Circolari

Circ. n. 18/2019

Sentenza Tribunale Ravenna n. 186 del 20 giugno 2019 Agevolazioni contributive per cooperative/consorzi di cui alla legge 240/1984 in relazione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci conferitori in zone montane o svantaggiate.

Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 9 del 1 aprile 2019 – prot. 1538 – di commento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 49 sulle agevolazioni contributive di cui all’oggetto, per segnalare un’interessante pronuncia del Tribunale di Ravenna sul medesimo filone.

Il giudice di prime cure conferma e consolida la legittima fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art. 9 della legge 67/1988 per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate, anche alle cooperative e ai consorzi agricoli di cui alla legge 240/1984 che, pur non operandovi, trasformano il prodotto coltivato o allevato dai soci in dette aree.

Inoltre, è chiarito che tali agevolazioni contributive valgono anche in relazione al prodotto conferito dai soci scaturente dal contratto di soccida, che spesso l’INPS confonde con la vendita, ignorando totalmente il rapporto contrattuale associativo di cui agli articoli 2170 e 2171 del Codice Civile.

Infine, dalla motivazione sembra confermata la prescrizione ordinaria decennale stabilita dall’art. 2946 c.c. per la fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ciò in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6816/1991 e n. 4170/1996) che ha ricondotto - nel tempo - la situazione conseguente all’indebito versamento di contributi non dovuti per effetto di sgravi contributivi, alle disposizioni civilistiche della prescrizione ordinaria sopra richiamate.