Circolari

Circ. n. 17/2021

Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi Territoriali connesse all’emergenza da COVID-19” (G.U. n. 70 del 22 marzo 2021) PROFILI PREVIDENZIALI E GIUSLAVORISTICI

Facendo seguito alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale n. 12 – Prot. 1131 - di pari oggetto, commentiamo le misure di nostro specifico interesse già in vigore e contenute nel cosiddetto “DECRETO SOSTEGNI”, provvedimento che potrebbe subire modifiche in sede di conversione parlamentare nei prossimi 60 giorni.

Nel merito osserviamo una tendenziale linea di continuità rispetto a misure varate nei mesi scorsi nell’ambito di precedenti provvedimenti legati all’emergenza con, tuttavia, alcune significative novità soprattutto in materia di ammortizzatori, licenziamenti e contratti a tempo determinato.

Questi i  principali capitoli di interesse:

1)   PROROGA AMMORTIZZATORI COVID senza pagamento contributo addizionale:  

Ø ulteriori 13 SETTIMANE fruibili nel periodo aprile-giugno 2021 per CIGO;

Ø altre 28 SETTIMANE concedibili durante aprile-dicembre 2021 per FIS e CIGD;

Ø nuovi 120 GIORNI praticabili da aprile a dicembre 2021 per CISOA agricola.

Lo scenario che emerge dall’art. 8 configura quindi un doppio binario di proroga e implica per le realtà che stanno utilizzando la CIGO COVID il ritorno già a partire dal prossimo mese di luglio dei soli ammortizzatori ordinari (CIGO e CIGS).

2)   Fatte salve le esclusioni già in vigore, la SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI viene:

Ø prorogata indistintamente per tutti i datori di lavoro FINO A 30 GIUGNO p.v.;

Ø prorogata DAL 1° LUGLIO al 31 OTTOBRE 2021 solo per datori di lavoro ammessi alle nuove settimane di FIS e CIGD e ai nuovi giorni di CISOA.

In maniera analoga e speculare alla proroga degli ammortizzatori, con l’art. 8, commi 9 e 10, si determina un doppio regime che implicherà per una parte delle imprese il venir meno del blocco delle procedure di licenziamento a partire dal prossimo mese di luglio.

3)   PROROGA di alcune delle INDENNITA’ COVID con l’erogazione ai sensi dell’art. 10 di una nuova una tantum di 2.400 € destinata a stagionali, intermittenti, addetti in somministrazione, autonomi occasionali senza partita IVA e lavoratori dello spettacolo nonché di un ulteriore sostegno al reddito (variabile tra 1.200 e 3.600 €) in favore dei lavoratori sportivi.

4)   ESTENSIONE della possibilità di PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE FINO A FINE 2021, sempre per una sola volta, nel limite di 12 mesi e nel rispetto del vincolo di durata massima complessiva del rapporto di 24 mesi fissato dal legislatore, ma con la rilevante precisazione inserita all’art. 17 che l’utilizzo di questa deroga è nuovamente agibile anche se il datore di lavoro l’ha praticata nei mesi scorsi alla luce di analoghe disposizioni normative (data spartiacque è il 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del provvedimento).

5)   ESTENSIONE ESONERO CONTRIBUTIVO (premi INAIL da pagare) a beneficio delle FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA anche per il MESE DI GENNAIO 2021, decontribuzione che quindi ai sensi dell’art. 19 si aggiunge a quella già praticabile dagli stessi soggetti a novembre e dicembre 2020 e disciplinata dal provvedimento Ristori (per un approfondimento sul campo di applicazione il riferimento è all’elenco dei codici ATECO riportati nell’Allegato 3 del decreto 137/2020 convertito in legge 176/2020).

6)   PROROGA TUTELE PER LAVORATORI FRAGILI FINO A 30 GIUGNO 2021, estendendo per loro in base all’art. 15 sia la regola di svolgere di norma l’attività lavorativa in modalità agile sia, a meno che la prestazione non possa essere eseguita in smart working, l’equiparazione del periodo di assenza da lavoro a ricovero ospedaliero senza computo dello stesso ai fini del comporto.

