L’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato alcuni giorni fa la risposta all’Interpello in
oggetto in materia di detassazione di premi di risultato.
La materia,
estremamente delicata, non è affrontata spesso da Agenzia e, quindi, si ritiene
opportuno segnalare la loro presa di posizione sottolineando però che si tratta
di una risposta circostanziata al caso specifico.
Ciò nonostante se ne
possono dedurre alcune considerazioni generali e conseguenti comportamenti
attuativi.
L’antefatto presentato dall’azienda è articolato
e di poca utilità generale, ma la risposta
data contiene tra le altre indicazioni uno spunto di particolare significato
rispetto alla tempistica e alle variabili temporali da prendere in
considerazione per definire il raggiungimento degli obiettivi incrementali.
Come noto, e come
ribadito dall’Agenzia nella risposta, la norma - art. 2, comma 2, D.I. 25 marzo
2016 - stabilisce che i contratti collettivi aziendali o territoriali:
“devono prevedere
criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza e innovazione … rispetto ad un periodo congruo
definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo
attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente
individuati”.
L’impresa
interpellante ha sottoscritto un accordo sindacale il 26-11-2018 con il quale
veniva istituito un premio di risultato per l’anno 2018.
Nell’interpello la
stessa società afferma che il risultato è stato integralmente raggiunto e che
tale risultato è superiore a quello dell’anno 2017.
Ciò detto, nel suo parere l’Agenzia delle Entrate non
ravvede criticità nell’aver la società preso a riferimento un indicatore che è
risultato incrementale nel 2018 rispetto al 2017 (il periodo ritenuto congruo
dalla contrattazione), ma CONTESTA
ALL’IMPRESA DI AVER SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI II° LIVELLO A FINE NOVEMBRE 2018
A VALERE PER LO STESSO 2018, SENZA CIOÈ UN RAGIONEVOLE ANTICIPO RISPETTO
AD UNA EVENTUALE PRODUTTIVITÀ FUTURA CHE, INVECE, IN QUESTA CIRCOSTANZA ERA A
GRANDI LINEE GIÀ IPOTIZZABILE.
PER QUESTO MOTIVO NON RITIENE APPLICABILE IL REGIME DI
TASSAZIONE AGEVOLATA.
Scrive l’Agenzia
“… nel caso di specie
…premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un
contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine
del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento
(2018)”.
In sostanza, non
risulta ammissibile una determinazione “postuma” o comunque a ridosso del
periodo di maturazione del premio, perché in questo modo verrebbe meno il
principio di erogazioni legate al risultato che siano incerte nella corresponsione o nel loro ammontare.
Pertanto, ai fini
della detassazione dei premi, un contratto di II° livello non solo dovrebbe
aver cura di determinare il periodo congruo nel quale misurare il risultato
(semestre, anno etc.) e quello non troppo remoto di confronto (semestre, anno,
triennio … precedente), ma si deve contestualmente valutare se le parti che lo
sottoscrivono in quel momento non siano già sostanzialmente a conoscenza dei
risultati che si realizzeranno relativamente all’arco temporale individuato.
Pur comprendendo le motivazioni di questa precisazione
dell’Agenzia, rimane aperta la questione di quale sia il periodo di ragionevole anticipo entro il
quale determinare i parametri del premio di risultato, visto che nulla viene
aggiunto a riguardo.
Ricordiamo che, con
l’avvento del DI nel maggio 2016(1), che
rendeva stabile la normativa di sostegno alla contrattazione di secondo livello
attraverso la tassazione agevolata al 10% delle somme erogate sui risultati di
produttività, invitammo gli Enti in indirizzo ad osservare criteri rigorosi
nell’applicazione della fattispecie, nonché:
“ omissis … e che i contratti che hanno istituito o
istituiranno il premio o gli accordi annuali di determinazione degli obiettivi
di volta in volta fissati, siano
stipulati prima che le parti possano essere a conoscenza dei risultati.”
Torna, quindi, il
tema del ragionevole anticipo rispetto ai risultati dell’anno preso a
riferimento.
Secondo noi è
opportuno non superare i 6 mesi su 12 affinché in caso di accertamento vi siano
margini ragionevoli per una
misurazione effettiva della produttività. Ma su questo passaggio ci riserviamo
un approfondimento con l’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori
chiarimenti si rinvia al testo disponibile in allegato.
(1) Nostra circolare n. 25 del 20 maggio 2016 – prot. 2579