Circolari

Circ. n. 19/2019

COMUNICAZIONI RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI DI RECENTE PUBBLICAZIONE

Carissimi,

con la presente circolare intendiamo fornire un quadro sintetico di una serie di provvedimenti legislativi e amministrativi approvati e pubblicati nel periodo estivo, evidenziando l’attività realizzata da Confcooperative e dall’Alleanza e rinviando per gli approfondimenti alle comunicazioni delle federazioni di settore, degli altri Servizi e Dipartimenti e di ICN.

Gli atti presi in considerazione sono i seguenti:

  • Legge di conversione del cd Decreto crescita (Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 [in GU n.151 del 29-6-2019]);

  • Legge di conversione del cd Decreto Sblocca-cantieri (Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 [in G.U. 17/06/2019, n. 140)];

  • Legge per la concretezza delle PA (L. 19 giugno 2019, n. 56 [in GU n.145 del 22-6-2019]);

  • Legge delega per la riforma dell’ordinamento sportivo (L. 8 agosto 2019, n. 86 [in GU n.191 del 16-8-2019]);

  • Decreto crisi aziendali (Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 [in GU n.207 del 4-9-2019]);

  • Legge per l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 20 agosto 2019, n. 92 [in GU n.195 del 21-8-2019];

  • Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS (Decreto 4 luglio 2019 [in GU n.186 del 9-8-2019]);

  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/2019 (Indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale).

     

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  1. Legge di conversione del “Decreto Crescita”

     

    È stato anzitutto convertito in legge il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) [ALL. 1].

    In sede di esame parlamentare del provvedimento, l’Alleanza delle cooperative è stata audita in data 10 maggio 2019, innanzi alle Commissioni Riunite V e VI della Camera dei deputati (https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/620/Alleanza_cooperative_italiane.pdf ).

     

    Il decreto contiene svariate misure fiscali e di semplificazione riguardanti le imprese e le associazioni. Eccone una rapida rassegna:

  • [Art. 1] REINTRODUZIONE DEL SUPERAMMORTAMENTO. Come richiesto dall’Alleanza sin dalla sessione di bilancio per il 2019, viene reintrodotto dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovverosia l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

    L’agevolazione era stata introdotta dalla di legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) e prorogata dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017), in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 (e, a date condizioni, fino al 30 giugno 2019). Ora viene prorogata al 2019 nella medesima percentuale e con il medesimo perimetro di applicazione[1].

  • [Art. 2] MODIFICA DELLA CD MINI IRES. Viene sostituita l’agevolazione consistente nell’aliquota IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES, disposta dall’ultima legge di bilancio in favore delle imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni) con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa (fino al 20 per cento) correlata al solo reimpiego degli utili. L’abbassamento dell’aliquota è stato reso più graduale (cinque periodi d’imposta, in luogo di quattro) sino ad arrivare, a decorrere dal 2023, ad un’aliquota agevolata pari al 20 per cento[2]. Il beneficio è cumulabile con altri benefici (ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito) e può essere quindi tranquillamente fruito dalle società cooperative.

  • [ART. 3] INTEGRALE DEDUCIBILITÀ DELL’IMU SU IMM. STRUMENTALI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI DAL 2023. Dal 2023 l’IMU relativa agli immobili strumentali sarà interamente deducibile dalle imposte sui redditi.

  • [ART. 4-BIS, C. 2] DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP. Cambiano i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e Irap delle persone giuridiche. In particolare, i soggetti Ires presentano la dichiarazione in via telematica, entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (piuttosto che entro il 9° mese come nella disciplina previgente).

  • [Art. 4-septies] CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI. L’amministrazione finanziaria deve garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono. Questa proposta – ora definitivamente accolta – era stata a suo tempo avanzata da Confcooperative e dall’Alleanza in sede di audizione parlamentare sul tema delle semplificazioni tributarie.

  • [Art. 4-octies] L’OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO DIVENTA UN PRINCIPIO GENERALE DELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO. L’Amministrazione finanziaria è tenuta ad avviare, necessariamente e in casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria[3]. Anche questa proposta – ora definitivamente accolta – era stata a suo tempo avanzata fra gli altri da Confcooperative e dall’Alleanza in sede di audizione parlamentare sul tema delle semplificazioni tributarie.

  • [Art. 11] AGEVOLAZIONE PER LE AGGREGAZIONI D’IMPRESE. Per le S.p.A., le S.a.p.A, le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, viene riconosciuto, ai fini fiscali, il maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente 5.000.000 euro.

