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Circ. n. 19/2015 -

Circolare INPS n. 79 del 16 aprile 2015 Ulteriori chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, legge 92/2012.

Con la circolare in oggetto l’INPS torna nuovamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà che, come noto, interessa le tutte imprese sopra i 15 addetti non coperte dalle casse ordinarie CIGO/CIGS e per le quali non risultano essere stati istituti dalle parti sociali fondi bilaterali a livello settoriale.

In particolare, l’Istituto recepisce l’interpello del Ministero del Lavoro n. 5 del 6 marzo 2015 con cui è stata confermata l’esenzione dal versamento contributivo dello 0,50% per i lavoratori svantaggiati delle COOPERATIVE SOCIALI di tipo B) di cui alla legge n. 381/1991, articolo 4, comma 3 (nostra circolare n. 7 del 6 marzo u.s. – prot. n. 955).

Nella circolare l’INPS offre indicazioni su come recuperare a conguaglio entro il 16 luglio le contribuzioni non dovute ed eventualmente già versate al Fondo.

Come già chiarito dal Ministero, il Fondo non appena operativo garantirà comunque le sue prestazioni anche verso tali soggetti.

Vale ricordare in questa sede che, l’esclusione dal versamento, NON riguarda persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone  condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.  354, perchè per tali categorie di soggetti svantaggiati l’art. 4-comma 3-bis della legge 381/91 non individua un azzeramento di tutte le aliquote e quindi una totale esenzione contributiva.

Sotto altri punti di vista, meno rilevanti per il nostro sistema, l’Istituto chiarisce alcuni dubbi emersi in questi mesi sul campo di applicazione del relativo obbligo contributivo (es. per università statali non legalmente riconosciute, escluse dal Fondo) e conferma l’istituzione di fondi ad hoc nel settore artigiano, per le imprese di gestione esattoriale e per le imprese di trasporto pubblico locale.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata di agevole lettura.

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