Riteniamo opportuno approfondire, in quanto di interesse specifico per il settore in questione, il contenuto del decreto interministeriale in oggetto (Lavoro-MEF-Cultura) –pubblicato ieri nella sezione Pubblicità legale del portale www.lavoro.gov.it - con cui si rende operativa una misura introdotta alcuna mesi fa con il D.L. 73/2021 (art. 66, comma 4).
Si tratta dell’estensione dell’assicurazione INAIL a partire dal 1° gennaio 2022 a tutti i lavoratori autonomi iscritti presso l’INPS al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Si determina così l’obbligatorietà INAIL a tutti i lavoratori iscritti al FPLS indipendentemente dalla forma contrattuale instaurata (subordinati e autonomi) e indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo contributivo verso il FPLS considerato che, in base al decreto, risultano imponibili ai fini assicurativi anche le prestazioni effettuate dagli artisti cosiddetti “marginali” - vale a dire soggetti che non superando per le loro esibizioni una retribuzione annua lorda pari a 5.000 euro sono come noto esonerati dagli obblighi informativi e contributivi verso l’Inps - nonché quelle effettuate da lavoratori autonomi esercenti attività musicali oppure da lavoratori autonomi che espletano attività didattiche (o di formazione) o di promozione.
Nel decreto sono così determinati i soggetti assicuranti tenuti al versamento dei relativi premi assicurativi, individuati nei committenti e nelle imprese presso cui tali lavoratori prestano la loro opera.
Per la definizione del premio assicurativo ovviamente ci si baserà sul tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe INAIL in vigore, rimanendo ferme le prassi di inquadramento nella gestione “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e la regola per cui si deve prendere a riferimento come base imponibile l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, rispettando il minimo giornaliero in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. (fissato per il 2022 in euro 49,91).
Dal punto di vista operativo, in sede di prima applicazione, i soggetti assicuranti che non siano titolari di posizioni assicurative attive all’INAIL e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione (attribuzione Pat) all’INAIL con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
Quei datori di lavoro già iscritti e titolari di codici ditta, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano, entro il medesimo termine, la denuncia di variazione indicando allo stesso modo i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
Infine per tutti i datori di lavoro e committenti, compresi quei soggetti assicuranti che già si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, il versamento dei premi assicurativi dovuti per l’anno 2022 avviene mediante l'autoliquidazione 2022/2023 da presentare entro il 28 febbraio 2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni gli imponibili lordi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi (unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa, se presenti).
Nell’evidenziare che, per finalità di verifica e controllo, l’INAIL sarà autorizzato a trattare i dati personali anagrafici e contributivi dei soggetti iscritti al FLPS con uno scambio di dati tra l’Istituto e l’INPS, si rinvia al decreto allegato per ulteriori approfondimenti, rimanendo comunque a disposizione per ogni eventuale necessità.