Circolari

Circ. n. 18 - 2025

Comunità energetiche – DM 16 maggio 2025 e aggiornamento normativo

mercoledì 16 luglio 2025

E’ stato finalmente pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente, firmato il 16 maggio 2025, che introduce importanti aggiornamenti per l’accesso ai fondi PNRR destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il Decreto, entrato in vigore il 26 giugno 2025, contiene, in particolare, diverse novità con riferimento all’ampliamento della soglia dei beneficiari al sistema degli incentivi previsti per le comunità energetiche ed alcune semplificazioni procedurali.

Le disposizioni introdotte dal decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative del GSE che dovrebbero essere aggiornate a brevissimo.

Le disposizioni del nuovo decreto si aggiungono ad altre norme, già approvate in fase di conversione del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19 (legge 24 aprile 2025, n. 60), relative all’elenco dei possibili soci o membri delle CER ed alle modalità di accesso al sistema incentivante.

Per una completa lettura delle modifiche intervenute, si fornisce di seguito una sintesi delle diverse novità.

 

  1. INCENTIVI PNRR PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
  1. Tempistiche per la richiesta

(RIF. Decreto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 febbraio 2025)

Il decreto ministeriale del 28 febbraio 2025 che proroga dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025 il termine per la presentazione delle richieste.

 

  1. Beneficiari

Il decreto ministeriale 16 maggio 2025 amplia la platea dei soggetti beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021, prima limitata a comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fino a ricomprendere comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo collettivo ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Altra importante modifica riguarda la previsione delle casistiche in cui, in caso di riconoscimento del contributo PNRR, viene decurtato l’incentivo. Sono state infatti modificate le casistiche indicate nell’allegato 1, paragrafo 3 del DM 7 dicembre 2023.

La norma in particolare, prevede, in via generale, che il fattore di riduzione del contributo non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale. In questo elenco, prima delle modifiche introdotte erano comprese le autorità locali (che sono state eliminate), mentre risultano essere state invece aggiunte le persone fisiche.

Pertanto, nel caso in cui l’impianto sia stato finanziato con i fondi PNRR, no trova applicazione il fattore di decurtazione dell’incentivo definito nell’allegato 1 del DM 7 dicembre 2023 con riferimento all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale e persone fisiche.

 

 

 

  1. Procedure

Il decreto MASE 16 maggio 2025 introduce all’articolo 2 del decreto 7 dicembre 2023 la nuova definizione di “data di completamento dei lavori” che si aggiunge a quelle di “data di entrata in esercizio di un impianto” e “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”.

Pertanto ora, all’articolo 2 del citato DM sono definite:

alla lettera c): “Data di entrata in esercizio di un impianto”: data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDI');

alla lettera c-bis): “Data di completamento dei lavori”: data di completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA);

alla lettera d): “Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”: data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del presente decreto;

Con riferimento all’introduzione della nuova definizione, risultano modificate le tempistiche per le richieste dell’incentivo.

In particolare, nella previgente disposizione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 7 dicembre 2023, era prevista la necessità che gli impianti ammessi al contributo entrassero obbligatoriamente in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

A seguito delle modifiche apportate dal DM 16 maggio 2025, gli impianti ammessi al contributo devono:

a) completare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro il 30 giugno 2026;

b) entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

La modifica è funzionale ad evitare che eventuali lunghi tempi necessari per l’allacciamento dell’impianto e la relativa messa in esercizio potessero pregiudicare il buon esito delle procedure per il riconoscimento degli incentivi.

Con riferimento alla revoca del contributo PNRR, è introdotta anche, tra le cause di revoca, la mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione degli incentivi di cui al Titolo II del DM 7 dicembre 2023.

Ulteriore modifica prevista dal nuovo decreto ministeriale riguarda il livello delle possibili anticipazioni richieste. Sulla base della attuale previsione, quindi, il GSE eroga il contributo spettante su espressa richiesta da parte dei beneficiari, con un'anticipazione del contributo che passa dal precedente 10% al 30%.

Le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati, mentre non è più richiesta la documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati.

Rispetto alla previsione che ai fini del riconoscimento dell’incentivo PNRR tutte le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità, risulta specificato con il DM 16 maggio 2025 che fanno eccezione le spese ammissibili elencate nell’Allegato 2 propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori.

 

  1. SOCI O MEMBRI DELLA CER

Le disposizioni sui possibili soci o membri della CER risultano modificate dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2025, n. 60 (In vigore dal 30 aprile 2025).

L’articolo 31 del decreto legislativo 199 del 2021, nel testo modificato, prevede che: 

I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a)  l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b)  la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c)  per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d)  la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

In estrema sintesi, l’elenco dei soggetti che prima erano indicati come i soggetti che potevano avere il potere di controllo, ora è indicato come elenco dei possibili soci o membri.

Con la nuova norma è definitivamente chiarita, anche a seguito delle richieste formulate dalla Confederazione, la possibilità per le associazioni non riconosciute di essere socie o membri della CER e risulta estesa la platea dei possibili soci o membri, includendo anche per le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB), le aziende pubbliche per i servizi alle persone (ASP), i consorzi di bonifica. Viene inoltre specificato che le piccole e medie imprese (PMI), già incluse nel novero dei soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili dal previgente testo della norma, possono anche essere partecipate da enti territoriali.

Per una migliore lettura, si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle modifiche introdotte

Testo vigente dell’articolo 31 del D.Lgs.199/2021

Modificazioni apportate dall’art. 1-bis del D.L. n. 19/2025

Art. 31, comma 1 (Comunità energetiche rinnovabili)

Art. 31, comma 1 (Comunità energetiche rinnovabili)

[…]

[…]

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);

[…]

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater), istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), aziende pubbliche per i servizi alle persone (Asp), consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

[…]

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).

 

  1. ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO E COSTITUZIONE DELLA CER

L’articolo 1-ter, del decreto legge 28 febbraio 2025, n.19, introdotto in sede di conversione, è stato richiesto e sollecitato da Confcooperative, al fine di consentire il riconoscimento degli incentivi previsti per gli impianti annessi alle comunità energetiche rinnovabili (CER) anche nel caso in cui la Comunità energetica sia stata costituita dopo l’entrata in esercizio dell’impianto. L’applicazione della deroga risulta limitata ad impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di adozione (il 7 dicembre 2023) del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cd. decreto CACER) e, comunque, dimostrando che l’impianto era stato progettato e realizzato, sin dall’inizio, con l’obiettivo di essere inserito in una comunità energetica.