Con diverse risposte ad interpello rese
dall’Agenzia delle entrate sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla
possibilità o alle condizioni per l’applicazione del
superbonus alle cooperative sociali.
In merito, con specifico riferimento ad
alcuni passaggi interpretativi ed applicativi della disciplina vigente, lo
scenario attuale risulta estremamente complesso. Pertanto, si riassume di
seguito il perimetro attuale, con la consapevolezza che sarà necessario continuare
nei prossimi giorni le interlocuzioni politiche ed istituzionali finalizzate a
garantire le migliori soluzioni nell’interesse delle cooperative.
Ciò premesso, riguardo alle risposte
fornite dall’Agenzia, da un lato, si registra una interpretazione positiva con riferimento agli interpelli n.907-335/2021 e n.239/2021 (in
allegato 1 e 2), riferiti, il primo ad una ipotesi di immobile detenuto in detenzione
a titolo di comodato gratuito e, il secondo, più in generale, al riconoscimento
del diritto a cooperative sociali con reddito d’impresa.
La risposta all’interpello n.253, invece, pur riconoscendo in termini
generali ed astratti il diritto delle cooperative sociali al superbonus, lo
subordina a criteri specifici - tali, come ad esempio la percentuale totale
delle retribuzioni necessariamente inferiore al 50% dei costi complessivi - da
renderlo, di fatto al momento, inapplicabile per gran parte delle cooperative.
La posizione assunta dall’Agenzia
presenta, quindi, forti profili di criticità, poiché limita in modo sostanziale
la possibilità di accesso al beneficio per le cooperative sociali ricadenti
nell’ambito delle esenzioni riconosciute dall’articolo
11 del D.P.R. 601/1973.
Pertanto, insieme a Confcooperative
Federsolidarietà, con la quale sono state condivise l’analisi e le possibili
soluzioni, verrà sollecitato un intervento correttivo della posizione espressa
dall’Agenzia, in sede amministrativa e, contestualmente, un intervento
integrativo della normativa vigente, con l’obiettivo di eliminare dubbi
interpretativi e applicativi, il rischio di eventuali ulteriori pronunce
restrittive e di prevenire contenziosi per le cooperative sociali che hanno già
effettuato interventi perché precedentemente legittimati alla fruibilità della
misura. A tal fine stiamo avviando numerose interlocuzioni istituzionali sia di
carattere politico che tecnico con MEF, MiTE, Min Lavoro.
Ciò chiarito, nel ricordare come nella
Circolare 30/E dell’Agenzia delle entrate (risposta 2.1.1) risulti precisato
che tra i soggetti richiamati dall’art. 119 comma 9, lett. d)-bis del decreto
legge n.34 del 2020 rientrano anche le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 460/1997 e quindi le cooperative sociali (che sono Onlus di diritto),
riteniamo utile riportare in sintesi il contenuto delle risposte recentemente fornite
dall’Agenzia.
-
Interpello n. 907-335/2021 - ipotesi di immobile in comodato – esito
positivo
Con la risposta all’interpello indicato, l’Agenzia
delle entrate ha confermato la possibilità per le cooperative sociali di
usufruire dell’agevolazione superbonus 110 anche con riferimento ad interventi
effettuati su immobili detenuti in comodato d’uso ed usati per finalità
istituzionali.
Sulla fattispecie, la Direzione ha chiarito come “con
riguardo al caso di specie, il comma 9, lett. d-bis) di detto articolo
prevede che "le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano
agli interventi effettuati (...) dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383".
Nella risposta è quindi richiamata la Guida Superbonus
dell'Agenzia delle Entrate (febbraio 2021) che ha chiarito che "la
detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto
dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al
momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo
proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto,
uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un
contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile".
L’Agenzia conclude l’analisi prevedendo che, nel
rispetto di quanto sopra ricordato ed in presenza di tutte le ulteriori
condizioni e degli adempimenti previsti dalla disciplina in questione, la
cooperativa istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione
ai lavori rientranti nella normativa di cui all'art.119 del DL. n.34 del 2020.
-
Interpello n. 239/2021 – cooperativa sociale con reddito d’impresa – esito
positivo
Nel caso oggetto dell’interpello in esame, il Consorzio
Istante (che gestisce diverse attività assistenziali e di riabilitazione con
appalto della U.L.S.S.), ha formulato il
quesito, sostenendo di avere diritto
alle agevolazioni superbonus 110 in quanto "la normativa in oggetto
richiede soltanto un requisito soggettivo: la qualità (...) di organizzazione
non lucrative di utilità sociale, ed un requisito oggettivo: la natura
abitativa degli immobili", prescindendo, quindi, dalla natura del
reddito conseguito dall'organizzazione, come reddito di impresa.