7)   ALTRI INTERVENTI TRA CUI:

v art. 3: incremento del Fondo autonomi e professionisti per ulteriori 1,5 miliardi che portano la dotazione di risorse per il 2021 da 1 a 2,5 miliardi di euro (come noto il fondo, introdotto con la legge di Bilancio 2021 e per il quale si attendono tuttavia ancora i previsti decreti attuativi, è finalizzato al riconoscimento di uno specifico esonero dei contributi previdenziali - premi INAIL da pagare - in favore di lavoratori autonomi e professionisti, compresi quelli iscritti alle Casse previdenziali private, con determinati requisiti);

v art. 11: l’incremento per quest’anno della dotazione di risorse per il Reddito di Cittadinanza per un 1 miliardo di euro e, soprattutto, sempre per il 2021 l’introduzione di un meccanismo di sospensione, in luogo della revoca o decurtazione del beneficio, laddove il destinatario o un componente del suo nucleo familiare venga assunto con uno o più contratti a termine (sempreché reddito familiare rimanga comunque sotto i 10 mila € annui);

v art. 12: riconoscimento di ulteriori 3 mensilità - marzo, aprile e maggio - di Reddito di Emergenza;

v art. 13: incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti con la destinazione di ulteriori 10 milioni alle Casse previdenziali private, a copertura in realtà di risorse da parte loro già anticipate in favore dei relativi iscritti con riferimento alle indennità COVID di competenza del mese di maggio 2020;

v art. 16: eliminazione fino a fine 2021 del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini del riconoscimento della NASpI.

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*      PROROGA CIGO, FIS E CIGD CON CAUSALE COVID

ARTT. 7-8:

Anche attraverso il riutilizzo di somme precedentemente stanziate in materia di ammortizzatori e tuttora residue (art. 7), si dispone (art. 8) la concessione di nuovi ammortizzatori COVID in favore di lavoratori in forza alla data del 23 marzo u.s. secondo il seguente schema:

Ø ulteriori 13 SETTIMANE fruibili nel periodo aprile-giugno 2021 per CIGO;

Ø altre 28 SETTIMANE concedibili durante aprile-dicembre 2021 per FIS e CIGD;

Ø nuovi 120 GIORNI praticabili da aprile a dicembre 2021 per CISOA agricola;

Commentiamo le nuove disposizioni tenendo conto che l’INPS ha già fornito prime indicazioni con messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, fatto salvo il rinvio dell’Istituto ad un’apposita circolare per l’illustrazione della disciplina di dettaglio e delle relative istruzioni operative.

NEL MERITO, SI CONFERMA CHE PER TUTTI QUESTI TRATTAMENTI NON È DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE.

Oltre a differenze significative nella durata e nella collocazione temporale dei diversi trattamenti, per cui come già anticipato a partire da luglio i datori di lavoro che ricorrono ora alla causale CIGO COVID dovranno ritornare semmai a richiedere i loro ammortizzatori ordinari CIGO e CIGS (con tutto ciò che ne consegue in termini di costi e procedure), registriamo altre importanti novità rispetto alle regole e alle procedure finora in uso:

§ l’assenza della fruibilità dell’esonero alternativo al ricorso agli ammortizzatori COVID;

§ la potenziale cumulabilità in sequenza nell’ambito dei nuovi intervalli temporali dei trattamenti concessi in base alla legge di bilancio 2021 e delle nuove settimane, ora autorizzabili in base al presente decreto (profilo evidenziato anche da INPS nel suo messaggio ma che in realtà si pone concretamente solo per FIS, CIGD e CISOA visto che solo per questi strumenti le finestre temporali sono in parte sovrapponibili e su cui rimaniamo sicuramente in attesa di istruzioni a riguardo da parte dell’INPS);

§ la piena e totale alternatività per tutti i trattamenti tra il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS e l’anticipazione delle stesse ad opera del datore di lavoro (che poi chiederà il conguaglio delle stesse);

