Circolari

Circ. n. 19/2015

DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 CONV. DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125 (“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”)[in GU n.188 del 14-8-2015] Revisione della spesa sanitaria

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14-8-2015, la legge n. 125/2015, di conversione del D.L. n. 78/2015 in materia di enti locali.

Il provvedimento contiene una serie di misure riguardanti i bilanci degli enti locali, prevedendo, fra le altre cose, un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno, nonché la conferma del taglio da 2,3 miliardi di euro dei trasferimenti alle Regioni relative alle spese per il servizio sanitario.

 

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1. “Spending review” sanitaria

 

La parte di maggior interesse per le imprese contenuta nel provvedimento attiene alla razionalizzazione degli acquisti in sanità (artt. 9bis e ss.), già regolamentata dall’art. 17 del decreto-legge n. 98/2011 e dall’art. 15 del decreto-legge n. 95/2012; disposizioni cui fa riferimento anche il decreto in esame e che restano in vigore.

 

Viene in particolare stabilito che gli enti del SSN avranno l’obbligo, per l’acquisto di determinati beni e servizi individuati in apposita Tabella allegata al provvedimento, di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto.

La misura della riduzione è fissata su base annua al 5% del valore complessivo dei contratti in essere.

Tra i beni e servizi interessati dalla riduzione e indicati nella Tabella A allegata al provvedimento si evidenziano, fra gli altri: i beni e prodotti sanitari, i prodotti alimentari, i materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, l’acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato, le consulenze e le collaborazioni sanitarie, sociosanitarie e non sanitarie, altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, servizi trasporti (non sanitari), smaltimento rifiuti, altri servizi non sanitari da privato; formazione (esternalizzata e non) da pubblico e privato, etc.

La misura è estesa a tutte le tipologie di contratti in essere di beni e servizi di cui alla Tabella A, quindi anche alle concessioni di lavori pubblici, alla finanza di progetto, alla locazione finanziaria di opere pubbliche e al contratto di disponibilità.

Si ricorda che, entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi, nel caso in cui i fornitori non siano d’accordo con la riduzione proposta, gli enti del SSN avranno diritto di recedere dal contratto, in deroga all’articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico. È fatta salva anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Evidentemente, l’istituto in esame dispiegherà conseguenze negative su molti contratti tra gli enti del SSN e le cooperative, aggravando l’impatto dei vari provvedimenti di revisione della spesa succedutisi dal 2011 ad oggi. Si evidenzia tuttavia che, nonostante l’uso di espressioni poco chiare, la disposizione in parola si colloca in un quadro normativo dal quale si desume la non obbligatorietà della rinegoziazione dei contratti. E infatti, il richiamato art. 15, c. 13, lett. a), ult. per., D.L. 95/2012, stabilisce

che “al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative,  purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario”.

Anche il provvedimento in esame, da par suo, oltre che far salva la citata disposizione, stabilisce all’art. 9 septies, c.2, che “le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza,  possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 (di cui la riduzione del 5 per cento è strumento, ndr) anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

Vi sono dunque spazi, seppur ristretti, perché sia nei confronti degli enti del SSN, sia nei confronti delle Regioni, le cooperative che si vedono recapitare richieste di riduzione intavolino trattative in difesa dei contratti in essere e dei livelli essenziali di assistenza. Le imprese avranno dunque l’opportunità di dimostrare l’inesistenza sul mercato di contratti a prezzi più vantaggiosi di quelli praticati dalla cooperativa ed eventualmente spostare l’attenzione su altre voci di spesa dell’ente.

Si ricorda infine che sul tema è intervenuta Circolare di Federsolidarietà 10 settembre 2015, n. prot. 4103.

 

Tra le altre modifiche riguardanti la revisione della spesa in sanità si segnala l’intervento teso a ridurre le prestazioni cd “inappropriate”.

In particolare, si stabilisce che un decreto ministeriale individui le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni saranno a totale carico dell’assistito. Per garantire il rispetto di tali condizioni da parte dei medici, in caso di comportamenti prescrittivi non conformi alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale, si applicheranno delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici.

Sono altresì previsti criteri di appropriatezza anche dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con l’obiettivo di ridurre il numero dei ricoveri e le giornate inappropriate di ricovero. Anche in tal caso sarà un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad individuare i criteri di appropriatezza.

 

Come detto, tutte le misure di revisione della spesa in sanità dovranno determinare una riduzione complessiva del livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015.

 

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2. Altre disposizioni

 

Si segnalano altresì anche le seguenti disposizioni:

Ø la proroga al 30 ottobre 2015 del termine entro il quale i contribuenti potranno versare l’acconto IMU sui terreni agricoli (articolo 8, comma 13-bis). Si dispone in particolare che il versamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli dovuta per il 2015, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, viene prorogato al 30 ottobre 2015 senza che siano dovuti sanzioni e interessi;

  • la proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 del termine entro il quale i comuni inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

  • il chiarimento sul soggetto passivo della tassa automobilistica in caso di leasing: in tal caso, il soggetto tenuto al pagamento della tassa è esclusivamente l’utilizzatore;

  • la risoluzione dell’annosa questione dei dirigenti decaduti delle Agenzie fiscali. Si tenta, in particolare, di superare l’impasse verificatasi dopo la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso, tamponando nell’immediato l’emergenza determinata dalla carenza di dirigenti e regolamentando le modalità di accesso alle funzioni dirigenziali (si rinvia per i dettagli al testo dell’articolo 4-bis).

     

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      Si resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti.

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