Con la circolare in oggetto l’INPS torna nuovamente sulla
disciplina del Fondo di solidarietà che, come noto, interessa le tutte imprese
sopra i 15 addetti non coperte dalle casse ordinarie CIGO/CIGS e per le quali
non risultano essere stati istituti dalle parti sociali fondi bilaterali a
livello settoriale.
In
particolare, l’Istituto recepisce
l’interpello del Ministero del Lavoro n. 5 del 6 marzo 2015 con cui è stata
confermata l’esenzione dal versamento
contributivo dello 0,50% per i lavoratori svantaggiati delle COOPERATIVE
SOCIALI di tipo B) di cui alla legge n. 381/1991, articolo 4, comma 3
(nostra circolare n. 7 del 6 marzo u.s. – prot. n. 955).
Nella
circolare l’INPS offre indicazioni su
come recuperare a conguaglio entro il 16 luglio le contribuzioni non
dovute ed eventualmente già versate al Fondo.
Come già chiarito dal Ministero, il Fondo non appena operativo garantirà comunque le sue prestazioni
anche verso tali soggetti.
Vale ricordare in questa sede che, l’esclusione dal versamento, NON riguarda persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici
giudiziari e persone condannate e internate
ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, perchè per tali categorie di
soggetti svantaggiati l’art. 4-comma
3-bis della legge 381/91 non
individua un azzeramento di tutte le aliquote e quindi una totale esenzione
contributiva.
Sotto altri punti di vista, meno rilevanti per il nostro
sistema, l’Istituto chiarisce alcuni dubbi emersi in questi mesi sul campo di
applicazione del relativo obbligo contributivo (es. per università statali non
legalmente riconosciute, escluse dal Fondo) e conferma l’istituzione di fondi
ad hoc nel settore artigiano, per le imprese di gestione esattoriale e per le imprese
di trasporto pubblico locale.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare
allegata di agevole lettura.