È stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.188 del 14-8-2015,
la legge n. 125/2015, di conversione del D.L.
n. 78/2015 in materia di enti
locali.
Il
provvedimento contiene una serie di misure riguardanti i bilanci degli enti
locali, prevedendo, fra le altre cose, un allentamento dei
vincoli del patto di stabilità interno, nonché
la conferma del taglio
da 2,3 miliardi di euro dei trasferimenti
alle Regioni relative alle spese per il servizio sanitario.
*
1.
“Spending review” sanitaria
La parte di maggior interesse
per le imprese contenuta nel provvedimento attiene alla razionalizzazione
degli acquisti in sanità (artt.
9bis e ss.), già regolamentata dall’art. 17 del decreto-legge n. 98/2011 e dall’art. 15 del decreto-legge n. 95/2012; disposizioni cui fa
riferimento anche il decreto in esame e che restano in vigore.
Viene
in particolare stabilito che gli enti
del SSN avranno l’obbligo, per l’acquisto di determinati beni e servizi
individuati in apposita Tabella allegata al provvedimento, di proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei
contratti in essere che abbia l'effetto
di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto.
La
misura della riduzione è fissata su base annua al 5% del valore complessivo dei contratti in
essere.
Tra i beni e servizi interessati dalla riduzione e
indicati nella Tabella A allegata al provvedimento si
evidenziano, fra gli altri: i beni e prodotti sanitari, i prodotti alimentari,
i materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, l’acquisto
prestazioni di trasporto sanitario da privato, le consulenze e le collaborazioni
sanitarie, sociosanitarie e non sanitarie, altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria, lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento,
servizi trasporti (non sanitari), smaltimento rifiuti, altri servizi non
sanitari da privato; formazione (esternalizzata e non) da pubblico e privato,
etc.
La misura è estesa a tutte le tipologie di
contratti in essere di beni e servizi di cui alla Tabella A, quindi
anche alle concessioni di lavori pubblici, alla finanza di progetto,
alla locazione finanziaria di opere pubbliche e al contratto di
disponibilità.
Si ricorda che, entro 30
giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi, nel
caso in cui i fornitori non siano d’accordo con la riduzione proposta, gli enti del SSN avranno diritto di
recedere dal contratto, in deroga all’articolo 1671 del codice civile,
senza alcun onere a carico. È fatta
salva anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni
dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione,
senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è
comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione.
Evidentemente,
l’istituto in esame dispiegherà conseguenze negative su molti contratti tra gli
enti del SSN e le cooperative, aggravando l’impatto dei vari provvedimenti di
revisione della spesa succedutisi dal 2011 ad oggi. Si evidenzia tuttavia che,
nonostante l’uso di espressioni poco chiare, la disposizione in parola si
colloca in un quadro normativo dal quale si desume la non obbligatorietà della rinegoziazione dei contratti. E
infatti, il richiamato art. 15, c. 13, lett. a), ult. per., D.L. 95/2012, stabilisce
che “al
fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico
riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono
comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente
lettera adottando misure alternative,
purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario”.
Anche
il provvedimento in esame, da par suo, oltre che far salva la citata
disposizione, stabilisce all’art. 9 septies, c.2, che “le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali
di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui al comma 1 (di cui la
riduzione del 5 per cento è strumento, ndr) anche
adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario”.
Vi
sono dunque spazi, seppur ristretti, perché sia nei confronti degli enti del
SSN, sia nei confronti delle Regioni, le cooperative che si vedono recapitare
richieste di riduzione intavolino trattative in difesa dei contratti in essere
e dei livelli essenziali di assistenza. Le imprese avranno dunque l’opportunità
di dimostrare l’inesistenza sul mercato
di contratti a prezzi più vantaggiosi di quelli praticati dalla cooperativa
ed eventualmente spostare l’attenzione su altre voci di spesa dell’ente.
Si
ricorda infine che sul tema è intervenuta Circolare di Federsolidarietà 10 settembre
2015, n. prot. 4103.
Tra le altre modifiche
riguardanti la revisione della spesa in sanità si segnala l’intervento teso a
ridurre le prestazioni
cd “inappropriate”.
In particolare, si stabilisce che un
decreto ministeriale individui le condizioni
di erogabilità e le indicazioni
prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Al di fuori delle condizioni di erogabilità,
le prestazioni saranno a totale carico dell’assistito. Per garantire il
rispetto di tali condizioni da parte dei medici, in caso di comportamenti prescrittivi non conformi alle
condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale, si applicheranno
delle penalizzazioni su alcune
componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici.
Sono altresì previsti criteri di appropriatezza anche dei ricoveri
di riabilitazione ospedaliera, con l’obiettivo di ridurre il numero dei
ricoveri e le giornate inappropriate di ricovero. Anche in tal caso sarà un decreto del Ministro della salute, da
adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad individuare i criteri di
appropriatezza.
Come detto, tutte le misure di revisione della spesa in sanità dovranno
determinare una riduzione complessiva del livello di finanziamento del SSN cui
concorre lo Stato di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015.
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2.
Altre disposizioni
Si segnalano altresì
anche le seguenti disposizioni:
Ø la
proroga al 30 ottobre 2015
del termine entro il quale i contribuenti potranno versare l’acconto IMU sui terreni agricoli
(articolo 8, comma 13-bis). Si dispone in particolare
che il versamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli dovuta per il 2015,
il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, viene prorogato al 30 ottobre 2015 senza che
siano dovuti sanzioni e interessi;
-
la
proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 del termine entro il quale i comuni
inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla
predisposizione del Piano nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
-
il
chiarimento sul soggetto passivo della tassa
automobilistica in caso di leasing:
in tal caso, il soggetto tenuto al pagamento
della tassa è esclusivamente l’utilizzatore;
-
la
risoluzione dell’annosa questione dei dirigenti decaduti delle Agenzie
fiscali. Si tenta, in particolare, di superare l’impasse verificatasi dopo la sentenza n. 37/2015 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità
degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso, tamponando
nell’immediato l’emergenza determinata dalla carenza di dirigenti e
regolamentando le modalità di accesso alle funzioni dirigenziali (si rinvia per
i dettagli al testo dell’articolo 4-bis).
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Si resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti.