Circolari

Circ. n. 17/2022

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE TAGLIA PREZZI [D.L. 17/2022]

Si comunica che è stata pubblicata in G.U. la Legge 27/04/2022, n. 34, recante la conversione del Decreto legge 1° MARZO 2022, N. 17 (all. testo coordinato) con il quale sono state introdotte particolari misure dirette al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri uffici, delle federazioni [si veda ad oggi la Circolare di Confcooperative Habitat, n. 6/2022, Prot. 1818] e di ICN S.p.a..

 

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ART. 6.  Interventi in favore del settore dell’autotrasporto

Al fine di sostenere il comparto dell’autotrasporto, tenuto conto degli effetti economici derivanti dall’incremento considerevole dei prodotti energetici, l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 2, comma 3, D.L. n. 451/98, è ulteriormente incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022[1].

Per le stesse finalità, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 150, L. n. 190/2014, (per interventi in favore del settore dell’autotrasporto secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze), è ulteriormente incrementata, per l’anno 2022, di ulteriori 5 milioni di euro. Tali somme sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per l’anno 2022, di spese non documentate, di cui all’articolo 1, comma 106, L. n. 266/2005.

La disposizione, inoltre, riconosce alle imprese della logistica e del trasporto merci in conto terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, un credito d’imposta per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, per l’acquisto di componenti di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, per la trazione dei mezzi di trasporto, i cui prezzi sono incrementati a causa dell’aumento del costo del metano, necessario per produrre tali componenti.

Il credito in esame, è pari al 15% del costo dell’acquisto del componente ADBlue, al netto dell’IVA.

La disposizione, infine, riconosce alle imprese della logistica e del trasporto merci in conto terzi, con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, un credito d’imposta per l’anno 2022, nella misura del 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi di trasporto, sempre con documentate fatture[2].

Circa le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, per le procedure di concessione, per la documentazione necessaria, le condizioni di concessione e revoca, si rinvia ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

ART. 7. Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

La disposizione incrementa, per l’anno 2022, la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 40 milioni di euro allo scopo di destinare contributi a fondo perduto a vantaggio di associazioni e società sportive dilettantistiche, maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi dell’energia, con particolare riferimento a quelle realtà che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste, i criteri per l’ammissione, le modalità di erogazione, le modalità di controllo, sono stabilite con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

La disposizione, inoltre, prevede che per il sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, con domicilio fiscale  o  sede operativa nel territorio dello Stato e che operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini per i versamenti tributari e contributivi,  (già sospesi fino al 30 aprile 2022, ex articolo 923/lett. a), b), c) e d), L. n. 234/2021 -L. di bilancio 2022), sono prorogati al 31 luglio 2022[3].

I versamenti sospesi, sono effettuati senza sanzioni o interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022;
  • ovvero mediante rateizzazione fino a massimo 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l’ultima rata di dicembre 2022, pari al valore residuo. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi a dicembre 2022 devono avvenire entro il 16 dello stesso mese.

È escluso il rimborso di quanto già versato.

 

ART. 8. Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia

L’articolo in esame:

  • estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese (di cui all’articolo 1 e 1-bis, D.L. n. 23/2020-Decreto Liquidità) anche per comprovate esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. Tali garanzie, pertanto, sono concedibili fino al 30 giugno 2022;
  • interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 sopra citato, prevedendo che fino la 30 giugno 2022, non deve essere corrisposta alcuna commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia[4].

 

ART. 25. Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

La disposizione è diretta a far fronte, nel primo semestre del 2022, agli aumenti eccezionali di alcuni materiali da costruzione in relazione ai contratti in corso di esecuzione.

A tale scopo viene incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2022 la dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi (di cui all’articolo 1-septies, comma 8, D.L. n. 73/2021).

Rispetto ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) procede, entro il 30 settembre 2022, a determinare con proprio decreto, tenuto conto delle elaborazioni ISTAT, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione superiori all’8% e verificatesi nel primo semestre 2022, dei prezzi dei materiali da costruzione più rilevanti.

Per tali materiali si procede a compensazioni in aumento o in diminuzione, nei limiti e secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo in esame[5].

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse all’uopo accantonate per imprevisti del quadro economico di riferimento, fermo restando le somme riguardanti impegni già assunti. Possono essere utilizzate anche somme realizzate da ribassi d’asta, se non è prevista altra destinazione e le somme disponibili derivanti da altri interventi ultimati della stazione appaltante, per cui sono stati eseguiti collaudi e emanati i certificati di regolare esecuzione.

Qualora le risorse delle stazioni appaltanti risultino insufficienti, per i lavori realizzati o affidati, si accede, fino all’importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, alle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, sopra citato.

 

ART. 28-bis. Cooperative edilizie di abitazione

La disposizione in esame, frutto di un emendamento proposto e sostenuto dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, inserisce un nuovo comma all’articolo 13, della Legge n. 59/92 (in materia di società cooperative)[6] aggiornando la definizione delle società cooperative edilizie di abitazione.

In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 13 sopra citato, si definiscono, ai fini della legge n. 59/92 sopra citata, società cooperative edilizie di abitazione, quelle società:

  • che hanno come scopo principale la realizzazione e assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, godimento o locazione;
  • e che possono, altresì, svolgere in via residuale, accessoria o strumentale rispetto all’attività principale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, secondo principi di mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, in favore di soci, loro famigliari o soggetti terzi. Tali attività o servizi devono, beninteso, essere comunque riconducibili all’oggetto sociale principale e all’attività caratteristica delle cooperative edilizie di abitazione.