§ in un’ottica di semplificazione, in luogo del modello SR41, l’utilizzo di un nuovo flusso dedicato denominato “Uniemens-Cig” per il trasferimento all’INPS di tutti i dati funzionali al calcolo e al pagamento dei trattamenti (aspetto su cui l’INPS rimanda nel suo stesso messaggio a successive comunicazioni);

§ in presenza di risorse residue rispetto al complessivo finanziamento pari a circa 5 miliardi di euro e previa emanazione di apposito decreto interministeriale (Lavoro-MEF), eventuale concessione di ulteriori trattamenti in particolare in favore di datori di lavoro che abbiano esaurito le complessive 40 settimane di FIS e CIG in DEROGA concedibili ai sensi della legge di bilancio 2021 (12 settimane) e del presente decreto (28 settimane).

In attesa di specifiche istruzioni INPS, evidenziamo come le tempistiche previste per la presentazione delle domande seguano quelle già in uso (scadenza entro fine mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività, per cui di fatto entro maggio 2021 per domande di trattamenti con decorrenza dal mese di aprile).

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*      ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

ART. 8, commi 9-11:

FINO AL 31 GIUGNO 2021: con il comma 9, norma perentoria che riguarda indistintamente TUTTI I DATORI DI LAVORO a prescindere dalla loro fruizione o meno di ammortizzatori COVID, si dispone l’ulteriore proroga della sospensione dei licenziamenti economici tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991).

DAL 1° LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2021: con il comma 10, si prevede l’ULTERIORE SOSPENSIONE SOLO PER I DATORI DI LAVORO CHE POSSONO FRUIRE FINO A QUELLA SCADENZA DEL FIS, DELLA CIG IN DEROGA E DELLA CISOA CON CAUSALE COVID. Utilizziamo a riguardo la formulazione contenuta nella relazione illustrativa dell’Atto Senato n. 2144 depositato in Parlamento per la conversione in legge del D.L., sebbene da una lettura testuale della norma emergerebbe, in realtà, come tale ulteriore vincolo fosse posto unicamente per coloro che richiedano effettivamente i nuovi ammortizzatori non rientrando semplicemente nel loro campo di potenziale applicazione. Ciò detto, in attesa di eventuali puntualizzazioni a riguardo in sede di conversione o in via amministrativa, si ritiene comunque che l’ulteriore sospensione dei licenziamenti non troverebbe più applicazione quando quegli stessi datori di lavoro avessero terminato la fruizione di tutto il nuovo periodo di FIS, CIGD e CISOA concesso dalla proroga.

Definito il campo di applicazione dell’ulteriore sospensione dei licenziamenti valida fino al tutto il mese di ottobre, per la restante parte dei datori di lavoro la definizione di questo doppio binario implicherà la ripresa delle eventuali procedure di licenziamento a partire dal prossimo mese di luglio.

Infine, con il comma 11, sono sempre confermate in ogni caso le ESCLUSIONI già previste dai precedenti provvedimenti, per cui i licenziamenti restano comunque ammissibili per le seguenti fattispecie:

·      cessazione definitiva attività dell’impresa anche se conseguente alla messa in liquidazione della società senza prosecuzione anche parziale della attività, nel caso in cui, durante la liquidazione, non vi sia cessione di un complesso di beni ed attività che configurino un trasferimento di azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;

·      accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisca esodi incentivati cui i lavoratori aderiscano su base volontaria (il divieto vale unicamente in relazione a tali lavoratori, ai quali verrà peraltro garantito l’accesso alla Naspi);

·      fallimento, quando non previsto esercizio provvisorio d’impresa, ovvero ne sia sancita la cessazione - nel caso d’esercizio provvisorio stabilito solo per uno specifico ramo d’azienda, divieto di licenziamento non s’applica in altri rami/settori.

Così come, - ricordiamo - in aggiunta a tali casistiche rimane la possibilità di recesso in caso di cambio di appalto e relativo assorbimento del personale interessato da parte della nuova impresa fornitrice del servizio con conseguente applicazione di clausola sociale.

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*      PROROGA INDENNITA’ COVID

ART. 10:

In linea di continuità con precedenti provvedimenti e sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso, vengono prorogate con una nuova una tantum di 2.400 euro alcune indennità COVID valide nei mesi scorsi che saranno di fatto erogate in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti richiedenti.

