Circolari

Circ. n. 19 - 2022

AMMORTIZZATORI SOCIALI CHIARIMENTI INPS SU - FONDO FIS - FONDI DI SOLIDARIETÀ

Come anticipato, e recependo quanto indicato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 18 del 16 febbraio u.s., l’INPS emana il messaggio in oggetto relativamente ad alcune semplificazioni procedurali praticabili in via transitoria ed eccezionale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
Come già da noi evidenziato, l’INPS conferma che tali semplificazioni riguardano TUTTI I DATORI DI LAVORO CHE PRESENTANO DOMANDA PER L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
Inoltre, l’Istituto introduce un nuovo profilo non presente nella circolare ministeriale, estendendo la semplificazione citata anche ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali o territoriali (Trento e Bolzano) e operanti nei settori esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale sempre nel I° trimestre 2022 ai sensi del D.L. 4/20222).
Ciò detto, ricordiamo l’insieme dei 3 profili di semplificazione come ribaditi e puntualizzati da INPS:
1. inviare le istanze all’INPS senza la preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, fermo restando che comunque tale informativa dovrà essere fatta, anche in via telematica, e comunicata all’Istituto che, in assenza, potrà richiedere in sede di istruttoria un’integrazione della domanda su questo aspetto (qualora non si dia comunicazione dell’avvenuta informativa sindacale – precisa INPS - la domanda sarà respinta);
2. per le eventuali richieste di pagamento diretto dell’ammortizzatore da parte dell’INPS, documentare le difficoltà finanziarie in forma semplificata, vale a dire tramite una semplice comunicazione che spieghi come le ricadute negative generate dalla crisi pandemica giustifichino tale richiesta;
3. motivare la domanda dell’assegno di integrazione salariale sottolineando semplicemente le ricadute negative sul fronte economico dovute all’emergenza epidemiologica, motivo per cui per le causali ordinarie non risulta più necessario in sede di domanda allegare la relazione tecnica dettagliata di norma prevista.

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