Con riferimento ai
soggetti ammessi al Superbonus, la risposta fornita dall’Agenzia chiarisce che con
il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene
stabilito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi
effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle
organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte
nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Per detti
soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna di limitazione
espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili,
indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui
al citato comma 15-bis dell'articolo 119, e dalla destinazione dell'immobile
oggetto degli interventi medesimi. Come chiarito dalla circolare 30/E del 2020,
non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo
119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due
unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Nel caso di specie,
considerato che tra i soggetti ammessi al Superbonus, rientrano, ai sensi del
comma 9, lettera d-bis) dell'articolo
119 del decreto Rilancio, le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e che l'Istante
è una cooperativa iscritta nella "sezione cooperazione sociale" del
registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del
predetto articolo 10 - c.d. ONLUS di diritto – l’Agenzia ha
riconosciuto che la stessa rientra tra i
soggetti beneficiari del Superbonus.
3.
Interpello n. 253/2021 – cooperative sociali che beneficiano del regime
di cui all’articolo 11 del d.p.r. n.601/1973 – esito parzialmente positivo e
parzialmente negativo
Con la riposta ad interpello del 15 aprile 2021,
n.253/E, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in
merito all’applicazione del superbonus 110 (artt.119-121 del decreto- legge n.
34 del 2020), adottando una interpretazione particolarmente restrittiva della
disciplina vigente con riferimento alle cooperative sociali ricadenti nella fattispecie
di cui all’articolo 11 del d.p.r. n.601/1973.
In particolare, nel caso oggetto di interpello,
l’Agenzia ha individuato un diverso regime con riferimento alle seguenti due
ipotesi:
-
Cooperativa sociale che corrisponda retribuzioni per
un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di
tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie,
rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al
citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973: tale
cooperativa non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione
per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione”.
-
Cooperativa
sociale di produzione e lavoro che usufruisce
parzialmente dell’art. 11 del
D.p.r. 601/73, ovvero non ne usufruisca affatto
(si tratta delle cooperative sociali che hanno un ammontare delle retribuzioni
inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi):
tale cooperativa può godere del Superbonus 110%.
L’interpretazione adottata - che basa le proprie
conclusioni su quanto riportato nelle Circolari 24 e 30/E del 2020 ed in altri
chiarimenti resi – parte dalla premessa che “il Superbonus non spetta ai
soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono
esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito”.
A margine delle considerazioni tecnico-giuridiche
legate alla mancanza, nelle disposizioni di riferimento, di una espressa
previsione a supporto dell’interpretazione prospettata dall’Agenzia ed a
valutazioni di natura fiscale con particolare riferimento alla nozione di
reddito imponibile (rispetto alle quali si potrebbe arrivare ad argomentare in
modo completamente diverso rispetto alla risposta fornita, per pervenire a opposta
soluzione interpretativa), sotto il profilo concreto si rileva come, con
riferimento alle cooperative sociali (ONLUS di diritto e contemplate tra i
beneficiari ai sensi dell’art.119 del citato decreto-legge n.34), l’interpretazione
assunta conduca, sostanzialmente, alla pressoché totale esclusione di tale
categoria del beneficio riconosciutogli per legge.
Si stima, infatti, che circa l’80% delle cooperative
sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l’Agenzia ritiene esclusa
dal beneficio.
Sotto tale profilo, impedire l’accesso alle
cooperative sociali che ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 11,
D.P.R. 601/1973 citato è in evidente contrasto non solo con la volontà del
legislatore, ma anche con altre precedenti risposte fornite, dovendo
considerare, da un lato l’espresso inserimento nell’elenco dei beneficiari e,
dall’altro lato, i chiarimenti resi dalla stessa Agenzia delle entrate che, nelle
sue stesse circolari sopra citate, con riferimento alle Onlus, ha adottato una
interpretazione estensiva, precisando che per tali soggetti il beneficio spetta
per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria
catastale e senza applicazione delle limitazioni relative al numero massimo di
immobili previste per le persone fisiche di cui al comma 10 del art.119, del
decreto legge n.34 del 2020.
Si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia ed alla Federazione di settore Federsolidarietà (federsolidarieta@confcooperative.it).