  • [Art. 12-ter] TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA. A decorrere dall’1/7/2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

  • [Art. 14] ENTI ASSOCIATIVI ASSISTENZIALI. Sono nuovamente ricomprese nel novero degli enti associativi di cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR che fruiscono del regime della “decommercializzazione” delle operazioni, le associazioni con fini assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, ossia gli enti o le casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di regolamento aziendale.

  • [Art. 16-ter] INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI IMU SULLE SOCIETÀ AGRICOLE. Con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, è stato definitivamente chiarito che le società agricole – incluse le società cooperative – sono equiparate agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di godere delle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini IMU (vedi in particolare Circolare Fedagripesca n. 3054/MM/aa del 5 luglio 2019).

  • [Art. 22] INDICAZIONE IN BILANCIO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELL’IMPRESA. A decorrere dall’esercizio 2019, le società dovranno evidenziare in bilancio i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati[4].

  • [Art. 32] CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING. Ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri è concessa un’agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti (anche agroalimentari) colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l’immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

  • [Art. 35] TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE. Viene sostanzialmente confermata la modifica della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017) contenuta nella versione originaria del decreto e commentata nella Circolare del Servizio legislativo n. 15/2019, e in ICN, Circolare 18/2019 (rinvio). Con tali modifiche, il legislatore ha in parte accolto le critiche rivolte da Confcooperative e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, in particolare precisando e la tipologia delle erogazioni assoggettate agli obblighi di informazione, e l’individuazione dei soggetti eroganti. Anche all’indomani della conversione permangono dubbi interpretativi e difficoltà applicative – messe in luce nella citata Circolare del Servizio legislativo n. 15/2019 – che si confida vengano quanto prima affrontate in sede di legislativa o di interpretazione ministeriale.

  • [ART. 43] SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI. Sono altresì modificate alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati. In particolare, su sollecitazione di Confcooperative, dell’Alleanza delle Cooperative e del Forum del Terzo settore sono stati modificati i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza già stabiliti per i partiti (art. 5, c. 4, DL 149/2013, come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 2019, art. 1, c. 20), scongiurando l’irrazionale equiparazione ai partiti politici delle associazioni di rappresentanza e delle loro articolazioni[5].

  • [Art. 43, c. 4-bis] TERMINI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLE IMPRESE SOCIALI. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) – con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria – è prorogato, dal 3 agosto 2019, al 30 giugno 2020.

    È inoltre differito al 30 giugno 2020 anche il termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali (originariamente fissato al 20 gennaio 2019).

     

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  1. Legge di conversione del Decreto Sblocca-cantieri

     

    È stato poi convertito in legge il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, in G.U. 17/06/2019, n. 140) [ALL. 2].

    In sede di esame parlamentare del provvedimento, l’Alleanza delle cooperative è stata audita sia in data 6 maggio 2019, innanzi alle Commissioni 8a e 13a del Senato della Repubblica (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/609/Memoria_Alleanza_delle_Cooperative_Italiane.pdf) e in data 10 giugno 2019, innanzi alla Commissione VIII della Camera dei Deputati (https://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-13700).

    Il decreto convertito prevede, tra le varie disposizioni, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’applicazione di talune fondamentali norme del Codice dei contratti pubblici, segnatamente: l’art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture (ossia attraverso centrali uniche di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti); l’art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori e fatte salve alcune eccezioni).

    Viene poi introdotta una disciplina transitoria – con termine 31 dicembre 2020 – riguardante il subappalto in base alla quale, in primo luogo è temporaneamente soppresso l’obbligo per le imprese di indicare la terna dei subappaltatori; in secondo luogo il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto (anziché il 30 per cento).

    Si interviene poi sulle modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia” con una ridefinizione delle soglie di affidamento dei lavori[6].

    Fra le varie novità del provvedimento si segnala in particolare la modifica della regola in tema di aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con il positivo ripristino del limite del 30% al punteggio massimo attribuibile alla componente economica dell’offerta. Tale ripensamento del legislatore è stato sollecitato da una puntuale richiesta di Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative in sede di esame in Commissione, che ha condotto all’approvazione di un emendamento specifico.

    Si interviene poi in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (art. 97) introducendo due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse[7].

    Si prevede altresì la parziale sostituzione delle linee guida ANAC con un regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice[8].

    L’articolo 5-quinquies istituisce la società per azioni Italia Infrastrutture Spa per la celere cantierizzazione delle opere pubbliche[9].

    Si segnala infine il parziale accoglimento di una proposta di Confcooperative Consumo e Utenza – di interesse per le cooperative elettriche storiche – che differisce al 31 dicembre 2020, la data entro la quale le concessioni dovranno adeguarsi alle norme contenute all’art. 177 del codice dei contratti pubblici (Affidamenti dei concessionari)[10].

    In conclusione si ricorda che l’articolo 2-bis, commi 2 e 3, del provvedimento in esame modifica l’articolo 379 del decreto legislativo n. 14/2019, in tema di nomina di organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, anche cooperative (v. più diffusamente Circolare del Servizio legislativo n. 16/2019).

    Per approfondimenti si rinvia alle comunicazioni delle federazioni di settore e degli altri servizi nonché al testo di legge.

     

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  2. Decreto concretezza (in particolare, la disciplina sui buoni pasto).

     

    È stata da ultimo pubblicata anche la L. 19 giugno 2019, n. 56, contenente Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo (in G.U. Serie Generale n.145 del 22-06-2019) [ALL. 3].

    Il provvedimento, dedicato al miglioramento del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, recepisce all’art. 5 (Disposizioni in materia di buoni pasto), una proposta avanzata nei mesi scorsi da Confcooperative Consumo e Utenza ed elaborata al fine di prevenire alcuni eventi pregiudizievoli verificatisi a seguito del default di società emittenti buoni pasto.

    In particolare, la norma modifica l’art. 144 del codice dei contratti pubblici introducendo la regola secondo la quale gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sentita l’Anac), sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, saranno adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie.

     

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  3. Decreto crisi aziendali

     

    Quanto al Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (GU n.207 del 4-9-2019) si rinvia alla Circolare del Servizio Sindacale – Giuslavoristico n. 25/2019.

    Il provvedimento contiene disposizioni a tutela dei lavoratori occupati nell’ambito di piattaforme digitali, in particolare per i fattorini (RIDER); misure per assicurare il rafforzamento e la stabilizzazione degli organici di alcune amministrazioni/società pubbliche (INPS, ANPAL, ecc.); misure per la risoluzione di alcune situazioni di crisi attualmente in corso (ILVA, ex Alcoa, aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna/Sicilia e Isernia nonché settore fabbricazione elettrodomestici con Whirlpool in testa); disposizioni relative a lavoratori – non solo rider – impiegati attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali (gig workers) e ulteriori disposizioni[11].

    Per tutti gli approfondimenti del caso si rinvia alla citata Circolare del Servizio Sindacale – Giuslavoristico n. 25/2019.

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  4. Linee guida sul bilancio sociale

     

    È stato finalmente pubblicato il D.M. 4 luglio 2019 (in G.U. il 9 agosto 2019) contenente le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” [ALL. 6] in cui trovano conferma molte proposte avanzate dal Confcooperative in questi mesi, prime fra tutte la conferma dell’incombenza dell’obbligo del bilancio sociale anche sulle cooperative sociali (come anticipato in precedenti circolari dei ministeri).

    Il provvedimento – per un esame del quale si rinvia a Circolare di Confcooperative Federsolidarietà 12 settembre 2019, prot. n. 3911 – precisa altresì che “le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”. L’obbligo di redazione del primo bilancio sociale, per le imprese sociali e le cooperative sociali con esercizio coincidente con l’anno solare, si collocherà quindi nel 2021[12].

     

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  5. Riforma dell’ordinamento sportivo

     

    È stata pubblicata inoltre la L. 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n.191 del 16-8-2019) [ALL. 4].

    La riforma ambisce alla modifica di molte parti dell’ordinamento sportivo, delegando il Governo ad adottare entro un anno, decreti legislativi che – fra le altre cose – procedano al riordino ed alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, riconoscendo il carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute e quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale.

    Dovrà altresì essere individuata la figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, definendone la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale. È altresì previsto il riordino della disciplina relativa alla certificazione dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

    È poi stabilito che le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possano costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica.

     

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  6. Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica

     

    Si segnala infine che la legge 20 agosto 2019, n. 92 (GU n.195 del 21-8-2019) [ALL. 5], ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.

    A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana, che, fra le altre cose, riconosce la “funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” (art. 45). In particolare, con decreto ministeriale saranno definite linee guida che individueranno obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento – fra le altre – le seguenti tematiche: Costituzione italiana; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; l’educazione ambientale, allo sviluppo eco-sostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva[13].

     

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  7. Indirizzi operativi dell’Agenzia delle Entrate sul contrasto all’evasione

     

    In data 8 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 19/2019, contenete i consueti Indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Agosto+2019/Circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf ).

