-
[Art. 1] REINTRODUZIONE DEL SUPERAMMORTAMENTO. Come richiesto dall’Alleanza sin dalla
sessione di bilancio per il 2019, viene reintrodotto dal 1° aprile 2019 la
misura del cd. superammortamento, ovverosia l’agevolazione che consente di
maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
L’agevolazione era stata introdotta dalla di legge
di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) e
prorogata dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205
del 2017), in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino
al 31 dicembre 2018 (e, a date condizioni, fino al 30 giugno 2019). Ora viene
prorogata al 2019 nella medesima percentuale e con il medesimo perimetro di
applicazione[1].
-
[Art. 2] MODIFICA DELLA CD MINI IRES. Viene sostituita l’agevolazione consistente nell’aliquota
IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES, disposta dall’ultima legge di bilancio in
favore delle imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove
assunzioni) con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota
IRES sul reddito di impresa (fino al 20 per cento) correlata al solo reimpiego
degli utili. L’abbassamento dell’aliquota è stato reso più graduale (cinque
periodi d’imposta, in luogo di quattro) sino ad arrivare, a decorrere dal 2023,
ad un’aliquota agevolata pari al 20 per cento[2]. Il
beneficio è cumulabile con altri benefici (ad eccezione di quelli che prevedono
regimi forfetari di determinazione del reddito) e può essere quindi
tranquillamente fruito dalle società cooperative.
-
[ART.
3] INTEGRALE DEDUCIBILITÀ DELL’IMU SU IMM. STRUMENTALI DALLE IMPOSTE SUI
REDDITI DAL 2023. Dal 2023 l’IMU relativa
agli immobili strumentali sarà interamente deducibile dalle imposte sui
redditi.
-
[ART.
4-BIS, C. 2] DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP. Cambiano i termini per la presentazione delle
dichiarazioni delle imposte sui redditi e Irap delle persone giuridiche. In
particolare, i soggetti Ires presentano la dichiarazione in via telematica,
entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta (piuttosto che entro il 9° mese come nella disciplina previgente).
-
[Art. 4-septies] CONOSCENZA DEGLI ATTI E
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI. L’amministrazione finanziaria deve garantire che
i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i servizi telematici, la modulistica
e i documenti di prassi siano messi a disposizione del contribuente, con idonee
modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima
del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si
riferiscono. Questa proposta – ora definitivamente accolta – era stata a suo
tempo avanzata da Confcooperative e dall’Alleanza in sede di audizione
parlamentare sul tema delle semplificazioni tributarie.
-
[Art. 4-octies] L’OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO
PREVENTIVO DIVENTA UN PRINCIPIO GENERALE DELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO. L’Amministrazione finanziaria è tenuta ad
avviare, necessariamente e in casi espressamente previsti, un contraddittorio
con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria[3].
Anche questa proposta – ora definitivamente accolta – era stata a suo tempo avanzata
fra gli altri da Confcooperative e dall’Alleanza in sede di audizione
parlamentare sul tema delle semplificazioni tributarie.
-
[Art.
11] AGEVOLAZIONE PER LE AGGREGAZIONI D’IMPRESE. Per le S.p.A., le S.a.p.A, le S.r.l., le società
cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di
cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al
regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, che
risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso
fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, viene riconosciuto, ai
fini fiscali, il maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e
immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo
da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente 5.000.000 euro.
-
[Art.
12-ter] TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA. A decorrere dall’1/7/2019 la fattura deve essere
emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione
di cessione del bene o di prestazione del servizio.
-
[Art.
14] ENTI ASSOCIATIVI ASSISTENZIALI.
Sono nuovamente ricomprese nel novero degli enti associativi di cui al comma 3
dell’art. 148 del TUIR che fruiscono del regime della “decommercializzazione”
delle operazioni, le associazioni con fini assistenziali di cui all’art. 51,
comma 2, lett. a) del TUIR, ossia gli enti o le casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di regolamento
aziendale.
-
[Art. 16-ter] INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA
DI IMU SULLE SOCIETÀ AGRICOLE.
Con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, è stato
definitivamente chiarito che le società agricole – incluse le società
cooperative – sono equiparate agli imprenditori agricoli a titolo
principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di godere delle agevolazioni
fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini IMU (vedi in particolare Circolare Fedagripesca n. 3054/MM/aa del 5
luglio 2019).
