Circolari

Circ. n. 19/2019

Agenzia delle Entrate - Interpello n. 205/2019 DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO PERIODO CONGRUO E DEFINIZIONEOBIETTIVI INCREMENTALI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni giorni fa la risposta all’Interpello in oggetto in materia di detassazione di premi di risultato.

La materia, estremamente delicata, non è affrontata spesso da Agenzia e, quindi, si ritiene opportuno segnalare la loro presa di posizione sottolineando però che si tratta di una risposta circostanziata al caso specifico.

Ciò nonostante se ne possono dedurre alcune considerazioni generali e conseguenti comportamenti attuativi.

 L’antefatto presentato dall’azienda è articolato e di poca utilità generale, ma la risposta data contiene tra le altre indicazioni uno spunto di particolare significato rispetto alla tempistica e alle variabili temporali da prendere in considerazione per definire il raggiungimento degli obiettivi incrementali.

Come noto, e come ribadito dall’Agenzia nella risposta, la norma - art. 2, comma 2, D.I. 25 marzo 2016 - stabilisce che i contratti collettivi aziendali o territoriali:

devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione … rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.

L’impresa interpellante ha sottoscritto un accordo sindacale il 26-11-2018 con il quale veniva istituito un premio di risultato per l’anno 2018.

Nell’interpello la stessa società afferma che il risultato è stato integralmente raggiunto e che tale risultato è superiore a quello dell’anno 2017.

Ciò detto, nel suo parere l’Agenzia delle Entrate non ravvede criticità nell’aver la società preso a riferimento un indicatore che è risultato incrementale nel 2018 rispetto al 2017 (il periodo ritenuto congruo dalla contrattazione), ma CONTESTA ALL’IMPRESA DI AVER SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI II° LIVELLO A FINE NOVEMBRE 2018 A VALERE PER LO STESSO 2018, SENZA CIOÈ UN RAGIONEVOLE ANTICIPO RISPETTO AD UNA EVENTUALE PRODUTTIVITÀ FUTURA CHE, INVECE, IN QUESTA CIRCOSTANZA ERA A GRANDI LINEE GIÀ IPOTIZZABILE.

PER QUESTO MOTIVO NON RITIENE APPLICABILE IL REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA.

Scrive l’Agenzia

“… nel caso di specie …premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento (2018)”.

In sostanza, non risulta ammissibile una determinazione “postuma” o comunque a ridosso del periodo di maturazione del premio, perché in questo modo verrebbe meno il principio di erogazioni legate al risultato che siano incerte nella corresponsione o nel loro ammontare.

Pertanto, ai fini della detassazione dei premi, un contratto di II° livello non solo dovrebbe aver cura di determinare il periodo congruo nel quale misurare il risultato (semestre, anno etc.) e quello non troppo remoto di confronto (semestre, anno, triennio … precedente), ma si deve contestualmente valutare se le parti che lo sottoscrivono in quel momento non siano già sostanzialmente a conoscenza dei risultati che si realizzeranno relativamente all’arco temporale individuato.

Pur comprendendo le motivazioni di questa precisazione dell’Agenzia, rimane aperta la questione di quale sia il periodo di ragionevole anticipo entro il quale determinare i parametri del premio di risultato, visto che nulla viene aggiunto a riguardo.

Ricordiamo che, con l’avvento del DI nel maggio 2016(1), che rendeva stabile la normativa di sostegno alla contrattazione di secondo livello attraverso la tassazione agevolata al 10% delle somme erogate sui risultati di produttività, invitammo gli Enti in indirizzo ad osservare criteri rigorosi nell’applicazione della fattispecie, nonché:

“ omissis … e che i contratti che hanno istituito o istituiranno il premio o gli accordi annuali di determinazione degli obiettivi di volta in volta fissati, siano stipulati prima che le parti possano essere a conoscenza dei risultati.”

Torna, quindi, il tema del ragionevole anticipo rispetto ai risultati dell’anno preso a riferimento.

Secondo noi è opportuno non superare i 6 mesi su 12 affinché in caso di accertamento vi siano margini ragionevoli per una misurazione effettiva della produttività. Ma su questo passaggio ci riserviamo un approfondimento con l’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia al testo disponibile in allegato.


 

 










(1) Nostra circolare n. 25 del 20 maggio 2016 – prot. 2579