Circolari

Circ. n. 18/2017

Nota Ministero Lavoro prot. 0008926 del 1-06-2017 ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE FIS (4%) PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI.

Il Ministero del lavoro risponde positivamente con la nota in oggetto ad una richiesta specifica posta da Alleanza cooperative a fronte di numerose richieste pervenute dalle cooperative delle zone terremotate. Infatti, il tema posto riguarda la possibilità di non pagare il contributo addizionale del 4% in caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale a seguito di c.d. “eventi oggettivamente non evitabili”.

Come noto, le imprese non coperte ammortizzatori ordinari (CIGO e CIGS) ma che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito del terremoto e che, rientrando nel campo di applicazione del FIS, hanno presentato domanda per l’assegno ordinario di cui all’art. 30 del decreto legislativo 148/2015(1). Si tratta dello strumento riconosciuto ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti e che, in sostanza, risponde alle medesime causali di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Nella risposta, indirizzata per conoscenza anche all’INPS, il Ministero conferma quanto da noi ipotizzato: applicandosi in via generale, e per quanto compatibili, le disposizioni in materia di CIGO anche per l’assegno ordinario erogato dal FIS, si è esonerati dal versamento del contributo addizionale per una fattispecie qualificabile come “evento oggettivamente non evitabile” (come appunto il terremoto).

Infatti, il decreto legislativo 148/2015 (Jobs Act), da un lato, prevede all’art. 13, comma 3, l’esclusione dal versamento del contributo addizionale quando la CIGO è concessa per eventi oggettivamente non evitabili, dall’altro, all’art. 30, comma 1, stabilisce che all’assegno ordinario erogato dal FIS si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria.

Peraltro, il Ministero ripercorrendo la normativa di riferimento richiama ulteriori aspetti per cui, proprio in presenza di tali eventi oggettivamente non evitabili, all’assegno ordinario riconosciuto dal FIS si applicano le stesse disposizioni valide per la CIGO (es. mancata applicazione del requisito di anzianità di 90 giorni richiesto in via generale al lavoratore).

Si rimanda alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti.




(1) Tra le altre, si veda in particolare nostra circolare n. 21 del 19 aprile 2016 – prot. n. 2083.

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