È stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, il testo del decreto legge in oggetto
coordinato con la legge di conversione (all.)
Il provvedimento in oggetto detta una
serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale
civile, nonché di natura organizzativa.
Si compone di 24 articoli, suddivisi in
cinque Titoli.
Stante la generalità dei temi e delle
questioni affrontate, si procede ad una sua sommaria ricognizione, rinviando
per gli eventuali approfondimenti a successive comunicazioni di questo
Dipartimento.
*
1. Disposizioni
in materia di procedure concorsuali
Fra le norme in materia di procedure concorsuali (Titolo I, articoli 1-11) le più
significative concernono la modifica della disciplina del concordato preventivo.
In particolare:
-
viene anzitutto riformata la disciplina della proposta di concordato che, fra le
altre cose, dovrà soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari,
nonché indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore;
-
inoltre, al fine di facilitare il reperimento di risorse
finanziarie da parte dell’impresa in crisi, la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili
potrà essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano
relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato e
della relativa documentazione;
-
è poi prevista la possibilità di presentare le cd offerte
concorrenti: offerte alternative rispetto al piano di concordato per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Nel
dettaglio, la norma stabilisce che, quando il piano di concordato comprende l’offerta
da parte di un soggetto determinato di trasferimento oneroso in suo favore dell’azienda,
di un suo ramo e di beni specifici, si avvii un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione
dei creditori concordatari e che contempli la possibilità di offerte
concorrenti;
-
è inoltre resa possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato
alternative a quella presentata dall’impresa all’assemblea dei
creditori. Segnatamente, la riforma consente a uno o più creditori, che rappresentino
almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta concorrente di
concordato preventivo e il relativo piano. In ogni caso, tale proposta non
potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura
comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti
chirografari (il 30% in caso di concordato con continuità aziendale);
-
anche alla luce di tali modifiche, è stato allungato da 6 a
9 mesi il termine concesso per l’omologazione del concordato preventivo;
-
si interviene in ultimo sugli effetti
dei contratti in esecuzione (cd contratti
pendenti) in cui è parte l’impresa che ha chiesto il concordato
preventivo, al fine di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla
possibilità per il debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il
protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato (v.
art. 8).
Tra le altre misure in materia di
procedure di concorsuali si segnalano:
-
la riforma della disciplina del curatore che, fra le altre
cose, prevede l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Registro
nazionale dove confluiscono, oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori
fallimentari, anche quelli dei commissari e liquidatori giudiziali e
sono annotate le sorti delle procedure concorsuali;
-
la modifica della disciplina dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti dettata dall’articolo 182bis della legge
fallimentare, prevedendosi che l’accordo possa essere concluso se vi aderiscono
creditori “finanziari” (banche e istituti di credito) che rappresentano il 75%
del credito della categoria, fermo restando l’integrale pagamento dei
creditori non finanziari.
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2. Altre
disposizioni
Il decreto detta disposizioni anche in
punto di procedure esecutive (Titolo II, articoli 12-15),
disposizioni fiscali (Titolo
III, articoli 16-17) e amministrazione della giustizia (articoli da 18 a 21-octies).
Anzitutto si introduce nel codice civile
l’articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma
semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato
da atti
dispositivi non onerosi del debitore. In particolare, il titolare
di un credito sorto prima dell’atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo
(atto di pignoramento), potrà procedere ad esecuzione forzata sul bene anche
in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l’inefficacia
di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due
condizioni: che con l’atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un
vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un
bene mobile registrato (i); che il creditore abbia trascritto il pignoramento
entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole (ii). Sia il debitore che il terzo
proprietario potranno proporre opposizione all’azione esecutiva (per assenza
dei presupposti ovvero quando rivendichino la buona fede o la mancata
conoscenza del pregiudizio).
In secondo luogo si procede a numerose
modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel
codice di procedura civile, fra le quali le seguenti:
-
la pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di
espropriazione forzata, oggi affidata all’albo dell’ufficio giudiziario davanti
al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia, in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”;
-
il termine entro il quale il pignoramento perde efficacia,
senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita, è ridotto a 45 giorni (da 90);
-
nell’ambito della procedura di espropriazione
presso terzi, si stabilisce:
-
l’impignorabilità
delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all’importo
dell’assegno sociale aumentato della metà;
-
l’impignorabilità,
in caso di accredito su conto corrente, di qualsiasi somma riconducibile a
rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, nella misura corrispondente al
triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento; se l’accredito
è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti
alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un
quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà);
-
nell’espropriazione
immobiliare, tra le varie cose:
-
viene riscritta
la disposizione sulla determinazione del valore dell’immobile,
che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo
dei più bassi valori catastali), tenendo conto della superficie dell’immobile e
del valore al metro quadro, nonché dei vincoli gravanti sul bene, comprese le
eventuali passività condominiali;
-
il giudice dovrà precisare
l’offerta minima e, nella vendita senza incanto, saranno respinte le
offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito.
In ultimo, quanto alle modifiche in tema
di amministrazione della giustizia si segnala l’intervento sul processo
civile telematico, ove – fra le altre – è stabilito che:
-
nei giudizi civili di
ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati
telematicamente, con specifiche modalità per attestare la conformità all’originale
della copia informatica di un atto analogico;
-
è posticipata all’anno
nuovo l’entrata in vigore del cd processo
amministrativo telematico (originariamente prevista per lo scorso 1°
luglio).
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Si resta a disposizioni per ulteriori
chiarimenti.