La definizione sopra introdotta era già parzialmente presente nel Regolamento del Comitato per l’Albo delle cooperative edilizie, di cui al D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2007, emanato in attuazione dell’articolo 13, sopra enunciato, e ne costituisce l’evoluzione e l’aggiornamento al più alto livello delle fonti. In tal modo, si è inteso aggiornare una disciplina in gran parte risalente al R.D. n. 1165 del 1938, per rispondere ai nuovi bisogni connessi all’evoluzione della “domanda abitativa”, ai cambiamenti del tessuto economico e sociale del Paese e ad alcune modifiche disposte dalla legislazione regionale.  Si sottolinea in particolare la possibilità per le cooperative edilizie di rendere – seppur in via accessoria – attività o servizi diversi, ma connessi alla realizzazione e all’assegnazione di alloggi (i) anche a favore di soggetti terzi e dei familiari dei soci (ii). La novella, dunque, consacra a livello normativo, non solo la possibilità di erogare ai soci servizi diversi dalla mera assegnazione degli alloggi, ma anche quella di svolgere queste attività in favore di soggetti terzi, non soci, purché in misura accessoria e residuale rispetto allo scopo principale.

 

ART. 29. Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

La disposizione proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie in società non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti, alla data del 1° gennaio 2022, in base ad una perizia giurata di stima, purché il valore rideterminato sia assoggettato ad una imposta sostitutiva. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate in massimo tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022, e la redazione della perizia giurata dovrà essere effettuata entro la data del 15 novembre 2022 (prima 15 giugno).

Aumentate, inoltre, dall’11 al 14% le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili alle rivalutazioni in esame[7].

 

ART. 30. Risorse relative all’emergenza Covid-19

La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini dell’acquisto di farmaci antivirali con il virus SARS-CoV-2, nell’ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Inoltre, si dispone la conservazione, come residuo di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, di 25 milioni di euro per il 2022, per le finalità di cui all’articolo 183, comma 2, seconda parte, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), vale a dire per il ristoro delle perdite subite a seguito di rinvio, ridimensionamento o annullamento di spettacoli e mostre, di cui al Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali.

 

ART. 31. Iniziativa di solidarietà in favore di famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, gli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari

La disposizione interviene sulla disciplina vigente, ex articolo 22-bis, D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) in materia di iniziative di solidarietà in favore di familiari del personale sanitario e socio-sanitario e degli esercenti la professione di assistente sociale, impegnati nel contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da cui abbiano contratto una patologia e la conseguente morte.

A tale scopo, per il 2022, viene incrementata di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Viene modificata la modalità operativa del Fondo, prevedendo la corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari (coniuge, figli o in mancanza i genitori dell’operatore).

Si prevede, infine, che la dotazione del Fondo può essere incrementata attraverso elargizioni da parte di soggetti o enti privati.

La Presidenza del Consiglio può avvalersi di società in house mediante stipula di convenzioni, per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 22-bis, D.L. n. 18/2020 sopra citato.

 

ART. 35-bis. Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

La disposizione prevede l’obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione contenente una serie di informazioni essenziali per tutti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali (quali soggetti attuatori dei progetti del PNRR)[8] relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza[9].

 

 

[1] L’autorizzazione è diretta a garantire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali previste dalla disciplina europea: gli stanziamenti, secondo la legislazione vigente, ammontano attualmente a circa 148 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 20 milioni stanziati dall’articolo in esame, in modo da consentire una riduzione dei pedaggi pari a circa l’11%.

[2] In entrambi i casi, l’acquisto deve essere opportunamente documentato con fattura e i predetti crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione con modello F24. Essi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile dell’IRAP e sono cumulabili con altre provvidenze che abbiano ad oggetto gli stessi costi. Le disposizioni sui crediti d’imposta in esame, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e ai relativi adempimenti europei provvederà il MIMS.

 

[3] La proroga al 31 luglio 2022, riguarda i seguenti termini:

  • termini per il versamento delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • termini per i versamenti dell’IVA in scadenza a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • termini riguardanti i versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

[4] Si rammenta che la commissione è stata reintrodotta a partire dal 1° aprile 2022 dall’articolo 1, comma 53 della Legge n. 234/2021 -L. di bilancio 2022.

[5] Per le compensazioni in aumento, l’appaltatore presenta, a pena di decadenza, alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto MIMS. Per le variazioni in diminuzione, la procedura di compensazione è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto MIMS.

Per i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni già determinate dai vari decreti emanati.

[6] Articolo istitutivo dell’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, a cui devono iscriversi le cooperative edilizie che vogliono accedere ai contributi pubblici.

[7] Si evidenzia che la legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni agricoli ed edificabili, posseduti dalle persone fisiche e dalle società semplici alla data del 1° gennaio 2002, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze. Il valore da porre come parametro, in luogo del costo o del valore d’acquisto, è determinato in base una perizia giurata di stima redatta da soggetti a ciò abilitati. Il valore così determinato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva. Negli anni la norma è stata oggetto di proroghe con riapertura annuale dei termini, sino alla proroga contenuta nell’articolo in commento.

[8] Si rammenta che gli enti territoriali hanno il ruolo di principali soggetti attuatori della maggior parte dei progetti del PNRR. Essi intervengono in aree che spaziano dagli sili nido ai progetti rigenerazione urbana, edilizia scolastica e sanitaria, economia circolare, interventi sociali.

Per la consultazione dei bandi, avvisi e delle altre procedure pubbliche relativi ai progetti del PNRR: https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-titolari.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc

Per ogni informazione sul PNRR italiano e sulla sua attuazione:

https://temi.camera.it/leg18/temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.html

[9] La comunicazione deve essere pubblicata entro 30 giorni dall’emanazione dei bandi e deve indicare il tipo di intervento, i tempi di realizzazione, gli enti destinatari del finanziamento, il livello progettuale richiesto e l’importo massimo finanziabile per singolo ente.