Con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente del 17 luglio 2025, n. 228, recante Incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili ed ai gruppi di autoconsumo collettivo - Aggiornamento delle Regole operative Gse ai sensi del Dm 7 dicembre 2023, n. 414 - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l’aggiornamento delle regole operative GSE per le configurazioni in autoconsumo (nella GURI n. 170 del 24 luglio 2025 il Comunicato del MASE "Approvazione dell'aggiornamento delle regole operative ai sensi dell'articolo 11 del decreto 7 dicembre 2023: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - M2C2 I.1.2 Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (PNRR) - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo», elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.").
Parallelamente, è stato pubblicato l’avviso pubblico aggiornato, che definisce modalità e tempistiche per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
La procedura a sportello sarà attiva dalle ore 15:00 del 21 luglio 2025 alle ore 18:00 del 30 novembre 2025. Potranno partecipare anche soggetti con impianti situati nei Comuni compresi tra i 5.000 e i 50.000 abitanti.
Tutta la documentazione è disponibile in allegato e nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul portale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Con riferimento alle novità introdotte nelle regole operative del GSE, si allega un file in cui è possibile rilevare il dettaglio delle modifiche apportate (modifiche o nuove introduzioni) che risultano chiaramente evidenziati con l’indicazione del testo precedente.
In estrema sintesi, si riportano comunque di seguito gli elementi di novità.
Come noto, le regole operative sono previste dall’articolo 11 del decreto cd “Cacer” (DM 7 dicembre 2023, n. 414). Rispetto alle regole attualmente vigenti, si è posta la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni conseguentemente alle recenti novità normative.
Sul punto, nel rinviare alla lettura della circolare 18 del 2025 del Servizio ambiente per gli elementi di dettaglio, si ricorda che il DM n. 127 del 16 maggio 2025 ha modificato alcune previsioni del Decreto CACER, inserendo importanti novità soprattutto nel Titolo III del predetto Decreto in materia di concessione dei benefici PNRR.
Più nello specifico, oltre all’ampliamento del perimetro soggettivo della misura PNRR con l’estensione della platea di beneficiari a soggetti che realizzano impianti in comuni con popolazione fino ai 50.000 abitanti, viene previsto che i soggetti beneficiari del contributo PNRR dovranno ultimare i lavori di realizzazione dell’impianto/UP ammesso a finanziamento entro il termine del 30 giugno 2026 e che gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
È stata inoltre incrementata dal 10% al 30% la quota percentuale che i beneficiari possono chiedere a titolo di anticipazione del contributo PNRR concedibile.
Per quanto concerne il riconoscimento della tariffa incentivante, è stato previsto che non si applica anche alle persone fisiche l’esclusione del fattore di riduzione sulla tariffa, normalmente applicato (salve alcune eccezioni) nel caso in cui gli impianti abbiano beneficiato del contributo PNRR.
A queste novità introdotte dal DM vanno aggiunte quelle previste dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, tra cui: la possibilità di accedere ai meccanismi del Decreto CACER anche agli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall’entrata in vigore del medesimo Decreto, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, salvaguardando così le iniziative già avviate con tale finalità (art. 1-ter del DL 19/2025 - Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche); la revisione dell’elenco dei possibili soci o membri introducendo anche le PMI partecipate da enti territoriali, le associazioni, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione.
Nel decreto è stato anche introdotto il chiarimento che solo coloro che, tra tutti i membri individuati all’art. 31, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 199 del 2021, sono situati in prossimità degli impianti per la condivisione, potranno anche esercitare poteri di controllo nell’ambito della Comunità energetica rinnovabile.
La maggior parte delle modifiche rilevabili nelle Regole operative, quindi, è funzionale a recepire le indicate novità normative.
Risultano altresì integrati altri aspetti con riferimento principalmente a:
- modalità di presentazione della richiesta di verifica preliminare di ammissibilità;
- principali tipologie di modifiche alle configurazioni di autoconsumo diffuso e al progetto PNRR;
- indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcune ipotesi di “finalità sociali” per la destinazione dell’importo della tariffa premio eccedentario;
- aggiornamento dei modelli delle istanze ai fini dell’accesso ai benefici.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.