    A differenza di precedenti periodi d’imposta, l’Amministrazione non dedica un’attenzione specifica alle società cooperative, prescrivendo alle Direzioni regionali di concentrare le proprie risorse sui contribuenti che presentano un maggior rischio fiscale ovvero su quelli che non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti.

    Con specifico riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, invece, l’Amministrazione prescrive agli Uffici “un numero di controlli idoneo a supportare l’effetto di deterrenza, nonché il recupero delle agevolazioni illegittimamente fruite, nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali, tenendo anche conto dell’attività svolta negli anni passati e valutando attentamente le modalità istruttorie più idonee da adottare”. Si avverte, inoltre che gli Uffici dovranno evitare di “perseguire, salvo evidenti casi di abuso, situazioni di minima rilevanza o caratterizzate da evidente rilievo sociale, come nei casi in cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per i giovani oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati”.

    Quanto all’attività di risposta ad interpelli e a richieste di consulenza giuridica, l’Agenzia – fra le altre cose – ribadisce che le istanze devono considerarsi inammissibili se “vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza”.

     

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    Il Servizio legislativo resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.


































































































































































































































































































































































































































































































































[1] Più precisamente, l’agevolazione consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto. È introdotto un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: infatti, la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

[2] Più precisamente, l’agevolazione consiste nell’abbattimento – dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 – dell’aliquota Ires dal 24 al 20 per cento limitatamente al reddito d’impresa e fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. Sino al 2022, la misura dell’aliquota agevolata si abbasserà gradualmente: 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019; 21,5 per cento per il 2020; 21 per cento per il 2021; 20,5 per cento per il 2022; 20 per cento a decorrere dal 2023, a regime. Quanto alle disposizioni di attuazione si rinvia a un decreto del MEF da emanarsi entro l’adozione di disposizioni di attuazione della disciplina in esame.

[3] Di conseguenza, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia di un verbale di constatazione, prima di emettere un avviso di accertamento l’ufficio dovrà obbligatoriamente notificare un invito a comparire al contribuente. Il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

[4] -            Dovranno altresì dar conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

[5] Nel dettaglio, la novella definisce e modifica parzialmente i ‘criteri di equiparazione’ previsti dalla norma di legge, con la finalità di precisare l’effettiva estensione della disciplina alle sole associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento. Sono dunque equiparati ai partiti e movimenti politici soltanto:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo.

Grazie all’accoglimento delle proposte di Confcooperative – ripetiamo – è stata così scongiurata l’applicazione del principio di equiparazione di un nutrito numero di associazioni (fra le quali le unioni territoriali delle associazioni di rappresentanza) ed alle cooperative sociali.

[6] Da 0 a 40 mila euro affidamento diretto; da 40mila a 150mila affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, se esistenti; da 150mila a 350mila mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori, se esistenti; da 350mila a 1milione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori se esistenti.

[7] Rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15. I medesimi criteri si possono rideterminare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.

[8] La sostituzione delle Linee guida con un Regolamento Unico di esecuzione sarà circoscritto alle seguenti materie:

a.                  nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b.                  progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c.                   sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d.                  procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e.                   direzione dei lavori e dell’esecuzione;

f.                    esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g.                  collaudo e verifica di conformità;

h.                  affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i.                    lavori riguardanti i beni culturali.

[9] Con capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal ministero dell'Economia, la società è sottoposta al controllo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

[10] Art. 177, c.1: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento”.

[11] Parziale ampliamento di alcune tutele per soggetti iscritti alla gestione separata (malattia, maternità e congedi maternità/parentale); abbassamento requisiti contributivi da 3 a 1 mese per accesso alla DIS-Coll (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori); proroga assegni a sostegno di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU); parziali aggiustamenti procedurali in materia di ISEE/DSU; possibilità per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di essere altresì alimentato da versamenti spontanei di soggetti privati; accesso comunque alle risorse del Fondo salva-opere in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pagamento dei crediti spettanti alle imprese fornitrici, in deroga alla disciplina generale, anche in assenza di DURC regolare – modificando, con l’art. 15, comma 1, lett. c), l’art. 47 del D.L. Crescita (n. 34/2019) convertito nel giugno scorso.

[12] Si ricorda che da ultimo è stato pubblicato anche il DECRETO 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, in GU n.214 del 12-9-2019) [ALL. 7], che verrà esaminato in una circolare di Confcooperative Federsolidarietà di prossima pubblicazione.

[13] Le scuole potranno inoltre promuovere attività per sostenere l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro e l’insegnamento dell’educazione civica potrà essere integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore. Un successivo decreto ministeriale definirà i criteri e i requisiti per l’individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare. Anche i comuni potranno promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.