-
[Art.
22] INDICAZIONE IN BILANCIO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELL’IMPRESA. A decorrere dall’esercizio 2019, le società
dovranno evidenziare in bilancio i tempi medi di pagamento delle transazioni
effettuate nell’anno, individuando gli eventuali ritardi medi tra i termini
pattuiti e quelli effettivamente praticati[4].
-
[Art.
32] CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING.
Ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che
operano nei mercati esteri è concessa un’agevolazione pari al 50% delle spese
sostenute per la tutela legale dei propri prodotti (anche agroalimentari)
colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, nonché per la realizzazione
di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l’immediata
identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.
-
[Art. 35] TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE. Viene sostanzialmente confermata la modifica
della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche (di cui all’articolo
1, commi 125-129 della legge n. 124/2017) contenuta nella versione originaria
del decreto e commentata nella Circolare
del Servizio legislativo n. 15/2019, e in ICN, Circolare
18/2019 (rinvio). Con tali modifiche, il legislatore ha in parte
accolto le critiche rivolte da Confcooperative e dall’Alleanza delle
Cooperative Italiane, in particolare precisando e la tipologia delle erogazioni
assoggettate agli obblighi di informazione, e l’individuazione dei soggetti
eroganti. Anche all’indomani della conversione permangono dubbi interpretativi
e difficoltà applicative – messe in luce nella citata Circolare del Servizio legislativo n. 15/2019
– che si confida vengano quanto prima affrontate in sede di legislativa o di
interpretazione ministeriale.
-
[ART. 43] SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUGLI
OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI. Sono altresì modificate alcune disposizioni
relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti
politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi
equiparati. In particolare, su sollecitazione di Confcooperative, dell’Alleanza
delle Cooperative e del Forum del Terzo settore sono stati modificati i
criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici delle fondazioni,
delle associazioni e dei comitati ai fini dell’applicazione degli obblighi in
materia di trasparenza già stabiliti per i partiti (art. 5, c. 4, DL 149/2013,
come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 2019, art. 1,
c. 20), scongiurando l’irrazionale equiparazione ai partiti politici delle
associazioni di rappresentanza e delle loro articolazioni[5].
-
[Art.
43, c. 4-bis] TERMINI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE E DELLE IMPRESE SOCIALI.
Il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus,
delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione
sociale (APS) – con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove
disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria – è prorogato,
dal 3 agosto 2019, al 30 giugno 2020.
È inoltre differito al 30 giugno 2020 anche il
termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali (originariamente
fissato al 20 gennaio 2019).
* * *
-
Legge di conversione
del Decreto Sblocca-cantieri
È stato poi convertito in legge il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, in G.U.
17/06/2019, n. 140) [ALL. 2].
In sede di esame
parlamentare del provvedimento, l’Alleanza delle cooperative è stata
audita sia in data 6 maggio 2019, innanzi alle Commissioni 8a e 13a del Senato
della Repubblica (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/609/Memoria_Alleanza_delle_Cooperative_Italiane.pdf)
e in data 10 giugno 2019, innanzi alla Commissione VIII della Camera dei
Deputati (https://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-13700).
Il decreto convertito prevede, tra le varie disposizioni,
la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’applicazione di talune
fondamentali norme del Codice dei contratti pubblici, segnatamente: l’art.
37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di
provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture (ossia
attraverso centrali uniche di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche
appaltanti); l’art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il
divieto di “appalto integrato” (cioè il divieto di affidamento congiunto della
progettazione e dell’esecuzione dei lavori e fatte salve alcune eccezioni).
Viene poi introdotta una disciplina transitoria –
con termine 31 dicembre 2020 – riguardante il subappalto in base
alla quale, in primo luogo è temporaneamente soppresso l’obbligo per le imprese
di indicare la terna dei subappaltatori; in secondo luogo il subappalto non può
superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto (anziché
il 30 per cento).
Si interviene poi sulle modalità di affidamento dei
lavori “sottosoglia” con una ridefinizione delle soglie di affidamento dei
lavori[6].
