E’ stato appena pubblicato sul sito dell’INAIL il c.d.
modello OT 24 valido per il prossimo anno ai fini dell’applicazione della
riduzione delle tariffe per oscillazione, a seguito di interventi migliorativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati dai datori di lavoro nel
corso del 2018.
Le imprese interessate potranno presentarlo
con le solite modalità entro il 28 febbraio 2019.
Il nuovo modello ricalca sostanzialmente quello già in uso l’anno scorso, salvo
parziali aggiustamenti che non alterano il suo impianto (ad esempio con alcuni
adeguamenti rispetto a nuovi standard di certificazione UNI-ISO entrati a
regime).
Tra le modifiche
sottolineiamo, come novità degne di nota, quelle
relative alle voci A10/B11 attuazione
di INTERVENTI PER CONTRASTARE LE
MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO che attribuisce comunque
validamente punteggio (40 punti) anche
in assenza di uno specifico accordo a livello nazionale, purché quanto realizzato sia portato avanti
nel solco dell’accordo quadro europeo sottoscritto su questa materia il 26
aprile 2007.
Come abbiamo visto negli ultimi anni, si tratta di un
tema che ha ormai attirato su di sé anche l’attenzione del legislatore (Jobs
Act) e che giustamente entra a far parte del novero di interventi migliorativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall’INAIL.
D’ora in poi, anche
le nostre imprese associate potranno liberamente praticare questa voce di
intervento a fronte dell’attuazione da parte loro di:
-
progetti formativi o informativi di
sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di
lavoro;
-
gestione di ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
-
assistenza, psicologica e legale a
coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.
In generale, ci preme ricordare che l’oscillazione del
tasso medio di prevenzione si traduce in una riduzione delle tariffe INAIL per
quei datori di lavoro con almeno 2 anni di attività che abbiano innalzato il
livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla
legge attraverso appunto interventi migliorativi realizzati nell’anno solare
precedente a quello di presentazione della domanda.
Riportiamo qui di seguito le aliquote percentuali di
riduzione, distinte come noto per fasce dimensionali/occupazionali, così come
previste dall’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, modificato da ultimo nel 2015(1):
Lavoratori - anno
|
Riduzione
|
Fino a 10
|
28%
|
Da 11 a 50
|
18%
|
Da 51 a 200
|
10%
|
Oltre 200
|
5%
|
Infine, la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando
solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa
impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso
anno.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al modello e ad
una specifica guida alla compilazione
elaborata dall’Istituto, entrambi disponibili in allegato.
(1)
Nostra circolare n. 27 del 18 maggio 2015 - prot. n. 2546.