Circolari

Circ. n. 19 - 2024

decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (GU n.147 del 25 giugno 2024)

Sulla GU 147 del 25 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, con cui si intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

Il decreto, attualmente in fase di conversione in legge (AC 1930) definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell’autonomia strategica. A tal fine, si pone in essere un sistema di governo, rafforzando le relative catene di approvvigionamento e favorendo lo sviluppo di progetti strategici grazie a procedure di autorizzazione semplificate.

Si riportano, di seguito, alcuni elementi di contesto degli obiettivi fissati a livello comunitario ed alcuni elementi di analisi del decreto.

 

 

CONTESTO IN CUI È MATURATO IL DECRETO LEGGE – REGOLAMENTO 2024/1252/UE

Come noto, la domanda di materie prime critiche è destinata ad aumentare nei prossimi decenni in quanto indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici della filiera industriale, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale e il settore della sanità e della mobilità elettrica.

In tale contesto, il 3 maggio u.s. è stato pubblicato il Regolamento 2024/1252/UE che intende garantire l’accesso dell’UE ad un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche (non energetiche e non agricole), in ragione della loro importanza per garantire il funzionamento del mercato intero, con specifico riferimento alle materie prime critiche strategiche, prefiggendosi i seguenti principali obiettivi:

a) rafforzare le capacità dell'UE lungo le diverse fasi della catena del valore (estrazione, trasformazione o riciclaggio) allo scopo di rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da paesi terzi;

b) individuare “Progetti strategici” che potranno beneficiare di:

- riduzione degli oneri amministrativi, e norme di semplificazione;

- riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione;

c) garantire l’istituzione di un punto di contatto responsabile per facilitare e coordinare le procedure, comprese le valutazioni di impatto ambientale.

Il Regolamento elenca, quindi, le materie prime considerate strategiche e critiche.

A partire dalle 34 materie prime critiche individuate, è stato stilato un elenco specifico di materie prime strategiche per le materie prime di cui si prevede una crescita esponenziale in termini di approvvigionamento, che hanno esigenze di produzione complesse e sono quindi esposte a un rischio più elevato di problemi di approvvigionamento.

In particolare, sono considerate:

  1. Materie prime critiche: a) antimonio, b) arsenico, c) bauxite/allumina/alluminio, d) barite, e) berillio, f) bismuto, g) boro, h) cobalto, i) carbon coke, j) rame, k) feldspato, l) fluorite, m) gallio, n) germanio, o) afnio, p) elio, q) elementi delle terre rare pesanti, r) elementi delle terre rare leggere, s) litio, t) magnesio, u) manganese, v) grafite, w) nichel - grado batteria, x) niobio, y) fosforite, z) fosforo, a bis) metalli del gruppo del platino, a ter) scandio, a quater) silicio metallico, aquinquies) stronzio, a sexies) tantalio, a septies) titanio metallico, a octies) tungsteno, a nonies) vanadio.
  2. Materie prime strategiche: bauxite/allumina/alluminio, b) bismuto, c) boro - grado metallurgico, d) cobalto, e) rame, f) gallio, g) germanio, h) litio - grado batteria, i) magnesio metallico, j) manganese - grado batteria, k) grafite - grado batteria, l) nichel - grado batteria, m) metalli del gruppo del platino, n) elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce), o) silicio metallico, p) titanio metallico, q) tungsteno.

Le materie prime critiche sono utilizzate ovunque. Senza le materie prime critiche buona parte delle  componenti della società non sarebbe in grado di funzionare, in quanto esse si trovano in molti apparecchi di uso quotidiano e in prodotti essenziali per l'economia di ogni Stato.

Le materie prime critiche sono per lo più ottenute al di fuori dell'UE. L'UE non sarà mai autosufficiente, ma mira a diversificare l'approvvigionamento. Attualmente, per alcune materie prime critiche, l'UE dipende esclusivamente da altri Paesi:

  • la Cina fornisce il 100% dell'approvvigionamento di elementi delle terre rare pesanti nell'UE
  • la Turchia fornisce il 98% dell'approvvigionamento di boro dell'UE
  • il Sud Africa fornisce il 71% del fabbisogno di platino dell'UE

Per tali ragioni, al fine di ridurre la dipendenza dai paesi terzi per l'accesso alle materie prime critiche, l'UE ha fissato i seguenti obiettivi per il 2030:

ESTRAZIONI ALL'INTERNO DELL'UE: almeno il 10% del consumo annuo dell'UE deve provenire da estrazioni all'interno dell'UE (solo nel sottosuolo italiano sono presenti almeno 15 delle 34 materie prime critiche necessarie per la transizione energetica e 3000 siti (entro il 24 maggio 2025 è attesa la pubblicazione una nuova Carta mineraria aggiornata) da cui poter estrarre materie prime critiche, in particolare: litio, cobalto, barite, berillio, nichel e tungsteno, rame, zinco)

TRASFORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'UE: almeno il 40% del consumo annuo dell'UE deve provenire da trasformazione all'interno dell'UE

RICICLAGGIO ALL'INTERNO DELL'UE: almeno il 25% del consumo annuo dell'UE deve provenire da riciclaggio interno

FONTI ESTERNE: non più del 65% del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione può provenire da un unico paese terzo.