Fra le varie novità del
provvedimento si segnala in particolare la modifica della regola in tema di
aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa
(OEPV), con il positivo ripristino del limite del 30% al
punteggio massimo attribuibile alla componente economica dell’offerta. Tale
ripensamento del legislatore è stato sollecitato da una puntuale richiesta di Confcooperative
e dell’Alleanza delle cooperative in sede di esame in Commissione, che
ha condotto all’approvazione di un emendamento specifico.
Si interviene poi in tema di offerte anomale
nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (art. 97)
introducendo due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia
di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse[7].
Si prevede altresì la parziale sostituzione delle
linee guida ANAC con un regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione
del Codice[8].
L’articolo 5-quinquies istituisce la società per
azioni Italia Infrastrutture Spa per la celere cantierizzazione delle
opere pubbliche[9].
Si segnala infine il
parziale accoglimento di una proposta di Confcooperative Consumo e Utenza – di interesse
per le cooperative elettriche storiche – che differisce al 31 dicembre 2020, la data entro la quale le concessioni
dovranno adeguarsi alle norme contenute all’art. 177 del codice dei contratti
pubblici (Affidamenti dei concessionari)[10].
In conclusione si ricorda
che l’articolo 2-bis, commi 2 e 3, del provvedimento in esame modifica l’articolo
379 del decreto legislativo n. 14/2019, in tema di nomina di organo di
controllo nelle società a responsabilità limitata, anche cooperative (v.
più diffusamente Circolare del
Servizio legislativo n. 16/2019).
Per approfondimenti si rinvia alle comunicazioni
delle federazioni di settore e degli altri servizi nonché al testo di legge.
* * *
-
Decreto concretezza
(in particolare, la disciplina sui buoni pasto).
È stata da ultimo pubblicata anche la L. 19 giugno 2019, n. 56,
contenente Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo (in G.U. Serie Generale
n.145 del 22-06-2019) [ALL. 3].
Il provvedimento,
dedicato al miglioramento del funzionamento delle pubbliche amministrazioni,
recepisce all’art. 5 (Disposizioni in materia di buoni
pasto), una proposta avanzata nei mesi scorsi da Confcooperative
Consumo e Utenza ed elaborata al fine di prevenire alcuni eventi
pregiudizievoli verificatisi a seguito del default di società emittenti buoni
pasto.
In particolare, la norma
modifica l’art. 144 del codice dei contratti pubblici introducendo la regola
secondo la quale gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili devono comunque prevedere una
garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla
legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli
esercizi convenzionati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e sentita l’Anac), sentite anche le
imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative,
saranno adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie.
* * *
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Decreto crisi
aziendali
Quanto al Decreto legge 3 settembre 2019,
n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per
la risoluzione di crisi aziendali (GU n.207 del 4-9-2019) si rinvia alla Circolare del Servizio Sindacale –
Giuslavoristico n. 25/2019.
Il provvedimento contiene disposizioni a tutela dei
lavoratori occupati nell’ambito di piattaforme digitali, in particolare per i
fattorini (RIDER); misure per assicurare il rafforzamento e la stabilizzazione
degli organici di alcune amministrazioni/società pubbliche (INPS, ANPAL, ecc.);
misure per la risoluzione di alcune situazioni di crisi attualmente in corso
(ILVA, ex Alcoa, aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna/Sicilia e
Isernia nonché settore fabbricazione elettrodomestici con Whirlpool in testa);
disposizioni relative a lavoratori – non solo rider – impiegati attraverso
l’utilizzo di piattaforme digitali (gig workers) e ulteriori disposizioni[11].
Per tutti gli approfondimenti del caso si rinvia
alla citata Circolare del Servizio
Sindacale – Giuslavoristico n. 25/2019.
* * *
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Linee guida sul
bilancio sociale
È stato finalmente
pubblicato il D.M. 4 luglio 2019 (in G.U. il 9 agosto
2019) contenente le “Linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”
[ALL. 6] in cui trovano conferma molte proposte avanzate dal
Confcooperative in questi mesi, prime fra tutte la conferma dell’incombenza
dell’obbligo del bilancio sociale anche sulle cooperative sociali (come
anticipato in precedenti circolari dei ministeri).
Il provvedimento – per un
esame del quale si rinvia a Circolare
di Confcooperative Federsolidarietà 12 settembre 2019, prot. n. 3911
– precisa altresì che “le disposizioni recate dal presente decreto si
applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo
esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”. L’obbligo
di redazione del primo bilancio sociale, per le imprese sociali e le
cooperative sociali con esercizio coincidente con l’anno solare, si collocherà
quindi nel 2021[12].
