Circolari

Circ. n. 18/2015

DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 CON. DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 132 (“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, il testo del decreto legge in oggetto coordinato con la legge di conversione (all.)

Il provvedimento in oggetto detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di natura organizzativa.

 

 

cd. “DECRETO GIUSTIZIA”

 

 

Si compone di 24 articoli, suddivisi in cinque Titoli.

Stante la generalità dei temi e delle questioni affrontate, si procede ad una sua sommaria ricognizione, rinviando per gli eventuali approfondimenti a successive comunicazioni di questo Dipartimento.

 

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1. Disposizioni in materia di procedure concorsuali

 

Fra le norme in materia di procedure concorsuali (Titolo I, articoli 1-11) le più significative concernono la modifica della disciplina del concordato preventivo.

In particolare:

  • viene anzitutto riformata la disciplina della proposta di concordato che, fra le altre cose, dovrà soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari, nonché indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore;

  • inoltre, al fine di facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell’impresa in crisi, la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili potrà essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato e della relativa documentazione;

  • è poi prevista la possibilità di presentare le cd offerte concorrenti: offerte alternative rispetto al piano di concordato per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Nel dettaglio, la norma stabilisce che, quando il piano di concordato comprende l’offerta da parte di un soggetto determinato di trasferimento oneroso in suo favore dell’azienda, di un suo ramo e di beni specifici, si avvii un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari e che contempli la possibilità di offerte concorrenti;

  • è inoltre resa possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall’impresa all’assemblea dei creditori. Segnatamente, la riforma consente a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano. In ogni caso, tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari (il 30% in caso di concordato con continuità aziendale);

  • anche alla luce di tali modifiche, è stato allungato da 6 a 9 mesi il termine concesso per l’omologazione del concordato preventivo;

  • si interviene in ultimo sugli effetti dei contratti in esecuzione (cd contratti pendenti) in cui è parte l’impresa che ha chiesto il concordato preventivo, al fine di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato (v. art. 8).

     

    Tra le altre misure in materia di procedure di concorsuali si segnalano:

  • la riforma della disciplina del curatore che, fra le altre cose, prevede l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Registro nazionale dove confluiscono, oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari e liquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali;

  • la modifica della disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall’articolo 182bis della legge fallimentare, prevedendosi che l’accordo possa essere concluso se vi aderiscono creditori “finanziari” (banche e istituti di credito) che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari.

     

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    2. Altre disposizioni

     

    Il decreto detta disposizioni anche in punto di procedure esecutive (Titolo II, articoli 12-15), disposizioni fiscali (Titolo III, articoli 16-17) e amministrazione della giustizia (articoli da 18 a 21-octies).

     

    Anzitutto si introduce nel codice civile l’articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi non onerosi del debitore. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell’atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento), potrà procedere ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l’inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l’atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato (i); che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole (ii). Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizione all’azione esecutiva (per assenza dei presupposti ovvero quando rivendichino la buona fede o la mancata conoscenza del pregiudizio).

     

    In secondo luogo si procede a numerose modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, fra le quali le seguenti:

  • la pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”;

  • il termine entro il quale il pignoramento perde efficacia, senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita, è ridotto a 45 giorni (da 90);

  • nell’ambito della procedura di espropriazione presso terzi, si stabilisce:

      • l’impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà;

      • l’impignorabilità, in caso di accredito su conto corrente, di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, nella misura corrispondente al triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento; se l’accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà);

  • nell’espropriazione immobiliare, tra le varie cose:

      • viene riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell’immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali), tenendo conto della superficie dell’immobile e del valore al metro quadro, nonché dei vincoli gravanti sul bene, comprese le eventuali passività condominiali;

      • il giudice dovrà precisare l’offerta minima e, nella vendita senza incanto, saranno respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito.

         

        In ultimo, quanto alle modifiche in tema di amministrazione della giustizia si segnala l’intervento sul processo civile telematico, ove – fra le altre – è stabilito che:

  • nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente, con specifiche modalità per attestare la conformità all’originale della copia informatica di un atto analogico;

  • è posticipata all’anno nuovo l’entrata in vigore del cd processo amministrativo telematico (originariamente prevista per lo scorso 1° luglio).

     

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    Si resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti.