In merito agli ammortizzatori sociali in
deroga per il 2016 segnaliamo sia un riepilogo
della disciplina elaborato dall’INPS (circolare n.56 del 29 marzo
2016) sia una prima ripartizione territoriale
delle risorse per un ammontare complessivo di 200 MILIONI (decreto
Lavoro-MEF del 23 marzo 2016 oggi pubblicato sul loro sito).
Rispetto alle risorse destinate alle Regioni si rimanda al decreto allegato per un dettaglio della
ripartizione, evidenziando che nello stesso viene anche specificata la
quota del budget pari al 5% che può
essere spesa per concedere gli ammortizzatori in deroga (sia CIG che mobilità)
senza l’applicazione dei nuovi criteri più stringenti introdotti, come noto,
nel 2014.
Più complesso il quadro normativo da
applicare riassunto dall’INPS, frutto
sia delle novità normative introdotte con il Jobs Act e con la legge di
stabilità 2016, sia dei recenti orientamenti emanati dal Ministero del Lavoro.
Su
questo non emergono tuttavia particolari novità, visto che le istruzioni INPS
ricalcano fedelmente quanto già da noi commentato con diverse nostre precedenti
circolari. (1)
Cogliamo l’occasione per ricordare come
si sia di fronte ad un panorama normativo e attuativo piuttosto articolato, ma che tale complessità dipende dal fatto
che IL 2016 RAPPRESENTA L’ULTIMO ANNO di esistenza degli ammortizzatori in
deroga e, quindi, anno di transizione verso il nuovo sistema (CIGO, CIGS e
fondi di solidarietà) così come riformulato dal Dlgs. n. 148/2015.
Gli
unici aspetti non noti sono alcune istruzioni di natura strettamente
procedurale per le sedi territoriali dell’Istituto in termini di corretto utilizzo
dei codici di intervento, controlli da effettuare e fattispecie ammesse per
l’impiego nell’anno successivo di risorse non utilizzate nell’anno precedente (par.
4, 5 e 6).
Tra gli elementi degni di nota segnaliamo:
-
l’applicazione agli ammortizzatori sociali in deroga
delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali in generale introdotte in
attuazione del Jobs Act dal decreto legislativo 148/2015, fatto salvo quanto
espressamente e diversamente specificato dalla disciplina speciale contenuta
nel Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014;
-
la possibilità per tutte
le imprese prive degli ammortizzatori ordinari e che rientrano nel campo di
applicazione del FIS di richiedere e fruire ancora per il 2016 degli
ammortizzatori in deroga, nonostante la recente attivazione del Fondo di
Integrazione Salariale, tuttavia operativo per ora solo per le realtà con più
di 15 dipendenti;
-
le novità apportate
con la legge di stabilità 2016 così riassumibili:
-
il rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali deroga nel 2016 pari a 250 milioni (con specifica riserva di 18
milioni – seppur non richiamata dall’INPS - per la CIG in deroga nel settore
della pesca);
-
un tetto di fruizione annua della CIG in deroga per il
2016 pari a 3 mesi -
nel 2015 erano 5 – ovviamente riferito
alla medesima unità produttiva (concetto su cui l’INPS si sofferma
particolarmente);
-
la fruizione della mobilità in deroga solo da parte di soggetti che non ne abbiano già beneficiato per 3 anni, anche non
continuativi, fino ad un massimo di 4 mesi (6 per i residenti nel Mezzogiorno)
e comunque sempre fino a un periodo massimo di 3 anni e 4 mesi.
(1) In particolare nostre circolare n. 8 e n. 11,
rispettivamente del 5 e del 12 febbraio 2016 (prot. n. 604 e n. 877).