Circolari

Circ. n. 18/2021

Applicazione del superbonus alle cooperative sociali – interpelli dell’Agenzia delle entrate

Con diverse risposte ad interpello rese dall’Agenzia delle entrate sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla possibilità o alle condizioni per l’applicazione del superbonus alle cooperative sociali.

In merito, con specifico riferimento ad alcuni passaggi interpretativi ed applicativi della disciplina vigente, lo scenario attuale risulta estremamente complesso. Pertanto, si riassume di seguito il perimetro attuale, con la consapevolezza che sarà necessario continuare nei prossimi giorni le interlocuzioni politiche ed istituzionali finalizzate a garantire le migliori soluzioni nell’interesse delle cooperative.  

Ciò premesso, riguardo alle risposte fornite dall’Agenzia, da un lato, si registra una interpretazione positiva con riferimento agli interpelli n.907-335/2021 e n.239/2021 (in allegato 1 e 2), riferiti, il primo ad una ipotesi di immobile detenuto in detenzione a titolo di comodato gratuito e, il secondo, più in generale, al riconoscimento del diritto a cooperative sociali con reddito d’impresa.

La risposta all’interpello n.253, invece, pur riconoscendo in termini generali ed astratti il diritto delle cooperative sociali al superbonus, lo subordina a criteri specifici - tali, come ad esempio la percentuale totale delle retribuzioni necessariamente inferiore al 50% dei costi complessivi - da renderlo, di fatto al momento, inapplicabile per gran parte delle cooperative.

La posizione assunta dall’Agenzia presenta, quindi, forti profili di criticità, poiché limita in modo sostanziale la possibilità di accesso al beneficio per le cooperative sociali ricadenti nell’ambito delle esenzioni riconosciute dall’articolo 11 del D.P.R. 601/1973.

Pertanto, insieme a Confcooperative Federsolidarietà, con la quale sono state condivise l’analisi e le possibili soluzioni, verrà sollecitato un intervento correttivo della posizione espressa dall’Agenzia, in sede amministrativa e, contestualmente, un intervento integrativo della normativa vigente, con l’obiettivo di eliminare dubbi interpretativi e applicativi, il rischio di eventuali ulteriori pronunce restrittive e di prevenire contenziosi per le cooperative sociali che hanno già effettuato interventi perché precedentemente legittimati alla fruibilità della misura. A tal fine stiamo avviando numerose interlocuzioni istituzionali sia di carattere politico che tecnico con MEF, MiTE, Min Lavoro.

Ciò chiarito, nel ricordare come nella Circolare 30/E dell’Agenzia delle entrate (risposta 2.1.1) risulti precisato che tra i soggetti richiamati dall’art. 119 comma 9, lett. d)-bis del decreto legge n.34 del 2020 rientrano anche le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997 e quindi le cooperative sociali (che sono Onlus di diritto), riteniamo utile riportare in sintesi il contenuto delle risposte recentemente fornite dall’Agenzia.

 

  1. Interpello n. 907-335/2021 - ipotesi di immobile in comodato – esito positivo

    Con la risposta all’interpello indicato, l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità per le cooperative sociali di usufruire dell’agevolazione superbonus 110 anche con riferimento ad interventi effettuati su immobili detenuti in comodato d’uso ed usati per finalità istituzionali.

    Sulla fattispecie, la Direzione ha chiarito come “con riguardo al caso di specie, il comma 9, lett. d-bis) di detto articolo prevede che "le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati (...) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".

    Nella risposta è quindi richiamata la Guida Superbonus dell'Agenzia delle Entrate (febbraio 2021) che ha chiarito che "la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile".

    L’Agenzia conclude l’analisi prevedendo che, nel rispetto di quanto sopra ricordato ed in presenza di tutte le ulteriori condizioni e degli adempimenti previsti dalla disciplina in questione, la cooperativa istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione ai lavori rientranti nella normativa di cui all'art.119 del DL. n.34 del 2020.

