Il
Ministero del lavoro risponde positivamente con la nota in oggetto ad una
richiesta specifica posta da Alleanza cooperative a fronte di numerose
richieste pervenute dalle cooperative delle zone terremotate. Infatti, il tema
posto riguarda la possibilità di non pagare il contributo addizionale del 4% in
caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale a seguito
di c.d. “eventi oggettivamente non evitabili”.
Come
noto, le imprese non coperte ammortizzatori ordinari (CIGO e CIGS) ma che hanno
dovuto sospendere l’attività a seguito del terremoto e che, rientrando nel
campo di applicazione del FIS, hanno presentato domanda per l’assegno ordinario
di cui all’art. 30 del decreto legislativo 148/2015(1). Si tratta dello strumento
riconosciuto ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti e che, in sostanza, risponde
alle medesime causali di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa
previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad
esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle
causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
Nella risposta, indirizzata per
conoscenza anche all’INPS, il Ministero conferma quanto da noi ipotizzato: applicandosi in via generale, e per
quanto compatibili, le disposizioni in materia di CIGO anche per l’assegno
ordinario erogato dal FIS, si è esonerati dal versamento del contributo
addizionale per una fattispecie qualificabile come “evento oggettivamente non
evitabile” (come appunto il terremoto).
Infatti, il decreto legislativo
148/2015 (Jobs Act), da un lato, prevede all’art. 13, comma 3, l’esclusione dal
versamento del contributo addizionale quando la CIGO è concessa per eventi
oggettivamente non evitabili, dall’altro, all’art. 30, comma 1, stabilisce che
all’assegno ordinario erogato dal FIS si applica, per quanto compatibile, la
normativa in materia di cassa integrazione ordinaria.
Peraltro, il Ministero ripercorrendo
la normativa di riferimento richiama ulteriori aspetti per cui, proprio in
presenza di tali eventi oggettivamente non evitabili, all’assegno ordinario riconosciuto
dal FIS si applicano le stesse disposizioni valide per la CIGO (es. mancata
applicazione del requisito di anzianità di 90 giorni richiesto in via generale al
lavoratore).
Si rimanda alla documentazione
allegata per ulteriori approfondimenti.
(1)
Tra
le altre, si veda in particolare nostra circolare n. 21 del 19 aprile 2016 –
prot. n. 2083.