Circolari

Circ. n. 18/2020

Messaggi INPS del 20 marzo 2020 n. 1281 congedi parentali, permessi, baby-sitting n. 1286 NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola n. 1287 CIGO, FIS, CASSE IN DEROGA n. 1288 lavoro autonomo, parasub. e subordinato

Facendo seguito alla nostra circolare di qualche giorno fa a commento del D.L. 18-2020 (“CURA ITALIA”), segnaliamo che l’INPS ieri sera ha emanato 4 distinti messaggi con le prime istruzioni esplicative relative ai principali istituti in materia di lavoro disciplinati dal provvedimento in oggetto.

L’INPS premette che le attese circolari applicative saranno fornite solo dopo aver raccolto il parere favorevole del Ministero del Lavoro.

Nel frattempo per ciascun tema (messaggio) hanno elaborato una sintetica scheda illustrativa:

v Congedi parentali, permessi legge 104/92, bonus baby-sitting (n. 1281);

v Proroga termini domande NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola (n. 1286);

v Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario (FIS) e Cassa integrazione in deroga (n. 1287);

v Indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati (Msg. n. 1288).

Dopo aver sottolineato che, in generale, per tutte le indennità le modalità per le domande saranno rese disponibili entro la fine del mese di marzo, commentiamo il capitolo degli AMMORTIZZATORI SOCIALI di maggior interesse per le nostre cooperative.

A questo proposito, la scheda illustrativa risulta particolarmente utile contenendo alcune conferme su meccanismi applicativi già da noi ipotizzati nei giorni scorsi:

-        PER CIGO E FIS IL TRATTAMENTO POTRÀ ESSERE PAGATO DIRETTAMENTE DALL’INPS DIETRO RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO SENZA DOVER DOCUMENTARE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE;

-        la richiesta per l’assegno ordinario FIS sarà accolta solo in presenza del preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, anche se sottoscritto in data successiva alla domanda.

In realtà su questo punto la scheda è discordante con il testo normativo che prescrive un meccanismo di d’informazione, consultazione ed esame congiunto con organizzazioni sindacali da gestirsi anche in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva;

-        è sempre possibile annullare un trattamento CIGO/FIS già richiesto o in corso presentando una nuova domanda con la causale COVID che prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita;

-        le aziende che hanno in corso un trattamento di CIGS ma che in ragione del settore di appartenenza non possono sospenderlo per accedere alle integrazioni salariali ordinarie perché per loro non praticabili, possono comunque richiedere in luogo della CIGO la CIG in DEROGA (ad esempio imprese del commercio con oltre 50 dipendenti);

-        negli 11 Comuni della originaria zona rossa e nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per le quali già il D.L. 9/2018 (rispettivamente art. 15 e 17) aveva previsto un trattamento di cassa integrazione in deroga fino ad un mese, la CIG in deroga potrebbe risultare praticabile anche in maniera cumulata e quindi fino a oltre un periodo di 3 mesi (1 mese + le 9 settimane di durata massima previste dall’art. 22 del D.L. 18/2020).

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Rinviando alla documentazione allegata per ulteriori dettagli e un approfondimento sugli altri temi, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.