     

  2. Interpello n. 239/2021 – cooperativa sociale con reddito d’impresa – esito positivo

Nel caso oggetto dell’interpello in esame, il Consorzio Istante (che gestisce diverse attività assistenziali e di riabilitazione con appalto della U.L.S.S.),  ha formulato il quesito, sostenendo  di avere diritto alle agevolazioni superbonus 110 in quanto "la normativa in oggetto richiede soltanto un requisito soggettivo: la qualità (...) di organizzazione non lucrative di utilità sociale, ed un requisito oggettivo: la natura abitativa degli immobili", prescindendo, quindi, dalla natura del reddito conseguito dall'organizzazione, come reddito di impresa.

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la risposta fornita dall’Agenzia chiarisce che con il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna di limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al citato comma 15-bis dell'articolo 119, e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi. Come chiarito dalla circolare 30/E del 2020, non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Nel caso di specie, considerato che tra i soggetti ammessi al Superbonus, rientrano, ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e che l'Istante è una cooperativa iscritta nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 - c.d. ONLUS di diritto – l’Agenzia ha riconosciuto che la stessa rientra tra i soggetti beneficiari del Superbonus.

 

3.  Interpello n. 253/2021 – cooperative sociali che beneficiano del regime di cui all’articolo 11 del d.p.r. n.601/1973 – esito parzialmente positivo e parzialmente negativo

Con la riposta ad interpello del 15 aprile 2021, n.253/E, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus 110 (artt.119-121 del decreto- legge n. 34 del 2020), adottando una interpretazione particolarmente restrittiva della disciplina vigente con riferimento alle cooperative sociali ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 11 del d.p.r. n.601/1973.

In particolare, nel caso oggetto di interpello, l’Agenzia ha individuato un diverso regime con riferimento alle seguenti due ipotesi:

  1. Cooperativa sociale che corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973: tale cooperativa non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione”.  

  2. Cooperativa sociale di produzione e lavoro che usufruisce parzialmente dell’art. 11 del D.p.r. 601/73, ovvero non ne usufruisca affatto (si tratta delle cooperative sociali che hanno un ammontare delle retribuzioni inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi): tale cooperativa può godere del Superbonus 110%.

L’interpretazione adottata - che basa le proprie conclusioni su quanto riportato nelle Circolari 24 e 30/E del 2020 ed in altri chiarimenti resi – parte dalla premessa che “il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.

A margine delle considerazioni tecnico-giuridiche legate alla mancanza, nelle disposizioni di riferimento, di una espressa previsione a supporto dell’interpretazione prospettata dall’Agenzia ed a valutazioni di natura fiscale con particolare riferimento alla nozione di reddito imponibile (rispetto alle quali si potrebbe arrivare ad argomentare in modo completamente diverso rispetto alla risposta fornita, per pervenire a opposta soluzione interpretativa), sotto il profilo concreto si rileva come, con riferimento alle cooperative sociali (ONLUS di diritto e contemplate tra i beneficiari ai sensi dell’art.119 del citato decreto-legge n.34), l’interpretazione assunta conduca, sostanzialmente, alla pressoché totale esclusione di tale categoria del beneficio riconosciutogli per legge.

Si stima, infatti, che circa l’80% delle cooperative sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l’Agenzia ritiene esclusa dal beneficio.

Sotto tale profilo, impedire l’accesso alle cooperative sociali che ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 11, D.P.R. 601/1973 citato è in evidente contrasto non solo con la volontà del legislatore, ma anche con altre precedenti risposte fornite, dovendo considerare, da un lato l’espresso inserimento nell’elenco dei beneficiari e, dall’altro lato, i chiarimenti resi dalla stessa Agenzia delle entrate che, nelle sue stesse circolari sopra citate, con riferimento alle Onlus, ha adottato una interpretazione estensiva, precisando che per tali soggetti il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e senza applicazione delle limitazioni relative al numero massimo di immobili previste per le persone fisiche di cui al comma 10 del art.119, del decreto legge n.34 del 2020.

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia ed alla Federazione di settore Federsolidarietà (federsolidarieta@confcooperative.it).