Circolari

Circ. n. 18/2018

INAIL Riduzione tariffe per oscillazione (OT-24) a seguito di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 24 MAT condotti dalle imprese nel 2018NUOVO MODELLO PER L’ANNO 2019

E’ stato appena pubblicato sul sito dell’INAIL il c.d. modello OT 24 valido per il prossimo anno ai fini dell’applicazione della riduzione delle tariffe per oscillazione, a seguito di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati dai datori di lavoro nel corso del 2018.

Le imprese interessate potranno presentarlo con le solite modalità entro il 28 febbraio 2019.

 Il nuovo modello ricalca sostanzialmente quello già in uso l’anno scorso, salvo parziali aggiustamenti che non alterano il suo impianto (ad esempio con alcuni adeguamenti rispetto a nuovi standard di certificazione UNI-ISO entrati a regime).

Tra le modifiche sottolineiamo, come novità degne di nota, quelle relative alle voci A10/B11 attuazione di INTERVENTI PER CONTRASTARE LE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO che attribuisce comunque validamente punteggio (40 punti) anche in assenza di uno specifico accordo a livello nazionale, purché quanto realizzato sia portato avanti nel solco dell’accordo quadro europeo sottoscritto su questa materia il 26 aprile 2007.

Come abbiamo visto negli ultimi anni, si tratta di un tema che ha ormai attirato su di sé anche l’attenzione del legislatore (Jobs Act) e che giustamente entra a far parte del novero di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall’INAIL.

D’ora in poi, anche le nostre imprese associate potranno liberamente praticare questa voce di intervento a fronte dell’attuazione da parte loro di:

  • progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro;

  • gestione di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;

  • assistenza, psicologica e legale a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.

In generale, ci preme ricordare che l’oscillazione del tasso medio di prevenzione si traduce in una riduzione delle tariffe INAIL per quei datori di lavoro con almeno 2 anni di attività che abbiano innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso appunto interventi migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Riportiamo qui di seguito le aliquote percentuali di riduzione, distinte come noto per fasce dimensionali/occupazionali, così come previste dall’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, modificato da ultimo nel 2015(1):

 

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

 

Infine, la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al modello e ad una specifica guida alla compilazione elaborata dall’Istituto, entrambi disponibili in allegato.


















(1) Nostra circolare n. 27 del 18 maggio 2015 - prot. n. 2546.

Documenti da scaricare

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