Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017 la legge 6 ottobre 2017, n.
158 [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/2/17G00171/sg], cd
Come ha commentato il presidente Gardini, “si tratta di una misura di equità, di inclusione, di recupero e di
salvaguardia dei nostri territori, del nostro patrimonio artistico e culturale,
delle nostre tradizioni, delle nostre eccellenze agroalimentari. Settori che
esaltano il ruolo della cooperazione che in tante aree marginali del nostro
paese ha già dato vita a cooperative di comunità che erogano servizi primari
laddove lo stato non riesce più ad assicurarli. Il nostro impegno sarà quello
di declinare al meglio la misura legislativa sui territori”
(Comunicato stampa).
Anche alla
luce di tale raccomandazione e del rilievo che assume l’attuazione della
politica di sostegno ai piccoli comuni ai fini della promozione delle
cooperative e delle imprese sociali, qui appresso si svolgono le prime
comunicazioni e osservazioni sul contenuto del provvedimento, rinviando gli
ulteriori approfondimenti a successive comunicazioni di questo e altri
dipartimenti e delle federazioni di settore.
*
-
La nozione di piccoli comuni
Ai fini
della legge, per piccoli comuni si intendono:
-
i comuni con popolazione residente fino a 5.000
abitanti;
oppure
-
i comuni istituiti a seguito di fusione tra
comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.
Per
poter tuttavia beneficiare dei finanziamenti del neoistituito Fondo per lo sviluppo strutturale, economico
e sociale dei piccoli comuni, i piccoli comuni devono altresì rientrare in
una delle tipologie
tassativamente elencate nella legge, di seguito elencate:
(tipologie
per caratteristiche di collocazione)
-
comuni collocati in aree interessate da fenomeni
di dissesto idrogeologico;
-
comuni ubicati in aree contrassegnate da
difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
(tipologie
per caratteristiche sociali o demografiche)
-
comuni caratterizzati da marcata arretratezza
economica;
-
comuni caratterizzati da un significativo
decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della
popolazione effettuato nel 1981;
-
comuni caratterizzati da condizioni di disagio
insediativo sulla base di specifici parametri (definiti in base all’indice di
vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e
all’indice di ruralità;
-
comuni caratterizzati da inadeguatezza dei
servizi sociali essenziali;
-
comuni la cui popolazione residente presenta
una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
(tipologie
per caratteristiche amministrative)
-
comuni comprendenti frazioni con le medesime caratteristiche;
in tal caso, i finanziamenti disposti sono destinati ad interventi da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
-
comuni appartenenti alle unioni di comuni
montani o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le
funzioni fondamentali;
-
comuni con territorio compreso totalmente o
parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area
protetta;
-
comuni istituiti a seguito di fusione;
-
comuni rientranti nelle aree periferiche e
ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne del Paese (art. 1, c. 13, L. 147/2013).
Entro il
17 marzo 2018, sentito l’ISTAT, saranno definiti i parametri occorrenti
per la determinazione delle suddette tipologie.
Entro sessanta
giorni dall’adozione del suddetto decreto, un DPCM definirà l’elenco dei piccoli comuni rientranti nella
categorie svantaggiate. L’elenco verrà aggiornato ogni tre anni. Le
regioni possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
legge statale e, a tal fine, potranno prevedere ulteriori tipologie e categorie
di comuni agevolabili oltre a quelli appena descritti.
*
-
Promozione
dei servizi essenziali e convenzioni
La
legge demanda a una pluralità di enti (quali Stato, regioni, città
metropolitane, province o aree vaste, unioni di comuni, comuni, anche in forma
associata, unioni di comuni montani, ed enti parco) la promozione della qualità e l’efficienza dei servizi essenziali nei
piccoli comuni.
In
particolare, tale promozione dei servizi viene prevista con riguardo ad una
serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità,
servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché
al ripopolamento dei comuni in questione anche attraverso progetti
sperimentali di incentivazione alla residenzialità. In attuazione della
previsione, si prevede la facoltà nei piccoli comuni, anche in forma associata,
di istituire centri multifunzionali
per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini (in
materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale,
turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché di attività di
volontariato e associazionismo culturale).
Per le
attività dei centri multifunzionali, i comuni possono stipulare con gli imprenditori
agricoli le convenzioni e i contratti d’appalto previsti dalla vigente
normativa sulla modernizzazione del settore agricolo (vedi art. 15, c. 1, D.L.vo
228/2001, ove è prevista la possibilità da parte delle PA, ivi compresi i
consorzi di bonifica, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli,
al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di
promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio).
Le
convenzioni possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all’agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni
amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalità, le P.A., in deroga alle norme vigenti, possono stipulare
contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non
superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel
caso di imprenditori in forma associata (anche cooperativa).
Ad una
prima lettura del testo di legge, l’operatività delle suddette disposizioni non
è condizionata all’appartenenza dei comuni ad una delle tipologie di
particolare svantaggio, essendo sufficiente la qualifica generale di piccolo
comune.