 

PREVISIONI DEL DECRETO LEGGE 84/2024

Il decreto prevede le misure di seguito indicate.

 

Governance relativa alle materie prime strategiche

Con il decreto-legge viene predisposta una normativa che attribuisce allo Stato il potere autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti di interesse “strategici”, strettamente legati agli obiettivi imposti dal Regolamento (es. promuovere la transizione verde e digitale, garantire l’accesso a un approvvigionamento sicuro e resiliente delle materie prime critiche indispensabili per la crescita e rilancio del tessuto produttivo nazionale).

  I rimanenti progetti, quindi, che non sono riconosciuti come strategici, continuano invece a seguire l’ordinario riparto di competenza tra Stato e Regione e sono autorizzati dalle Regioni, ove insistano sulla terra ferma.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, la Commissione europea riconosce come progetti strategici quelli che soddisfano i seguenti criteri:

a) contribuiscono significativamente alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche dell’UE;

b) sono tecnicamente fattibili entro un periodo ragionevole con volumi di produzione stimabili;

c) sono attuati in modo sostenibile.

I progetti devono inoltre rispettare i diritti umani e adottare pratiche socialmente responsabili, creando posti di lavoro di qualità e coinvolgendo le comunità locali, devono offrire benefici transfrontalieri, mentre quelli nei Paesi terzi devono essere reciprocamente vantaggiosi.

La Commissione europea stabilirà un modello unico per le domande entro il 24 novembre 2024 e valuterà le domande tramite inviti aperti con scadenze regolari.

Gli Stati membri o i Paesi terzi possono opporsi alla concessione dello status di progetto strategico, che la Commissione europea può revocare se i criteri non sono più soddisfatti. Nel decreto legge si prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronunci sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'accoglimento delle domande di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuarsi sul territorio nazionale, presentate alla Commissione europea.

Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti diventano di interesse pubblico nazionale e le opere necessarie alla loro realizzazione diventano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Con riferimento alla governance, si individuano presso i Ministeri competenti tre punti unici nazionali di contatto per il rilascio delle autorizzazioni all’estrazione, al riciclaggio o alla trasformazione di materie prime critiche strategiche. Il termine massimo di rilascio di tali titoli abilitativi è di 18 mesi per l'estrazione e di 10 mesi per il riciclaggio o la trasformazione.

Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, con i seguenti compiti:

• monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle aziende;

• coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

È affidato all'ISPRA il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione nonché le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca strategici e sul rispetto dei requisiti previsti, nonché il potere di disporre l'interruzione del permesso di ricerca in caso di accertamento di irregolarità nell'effettuazione delle ricerche.

 

Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche ed istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari

Il decreto esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l’applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nel decreto stesso. L’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità, i predetti enti dispongono l’interruzione del permesso di ricerca.

I titolari delle concessioni minerarie aventi ad oggetto i progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche dovranno corrispondere annualmente il valore di un'aliquota del prodotto (pari ad una percentuale compresa tra il 5 e il 7 per cento) in favore dello Stato per i progetti a mare o in favore dello Stato e della regione nella quale insista il giacimento per i progetti su terraferma. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo nazionale del made in Italy e sono destinate a sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

 

Recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi

Il decreto legge contiene disposizioni finalizzate ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere), purché compatibili, siano estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

Il decreto legge introduce il "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici", prevedendo, tra l'altro, che:

• l'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, possa essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero" che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita;

• nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica, il Piano debba essere valutato in coerenza con il progetto di bonifica;

• in relazione alle strutture di deposito censite come potenzialmente contaminate, il Piano debba indicare gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione di sostanze inquinanti.

 

Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici

Si prevedono procedure semplificate ed accelerate, sul modello dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, in relazione alle controversie in materia di riconoscimento o rilascio dei titoli abilitativi previsti dal decreto per i progetti strategici relativi a materie prime critiche.

 

Registro delle aziende e delle catene del valore strategiche

Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per fini di monitoraggio, misurazione del fabbisogno nazionale e conduzione di prove di stress.

L’individuazione delle imprese che operano in settori strategici è attuativa dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252. Tale articolo richiede che gli Stati membri individuino le imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati. Per le imprese operanti nei settori strategici di grandi dimensioni è inoltre prevista, almeno ogni tre anni, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche, che comprenda:

a) una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano;

b) un’analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie prime strategiche;

c) una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento.

 

Fondo nazionale del Made in Italy

Si modifica il Fondo nazionale del made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali.

In particolare, si integra il novero delle destinazioni delle risorse del Fondo, introducendo anche estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali.