Circolari

Circ. n. 18/2024

L’ADEGUAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VALORE MONETARIO STABILITI IN ALCUNE FONDAMENTALI DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (ARTT. 2519 E 2525, C.C.) DEDICATE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE [DECRETO INTERMINISTERIALE]

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.245 del 18-10-2024, è stato pubblicato un decreto interministeriale del Ministero del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle finanze che dispone

 

l’adeguamento dei limiti massimi di valore monetario stabiliti in alcune fondamentali disposizioni del codice civile (artt. 2519 e 2525, c.c.) dedicate alla disciplina delle società cooperative

[Decreto interministeriale]

 

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Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle cooperative e dagli operatori, elaborato e proposto al Governo da Confcooperative e dall’Alleanza delle Cooperative, che aggiorna i valori monetari contenuti in alcune disposizioni del codice civile in vigore da più di un ventennio.

 

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Nel dettaglio, la riforma del diritto societario aveva previsto all’art. 223-sexiedecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, c.c., che il Ministero del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia, avrebbe dovuto provvedere ogni tre anni all’adeguamento delle previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice civile, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’Istat.

Tale adeguamento non è mai stato disposto e, conseguentemente, i valori limite indicati in tali disposizioni sono rimasti immutati dall’anno di entrata in vigore della novella (2004), ad onta di una svalutazione che nel ventennio decorso ha superato il 40 per cento.

Il decreto interministeriale in esame, quindi, attua quanto previsto dall’art. 223-sexiesdecies delle preleggi.

 

Quanto alle norme del codice contenenti i limiti monetari previgenti all’adeguamento:

  • l’art. 2525, c. 1, c.c., fissa in 500 euro il valore nominale massimo di ciascuna azione;
  • l’art. 2525, c. 2, c.c., fissa in 100.000 euro il valore massimo della partecipazione (in quote o azioni) del singolo socio cooperatore persona fisica di società cooperativa;
  • l’art. 2519, c. 2, c.c., fissa in 1.000.000 di euro il valore massimo dell’attivo patrimoniale per poter adottare il modello s.r.l. in luogo di quello delle s.p.a.

 

Ora, prendendo atto della svalutazione monetaria intervenuta nel ventennio 2004-2024, il decreto in esame, in base all’indice di inflazione f.o.i. dell’Istat, ha incrementato del 43,8% i limiti massimi di valore monetario indicati ai citati articoli 2519 e 2525 del codice civile.

 

Per l’effetto, in virtù del decreto in esame:

  • nessun socio cooperatore persona fisica può avere una partecipazione superiore a 143.800 euro (non più 100 mila) (si ricorda che rimangono valide le deroghe disposte dal comma 4 del medesimo art. 2525 c.c.);
  • il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a 719 euro (non più 500);
  • il valore dell’attivo patrimoniale (al fine dell’opzione statutaria da parte delle società cooperative per l’applicazione in via residuale delle norme sulla società a responsabilità limitata, in luogo dell’applicazione ope legis delle norme sulla società per azioni) è elevato a 1.438.000 euro (non più un milione).

 

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