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Fondo per lo sviluppo e Piano per
la riqualificazione dei piccoli comuni
È
istituito un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli
comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità:
-
l’ambiente
e i beni culturali;
-
la
mitigazione del rischio idrogeologico;
-
la
salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici;
-
la
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
-
la
promozione dello sviluppo economico e sociale;
-
l’insediamento
di nuove attività produttive.
Il
Fondo presenta una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
In tale
fondo confluiranno anche le risorse del Fondo per la progettazione e la
realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini»
(dotato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018), che saranno tuttavia destinate esclusivamente al finanziamento degli
interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico
e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di
trasporto a basso impatto ambientale.
Ai fini
dell’utilizzo delle suddette risorse, saranno poi predisposti:
-
un
Piano
nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (da adottarsi
entro il 16 maggio 2018, con DPCM);
-
un
Elenco
di interventi prioritari.
Il Piano
definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle
amministrazioni comunali, nonché di selezione, attraverso bandi pubblici, dei
progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*
-
Altre misure di favore
[Recupero e riqualificazione dei centri
storici].
I piccoli comuni potranno individuare, all’interno del perimetro dei centri
storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni
architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati
pubblici e privati, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie,
attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale.
Per la realizzazione degli interventi i comuni possono anche, ma non
necessariamente avvalersi del neoistituito Fondo per i piccoli comuni.
[Promozione di alberghi diffusi]. I comuni rientranti
nelle tipologie di svantaggio potranno altresì realizzare alberghi diffusi, avvalendosi
delle risorse del citato Fondo. La definizione di “albergo diffuso” è demandata
alle regioni.
[Contrasto dell’abbandono di immobili, case
cantoniere, stazioni ferroviarie inutilizzate; salvaguardia e recupero dei beni
degli enti ecclesiastici]. Anche avvalendosi delle risorse del Fondo, i piccoli
comuni possono:
-
adottare
misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di
contrastare l’abbandono di terreni e di edifici;
-
acquisire
o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie
non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non
recuperabile all’esercizio ferroviario (a tal proposito il Ministero dei beni e
culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato S.p.A.
ovvero con le aziende di trasporto regionale in caso di ferrovie regionali, e
previo accordo con Regioni ed Enti locali interessati, promuove la
realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici,
volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria
storica);
-
stipulare,
anche in forma associata, con le diocesi della Chiesa cattolica e con le
rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con
lo Stato, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali,
storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle
confessioni religiose civilmente riconosciuti.
[Banda larga] Le aree dei piccoli
Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare
reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono essere destinatarie delle
risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per
le aree a fallimento di mercato (aree per le quali la delibera CIPE 6 agosto
2015, n. 65 ha previsto uno stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro).
[E-Government e innovazione tecnologica] I progetti
informatici riguardanti i piccoli Comuni (conformi ai requisiti prescritti
dalla legislazione nazionale e dell’Unione europea) avranno la precedenza nell’accesso
ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione
dei programmi di e-government. Inoltre, il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione dovrà dare priorità ai piccoli Comuni, anche in forma
associata, nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica.
[Pagamenti] I piccoli comuni avranno altresì la
facoltà di stipulare apposite convenzioni, d’intesa con le organizzazioni di
categoria e con la società Poste italiane S.p.A., affinché i pagamenti su conti
correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei
vaglia postali, nonché altre prestazioni, possano essere effettuati presso gli
esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale.
[Politiche di sviluppo] I piccoli comuni che
esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali
mediante unione di comuni o unione di comuni montani hanno l’obbligo di
svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di
sviluppo socio-economico (comprese quelle riguardanti l’impiego delle risorse
finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea). A tal
fine, tuttavia, non potranno costituire nuovi soggetti o strutture comunque
denominate.
[Promozione cinematografica] è infine stabilito
che ogni anno il Ministero del turismo, d’intesa con l’ANCI e le regioni,
predispone iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei
piccoli comuni.
[Piano per l’istruzione] La Presidenza del
Consiglio dei ministri, coerentemente con la strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, predisporrà il Piano per l’istruzione
destinato alle aree rurali e montane. Il Piano farà riferimento al collegamento
dei plessi scolastici, all’informatizzazione e alla progressiva
digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative.
[Piano per i trasporti] Nell’ambito del
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali
di Pianificazione (DPP), di cui all’articolo 201 del codice degli appalti,
saranno individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con
particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al
coordinamento tra i servizi, pubblici e privati.
[Prodotti provenienti da filiera corta o a
chilometro utile]
I piccoli comuni, nell’ambito del proprio territorio, sulla base delle
disposizioni emanate dalle regioni:
-
destineranno
specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta
(ai sensi del d.m. 20 novembre 2007);
-
riserveranno
prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la
vendita diretta.
-
Infine,
è stabilito che gli esercizi della grande distribuzione commerciale potranno:
-
destinare
una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare
annualmente, calcolata in termini di valore, all’acquisto di prodotti
provenienti da filiera corta o a chilometro utile;
-
dedicare
a tali prodotti uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente
visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.