’ con la CIG IN DEROGA autorizzabile fino ad un mese ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020 (che aveva già destinato loro specifiche risorse): di conseguenza, essendo la procedura pressoché identica e le risorse aggiuntive, tali Regioni potranno disporre anche un unico provvedimento di concessione cumulando le durate fino ad un totale di 13 settimane.

Ricordiamo che i trattamenti di CIG in deroga saranno riconosciuti nel limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione (o al Ministero del Lavoro in caso di imprese plurilocalizzate) che accoglierà le domande dei datori di lavoro seguendo l’ordine cronologico con cui sono state presentate.

Inoltre, anche il decreto ribadisce che, come previsto dalla norma, saranno i Fondi di solidarietà territoriali del Trentino e dell’Alto Adige ad autorizzare i trattamenti e pertanto a loro saranno indirizzate le risorse spettanti per questi territori.

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Rinviando alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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