Con il provvedimento in oggetto, che
anticipiamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene data attuazione ad una misura in materia previdenziale contenuta nell’ultima
legge di stabilità (art. 1, comma 284, legge 28 dicembre 2015, n. 208(1)).
Si tratta della previsione inerente i
lavoratori dipendenti che matureranno la
pensione di vecchiaia entro il 2018. Gli stessi possono concordare
con il datore di lavoro una riduzione
dell’orario tra il 40 e il 60 per cento, ricevendo mensilmente in busta paga la
contribuzione che il datore avrebbe dovuto versare all’INPS con il tempo pieno.
Detta somma non sarà tassata per il
lavoratore e non sarà soggetta a oneri contributivi per il datore, sia
previdenziali che assicurativi.
Anticipiamo il decreto perché questa opzione sarà praticabile nel limite delle
risorse stanziate e, presumibilmente, in base all’ordine cronologico di
presentazione della domanda (60
milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018). Le risorse
previste sono necessarie a coprire i costi di contribuzione figurativa del
lavoratore che vanno a carico dello Stato. Pertanto, nulla cambierà in
termini di trattamento pensionistico per il lavoratore una volta raggiunta la
maturazione dei requisiti.
Infatti, per poter concretamente utilizzare
questa opzione, il datore di lavoro
d’accordo con il lavoratore, e previa autorizzazione della DPL competente,
dovrà presentare specifica domanda all’INPS che l’accoglierà solo in presenza
di risorse disponibili per tutti gli anni di validità dell’accordo.
Il meccanismo prevede che, ai soggetti che
opteranno per tale possibilità, verrà garantito il riconoscimento della contribuzione figurativa a carico dello Stato commisurata
alla retribuzione persa nello stesso periodo di riduzione della prestazione.
L’accordo tra il lavoratore e il datore,
definito “contratto di lavoro a tempo
parziale agevolato” e indicante l’entità della riduzione d’orario,
dovrà avere necessariamente una durata
pari al periodo compreso tra quando scatta concretamente la riduzione e la data
in cui si matura il requisito della pensione di vecchiaia, momento in cui cessa
l’agibilità dello strumento.
In realtà, la PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (art. 3) risulta piuttosto articolata per cui merita di essere qui
sintetizzata:
-
l’INPS certifica su richiesta degli
interessati la maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
-
sulla base di tale certificazione, lavoratore e datore di lavoro stipulano il contratto di lavoro a tempo
parziale agevolato.
-
il datore trasmette
alla DPL competente per territorio il contratto di cui sopra per ricevere entro 5 giorni
un’autorizzazione (dopo tale termine vale il silenzio-assenso).
-
una volta autorizzato
il datore presenta telematicamente domanda all’INPS, che verifica a sua volta
la disponibilità delle risorse e ne comunica entro 5 giorni il suo accoglimento
o rigetto.
Il contratto di lavoro a tempo parziale
agevolato e l’accreditamento della relativa contribuzione figurativa
decorreranno concretamente dal primo giorno del mese successivo alla data di
accoglimento della domanda da parte dell’INPS.
Nel rimandare al testo del decreto per
ulteriori approfondimenti, ricordiamo che per la copertura di questa misura la legge
di stabilità ha utilizzato i fondi raccolti con il contributo dello 0,30% per
la formazione continua c.d. “inoptati”, vale a dire non destinati ad alcun
fondo interprofessionale in assenza di specifica scelta dell’impresa (risorse
che in linea teorica il Jobs Act aveva precedentemente destinato all’ANPAL –
Agenzia nazionale politiche attive – tramite il decreto legislativo 150/2015).
(1) Nostra circolare n. 1 dell’11 gennaio 2016 -
prot. n. 105