Segnaliamo a riguardo che INPS ha già fornito prime indicazioni con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, in attesa tuttavia di completare gli approfondimenti e i dettagli necessari per la pubblicazione di una circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

Ne beneficiano:

·      lavoratori stagionali del settore turismo/termale, anche somministrati nonché dipendenti a tempo determinato con contratti di breve durata in questi settori;

·      lavoratori stagionali e in somministrazione di altri settori;

·      lavoratori intermittenti;

·      lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo;

·      titolari di contratti autonomi occasionali;

·      venditori incaricati alle vendite a domicilio.

Con il riconoscimento di una nuova indennità una tantum compresa tra 1.200 e 3.600 euro (valore che varia in funzione dei compensi percepiti dai destinatari nel 2019), si rinnova anche il sostegno al reddito in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche

 

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*      ESTENSIONE REGIME DI PROROGA/RINNOVO CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE

ART. 17:

Registriamo positivamente l’aver stabilito che FINO A FINE 2021 sarà possibile come datori di lavoro esercitare la facoltà di rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato senza il vincolo della causale previsto come noto dal decreto legislativo 81/2015.

Tutto ciò sempre per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, e comunque ferma restando una durata complessiva del rapporto di lavoro di 24 mesi prevista dal legislatore.

Nel prorogare tale regime di deroga, che altrimenti sarebbe come noto scaduto a fine marzo, una differenza oltremodo importantecomma 2 – riguarda l’aver puntualizzato che questo regime di deroga è utilizzabile anche se praticato nei mesi scorsi.

Rileva come DATA SPARTIACQUE il 23 MARZO 2021, giorno di entrata in vigore del provvedimento.

Ricordiamo che in precedenza, come anche chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tale possibilità non risultava nuovamente agibile da quei datori di lavoro che ne avessero già fatto ricorso.

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*      ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA

ART. 19:

Si estende anche per la mensilità di GENNAIO 2021 la misura prevista dall’art. 16-bis del D.L. 137/2020 e valida fino ad ora per il mese di novembre e dicembre 2020, con premi INAL che rimangono da pagare.

Per un dettaglio delle imprese appartenenti alle filiere agricola, della pesca e dell’acquacoltura beneficiarie della misura si rinvia all’Allegato 3 del provvedimento Ristori contenente l’elenco dei codici ATECO che ne rappresentano l’ambito applicativo, nonché alla circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2021 in cui sono sintetizzate anche tutte le regole applicative dell’esonero, spettante come noto relativamente alla quota di contribuzione datoriale nei limiti di quanto dovuto e al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote.

Peraltro, contestualmente alla proroga, si armonizza e si aggiorna il riferimento normativo alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (Temporary Framework) ai fini del riconoscimento di tale esonero.

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*      TUTELE PER LAVORATORI FRAGILI

ART. 15:

A sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità e anche in questo caso in continuità con disposizioni già in vigore si proroga FINO AL 30 GIUGNO p.v.:

a. sia l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, senza computo nel periodo di comporto e a meno che prestazione non possa essere eseguita in modalità di lavoro agile (nuova puntualizzazione resasi necessaria anche alla luce di una stratificazione normativa);

b. sia la regola secondo cui lo svolgimento dell’attività lavorativa avviene di norma in modalità agile, anche attraverso l’eventuale attribuzione di una diversa mansione all’interessato (purché ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento contrattuale) o un suo coinvolgimento in attività formative anche da remoto.

Nel prorogare tali regole, il legislatore ne provvede l’applicazione retroattiva a partire dal 1° marzo 2021 (vista la loro precedente validità solo fino alla fine del mese di febbraio appena trascorso in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021), andando anche a sanare il vuoto normativo venutosi a determinare tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2020 rispetto al punto a), per cui i soggetti fragili saranno tutelabili con l’equiparazione dell’assenza da lavoro al ricovero ospedaliero anche durante quell’intervallo di tempo.

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Nel rimandare alle prossime istruzioni che le amministrazioni competenti dovranno emanare in applicazione delle disposizioni in questione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.