* * *
-
Riforma dell’ordinamento
sportivo
È stata pubblicata inoltre la L. 8 agosto 2019, n. 86, recante
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo,
di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n.191 del 16-8-2019)
[ALL. 4].
La riforma ambisce alla
modifica di molte parti dell’ordinamento sportivo, delegando il Governo ad
adottare entro un anno, decreti legislativi che – fra le altre cose – procedano
al riordino ed alla riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici,
nonché del rapporto di lavoro sportivo, riconoscendo il
carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale
strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute e quale
mezzo di educazione e di sviluppo sociale.
Dovrà altresì essere individuata la figura del
lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o
professionistica dell’attività sportiva svolta, definendone la relativa
disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale. È altresì previsto
il riordino della disciplina relativa alla certificazione dell’attività
sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.
È poi stabilito che le scuole di ogni ordine e
grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possano
costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e
nelle forme previste dal codice del Terzo settore. Le attività del centro
sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto. I centri
sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive
esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex
istituti superiori di educazione fisica.
* * *
-
Introduzione dell’insegnamento
dell’educazione civica
Si segnala infine che la legge 20 agosto 2019, n. 92 (GU
n.195 del 21-8-2019) [ALL. 5], ha introdotto l’insegnamento scolastico
dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.
A fondamento dell’insegnamento dell’educazione
civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana, che, fra le
altre cose, riconosce la “funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” (art.
45). In particolare, con decreto ministeriale saranno definite linee guida che
individueranno obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento –
fra le altre – le seguenti tematiche: Costituzione italiana; Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile; l’educazione ambientale, allo sviluppo eco-sostenibile e
alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; educazione
al volontariato e alla cittadinanza attiva[13].
* * *
-
Indirizzi operativi
dell’Agenzia delle Entrate sul contrasto all’evasione
In data 8 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha
diramato la Circolare n. 19/2019, contenete i consueti Indirizzi
operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Agosto+2019/Circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf
).
A
differenza di precedenti periodi d’imposta, l’Amministrazione non dedica un’attenzione
specifica alle società cooperative, prescrivendo alle
Direzioni regionali di concentrare le proprie risorse sui contribuenti che
presentano un maggior rischio fiscale ovvero su quelli che non esprimono
comportamenti collaborativi e trasparenti.
Con specifico riferimento agli enti non
commerciali e alle Onlus, invece, l’Amministrazione
prescrive agli Uffici “un numero di controlli idoneo a supportare l’effetto
di deterrenza, nonché il recupero delle agevolazioni illegittimamente fruite,
nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma
in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali, tenendo anche conto
dell’attività svolta negli anni passati e valutando attentamente le modalità
istruttorie più idonee da adottare”. Si avverte, inoltre che gli Uffici
dovranno evitare di “perseguire, salvo evidenti casi di abuso, situazioni di
minima rilevanza o caratterizzate da evidente rilievo sociale, come nei casi in
cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per i giovani
oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati”.
Quanto all’attività di risposta ad interpelli e a
richieste di consulenza giuridica, l’Agenzia – fra le altre cose – ribadisce
che le istanze devono considerarsi inammissibili se “vertono su questioni
per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di
presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza”.
*
Il Servizio legislativo resta a disposizione per
ulteriori chiarimenti.
[1]
Più precisamente, l’agevolazione consente ai titolari di reddito d’impresa ed
agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali
strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 (ovvero entro il
30 giugno 2020, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) di usufruire
dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con
esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi gli investimenti in veicoli e
altri mezzi di trasporto. È introdotto un tetto agli investimenti in beni
strumentali nuovi agevolabili: infatti, la maggiorazione del costo non si applica
infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5
milioni di euro.
[2]
Più precisamente, l’agevolazione consiste nell’abbattimento – dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 – dell’aliquota Ires
dal 24 al 20 per cento limitatamente al reddito d’impresa e fino a concorrenza
dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve
diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di
patrimonio netto. Sino al 2022, la misura dell’aliquota agevolata si abbasserà
gradualmente: 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019; 21,5 per cento per il
2020; 21 per cento per il 2021; 20,5 per cento per il 2022; 20 per cento a
decorrere dal 2023, a regime. Quanto alle disposizioni di attuazione si rinvia
a un decreto del MEF da emanarsi entro l’adozione di disposizioni di attuazione
della disciplina in esame.
[3]
Di conseguenza, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia di un verbale
di constatazione, prima di emettere un avviso di accertamento l’ufficio dovrà
obbligatoriamente notificare un invito a comparire al contribuente. Il mancato
avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso
di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in
concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse
stato attivato.
[4]
- Dovranno altresì dar conto
delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni,
nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di
pagamento.
[5]
Nel dettaglio, la novella definisce e modifica parzialmente i ‘criteri di
equiparazione’ previsti dalla norma di legge, con la finalità di precisare
l’effettiva estensione della disciplina alle sole associazioni, fondazioni e
comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento. Sono dunque
equiparati ai partiti e movimenti politici soltanto:
a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui
organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da
deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si
coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei
rispettivi statuti o atti costitutivi;
b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o
di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o
movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni
precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali
o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno
ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale,
regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a
titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000
l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di
partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o
articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di
persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di
governo.
Grazie all’accoglimento delle
proposte di Confcooperative – ripetiamo – è stata così scongiurata
l’applicazione del principio di equiparazione di un nutrito numero di
associazioni (fra le quali le unioni territoriali delle associazioni di
rappresentanza) ed alle cooperative sociali.
[6]
Da 0 a 40 mila euro affidamento diretto; da 40mila a 150mila affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, se esistenti; da 150mila a
350mila mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10
operatori, se esistenti; da 350mila a 1milione mediante procedura negoziata
previa consultazione di almeno 15 operatori se esistenti.
[7]
Rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15. I medesimi criteri
si possono rideterminare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra
l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o
più offerte.
[8]
La sostituzione delle Linee guida con un Regolamento Unico di esecuzione sarà
circoscritto alle seguenti materie:
a.
nomina, ruolo e compiti del responsabile del
procedimento;
b.
progettazione di lavori, servizi e forniture, e
verifica del progetto;
c.
sistema di qualificazione e requisiti degli
esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d.
procedure di affidamento e realizzazione dei
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie;
e.
direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f.
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e
forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g.
collaudo e verifica di conformità;
h.
affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici;
i.
lavori riguardanti i beni culturali.
[9]
Con capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal ministero
dell'Economia, la società è sottoposta al controllo del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
[10]
Art. 177, c.1: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di
concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla
data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula
della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica
secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota
pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture
relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro
e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo
clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la
salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da
società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da
società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza
pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni
autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota
di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento”.
[11]
Parziale ampliamento di alcune tutele per soggetti iscritti alla gestione
separata (malattia, maternità e congedi maternità/parentale); abbassamento
requisiti contributivi da 3 a 1 mese per accesso alla DIS-Coll (indennità di
disoccupazione in favore dei collaboratori); proroga assegni a sostegno di
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU); parziali
aggiustamenti procedurali in materia di ISEE/DSU; possibilità per il Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili di essere altresì alimentato da versamenti
spontanei di soggetti privati; accesso comunque alle risorse del Fondo
salva-opere in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
pagamento dei crediti spettanti alle imprese fornitrici, in deroga alla
disciplina generale, anche in assenza di DURC regolare – modificando, con
l’art. 15, comma 1, lett. c), l’art. 47 del D.L. Crescita (n. 34/2019)
convertito nel giugno scorso.
[12]
Si ricorda che da ultimo è stato pubblicato anche il DECRETO 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di
sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti
del Terzo settore, in GU n.214 del 12-9-2019) [ALL. 7], che verrà esaminato in una circolare di Confcooperative
Federsolidarietà di prossima pubblicazione.
[13]
Le scuole potranno inoltre promuovere attività per sostenere l’avvicinamento
degli studenti al mondo del lavoro e l’insegnamento dell’educazione civica
potrà essere integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla
costituzione di reti con altri soggetti istituzionali, con il mondo del
volontariato e del Terzo settore. Un successivo decreto ministeriale definirà i
criteri e i requisiti per l’individuazione dei soggetti con cui le istituzioni
scolastiche possono collaborare. Anche i comuni potranno promuovere ulteriori
iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla
conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e
spazi culturali.