Circolari

Circ. n. 18/2017

LEGGE 6 OTTOBRE 2017, N. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) – cd. LEGGE PER I PICCOLI COMUNI(GU n. 256 del 2 novembre 2017)

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017 la legge 6 ottobre 2017, n. 158 [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/2/17G00171/sg], cd

 

 

LEGGE SUI PICCOLI COMUNI

 

 

Come ha commentato il presidente Gardini, si tratta di una misura di equità, di inclusione, di recupero e di salvaguardia dei nostri territori, del nostro patrimonio artistico e culturale, delle nostre tradizioni, delle nostre eccellenze agroalimentari. Settori che esaltano il ruolo della cooperazione che in tante aree marginali del nostro paese ha già dato vita a cooperative di comunità che erogano servizi primari laddove lo stato non riesce più ad assicurarli. Il nostro impegno sarà quello di declinare al meglio la misura legislativa sui territori” (Comunicato stampa).

 

Anche alla luce di tale raccomandazione e del rilievo che assume l’attuazione della politica di sostegno ai piccoli comuni ai fini della promozione delle cooperative e delle imprese sociali, qui appresso si svolgono le prime comunicazioni e osservazioni sul contenuto del provvedimento, rinviando gli ulteriori approfondimenti a successive comunicazioni di questo e altri dipartimenti e delle federazioni di settore.

 

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  1. La nozione di piccoli comuni

 

Ai fini della legge, per piccoli comuni si intendono:

  1. i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti;

oppure

  1. i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

 

Per poter tuttavia beneficiare dei finanziamenti del neoistituito Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, i piccoli comuni devono altresì rientrare in una delle tipologie tassativamente elencate nella legge, di seguito elencate:

(tipologie per caratteristiche di collocazione)

      1. comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

      2. comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

(tipologie per caratteristiche sociali o demografiche)

  1. comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

  2. comuni caratterizzati da un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

  3. comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo sulla base di specifici parametri (definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;

  4. comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

  5. comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

(tipologie per caratteristiche amministrative)

  1. comuni comprendenti frazioni con le medesime caratteristiche; in tal caso, i finanziamenti disposti sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;

  2. comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali;

  3. comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;

  4. comuni istituiti a seguito di fusione;

  5. comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (art. 1, c. 13, L. 147/2013).

 

Entro il 17 marzo 2018, sentito l’ISTAT, saranno definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle suddette tipologie.

Entro sessanta giorni dall’adozione del suddetto decreto, un DPCM definirà l’elenco dei piccoli comuni rientranti nella categorie svantaggiate. L’elenco verrà aggiornato ogni tre anni. Le regioni possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale e, a tal fine, potranno prevedere ulteriori tipologie e categorie di comuni agevolabili oltre a quelli appena descritti.

 

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  1. Promozione dei servizi essenziali e convenzioni

 

La legge demanda a una pluralità di enti (quali Stato, regioni, città metropolitane, province o aree vaste, unioni di comuni, comuni, anche in forma associata, unioni di comuni montani, ed enti parco) la promozione della qualità e l’efficienza dei servizi essenziali nei piccoli comuni.

In particolare, tale promozione dei servizi viene prevista con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. In attuazione della previsione, si prevede la facoltà nei piccoli comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini (in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché di attività di volontariato e associazionismo culturale).

Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni possono stipulare con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d’appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo (vedi art. 15, c. 1, D.L.vo 228/2001, ove è prevista la possibilità da parte delle PA, ivi compresi i consorzi di bonifica, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio).

Le convenzioni possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità, le P.A., in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata (anche cooperativa).

Ad una prima lettura del testo di legge, l’operatività delle suddette disposizioni non è condizionata all’appartenenza dei comuni ad una delle tipologie di particolare svantaggio, essendo sufficiente la qualifica generale di piccolo comune.

 

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  1. Fondo per lo sviluppo e Piano per la riqualificazione dei piccoli comuni

 

È istituito un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità:

  • l’ambiente e i beni culturali;

  • la mitigazione del rischio idrogeologico;

  • la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici;

  • la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;

  • la promozione dello sviluppo economico e sociale;

  • l’insediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo presenta una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

In tale fondo confluiranno anche le risorse del Fondo per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini» (dotato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), che saranno tuttavia destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

Ai fini dell’utilizzo delle suddette risorse, saranno poi predisposti:

  • un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (da adottarsi entro il 16 maggio 2018, con DPCM);

  • un Elenco di interventi prioritari.

Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

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  1. Altre misure di favore

 

[Recupero e riqualificazione dei centri storici]. I piccoli comuni potranno individuare, all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale. Per la realizzazione degli interventi i comuni possono anche, ma non necessariamente avvalersi del neoistituito Fondo per i piccoli comuni.

[Promozione di alberghi diffusi]. I comuni rientranti nelle tipologie di svantaggio potranno altresì realizzare alberghi diffusi, avvalendosi delle risorse del citato Fondo. La definizione di “albergo diffuso” è demandata alle regioni.

[Contrasto dell’abbandono di immobili, case cantoniere, stazioni ferroviarie inutilizzate; salvaguardia e recupero dei beni degli enti ecclesiastici]. Anche avvalendosi delle risorse del Fondo, i piccoli comuni possono:

  • adottare misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l’abbandono di terreni e di edifici;

  • acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario (a tal proposito il Ministero dei beni e culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato S.p.A. ovvero con le aziende di trasporto regionale in caso di ferrovie regionali, e previo accordo con Regioni ed Enti locali interessati, promuove la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica);

  • stipulare, anche in forma associata, con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

[Banda larga] Le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato (aree per le quali la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65 ha previsto uno stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro).

[E-Government e innovazione tecnologica] I progetti informatici riguardanti i piccoli Comuni (conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell’Unione europea) avranno la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. Inoltre, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dovrà dare priorità ai piccoli Comuni, anche in forma associata, nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica.

[Pagamenti] I piccoli comuni avranno altresì la facoltà di stipulare apposite convenzioni, d’intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane S.p.A., affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale.

[Politiche di sviluppo] I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani hanno l’obbligo di svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico (comprese quelle riguardanti l’impiego delle risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea). A tal fine, tuttavia, non potranno costituire nuovi soggetti o strutture comunque denominate.

[Promozione cinematografica] è infine stabilito che ogni anno il Ministero del turismo, d’intesa con l’ANCI e le regioni, predispone iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni.

[Piano per l’istruzione] La Presidenza del Consiglio dei ministri, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, predisporrà il Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane. Il Piano farà riferimento al collegamento dei plessi scolastici, all’informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative.

[Piano per i trasporti] Nell’ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP), di cui all’articolo 201 del codice degli appalti, saranno individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati.

[Prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile] I piccoli comuni, nell’ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni:

  • destineranno specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta (ai sensi del d.m. 20 novembre 2007);

  • riserveranno prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta.

  • Infine, è stabilito che gli esercizi della grande distribuzione commerciale potranno:

  • destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all’acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile;

  • dedicare a tali prodotti uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

 

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