Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 9
del 1 aprile 2019 – prot. 1538 – di commento della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 49 sulle agevolazioni contributive di cui all’oggetto, per
segnalare un’interessante pronuncia del Tribunale di Ravenna sul medesimo
filone.
Il giudice di prime cure conferma e consolida
la legittima fruizione delle agevolazioni contributive
previste dall’art. 9 della legge 67/1988 per i lavoratori agricoli delle zone
di montagna o svantaggiate, anche alle
cooperative e ai consorzi agricoli di cui alla legge 240/1984 che, pur non
operandovi, trasformano il prodotto coltivato o allevato dai soci in dette
aree.
Inoltre, è chiarito che tali agevolazioni
contributive valgono anche in relazione al prodotto
conferito dai soci scaturente dal contratto di soccida, che spesso l’INPS confonde con la vendita, ignorando
totalmente il rapporto contrattuale associativo di cui agli articoli 2170 e
2171 del Codice Civile.
Infine, dalla motivazione sembra confermata
la prescrizione ordinaria decennale
stabilita dall’art. 2946 c.c. per la fattispecie di indebito oggettivo ex art.
2033 c.c. Ciò in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.
civ. Sez. Lavoro n. 6816/1991 e n. 4170/1996) che ha ricondotto - nel tempo -
la situazione conseguente all’indebito versamento di contributi non dovuti per
effetto di sgravi contributivi, alle disposizioni civilistiche della
prescrizione ordinaria sopra richiamate.