Circolari

Circ. n. 17/2020

Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 – Edizione straordinaria) PROFILI PREVIDENZIALI E GIUSLAVORISTICI

Annunciato da diversi giorni, il provvedimento “CURA ITALIA” che, per esplicita previsione è in vigore dal 17 marzo, contiene molteplici disposizioni applicabili a tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un decreto oltremodo corposo e articolato nel quale, i capitoli di nostro specifico interesse riguardano:

·       ammortizzatori sociali tra cui CIG in deroga fruibile in tutti i settori a prescindere dalla dimensione d’impresa

·       indennità per autonomi, collaboratori, professionisti, stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo e operai agricoli a tempo determinato

·       congedi per conciliazione lavoro-famiglia

·       ulteriori interventi per sanificazione e sicurezza sul lavoro

·       riconoscimento trattamento di malattia per lavoratori in quarantena

·       trattamento di infortunio in presenza di contagio sul lavoro

·       slittamento di diversi adempimenti e termini

·       sospensione sia delle procedure di licenziamento economico (individuale o collettivo)

·       sospensione o slittamento dei contributi previdenziali/assistenziali e dei premi assicurativi (con regole diverse in base alla tipologia d’impresa).

Gli articoli in commento sono contenuti nel “Titolo II – Misure a sostegno del lavoro” di cui si fornisce una prima disamina, con riserva di ulteriori approfondimenti stante il fatto che molte norme hanno bisogno di chiarimenti applicativi da parte degli Istituti deputati.

 

*     AMMORTIZZATORI SOCIALI

ARTT. 19, 20 E 21: NORME SPECIALI PER CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (FIS)

Con l’art. 19 vengono estese a tutto il territorio nazionale le norme semplificate per richiedere la CIGO o l’assegno ordinario erogato dal FIS già introdotte con il D.L. 9/2020 per gli 11 Comuni della zona rossa.

Nel far ciò, tuttavia, si riduce da 13 a 9 settimane la durata massima del trattamento - praticabile entro agosto 2020 - e viene mantenuto l’obbligo d’informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali che potranno gestirsi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (sebbene decada quantomeno per il FIS il vincolo dell’accordo sindacale).

Un'altra significativa novità è contenuta al comma 5 laddove si specifica espressamente, e per la prima volta in riferimento al FIS, che l’assegno ordinario potrà essere pagato direttamente dall’INPS dietro richiesta del datore di lavoro. In precedenza, questa norma faceva riferimento unicamente alla CIGO (DL n.9).

IN ATTESA DI CONFERME DA PARTE DELL’INPS SE NE DEDUCE, PERTANTO, CHE SU RICHIESTA DEI DATORI IL RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO TRATTAMENTO POTRÀ ESSERE GESTITO SENZA ANTICIPARE TALI PRESTAZIONI AI LAVORATORI, IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE (MESSAGGIO INPS N. 378 DEL 26 GENNAIO 2018) CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’ISTITUTO UNICAMENTE NEL CASO DI SERIE E DOCUMENTATE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DELL’IMPRESA.

Al netto di queste variazioni riteniamo che risulteranno presumibilmente applicabili anche i chiarimenti già dati dall’INPS seppur, come noto, per la concessione di tali trattamenti unicamente negli 11 Comuni della zona rossa inizialmente individuata.

Nel rimandare ai nostri precedenti[1] sul ricorso alla causale COVID istituita dall’INPS, ricordiamo che:

·       non è dovuto alcun contributo addizionale;

·       i trattamenti spettano ai lavoratori in forza al 23 febbraio u.s. a prescindere da anzianità di servizio;

·       le domande vanno presentate alla fine del 4° mese successivo a quello in cui è iniziata sospensione/riduzione;

·       periodi di fruizione non computati ai fini del raggiungimento dei limiti di durata;

·       l’assegno ordinario del FIS sarà riconoscibile a tutti i datori sopra 5 addetti senza l’applicazione del tetto di utilizzo della prestazione fino a 10 volte quanto versato dalla medesime impresa (in questo senso il Fondo di integrazione salariale beneficia di uno stanziamento pari a oltre 1,3 miliardi per rafforzare la sua dotazione di risorse).

Nelle zone di Trento e Bolzano saranno i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige già attivi (non il FIS) a riconoscere l’assegno ordinario con stesse regole.

Contestualmente, l’accesso semplificato a tali strumenti, fino a 9 settimane, viene esteso ai sensi degli art. 20 e 21 rispettivamente anche per datori che alla data del 23 febbraio fruivano di trattamenti di CIGS o dell’assegno di solidarietà FIS (conseguente sospensione/sostituzione di tali prestazioni ed esonero dal contributo addizionale).

ART. 22: CIG IN DEROGA

Per tutti i datori di lavoro che NON hanno CIGO o FIS a prescindere dalla dimensione e inclusi quelli operanti in AGRICOLTURA, nella PESCA e nel TERZO SETTORE (compresi gli enti religiosi) le Regioni potranno riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga fino ad un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio u.s. e limitatamente ai lavoratori in forza a quella data.

La CIG in deroga potrà essere concessa previo ACCORDO, sottoscrivibile anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che rappresenta un requisito indispensabile unicamente per i datori di lavoro oltre 5 dipendenti.

Le risorse a disposizione per questo strumento sono pari a circa 3,3 MILIARDI da ripartirsi a livello regionale attraverso uno o più decreti interministeriali (Lavoro-MEF).

Le domande dovranno essere presentate alle singole Regioni e saranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del budget loro destinato. Sarà l’INPS ad erogare attraverso pagamento diretto le relative prestazioni, monitorando contestualmente l’avanzamento del livello di spesa nei diversi territori.

La procedura stabilita risulta pressoché analoga a quella da seguire ai sensi del D.L. 9/2020 circa la concessione della CIG in deroga negli 11 Comuni della zona rossa (art. 15) e nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (art. 17), che l’articolo 22 del provvedimento in oggetto non assorbe, ma anzi fa salva.

Ne consegue che per le 3 regioni in questione – in attesa comunque di vedere la ripartizione delle risorse e di appositi chiarimenti interpretativi – la CIG in deroga potrebbe risultare praticabile anche in maniera cumulata e quindi fino a oltre un periodo di 3 mesi (1 mese + 9 settimane). Specifiche disposizioni valgono anche in questo caso per Province di Trento e Bolzano, che agiranno attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige già attivi.

*      CONGEDI - INDENNITA’ – LAVORO AGILE

Art. 23: Congedi e indennità per lavoratori dipendenti, collaboratori e autonomi

In considerazione della chiusura dei servizi per l’infanzia e delle scuole viene riconosciuto a decorrere dal 5 marzo il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni (nessun limite di età in caso di bambini con handicap grave), di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50 % della retribuzione. Ciò vale tanto per i lavoratori dipendenti quanto, con le dovute specificità, anche per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS o per gli autonomi iscritti all’INPS.

Possono beneficiare del congedo alternativamente entrambi i genitori, comunque fino a un totale complessivo di 15 giorni, sempreché nel nucleo familiare non ci sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore.

In alternativa alla fruizione del congedo di cui sopra gli stessi lavoratori potranno optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino al 3 aprile p.v. (termine del periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici ad oggi deliberato). Il bonus verrà erogato dall’INPS come prestazione occasionale mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 – ai sensi dell’art. 25, comma 3, il bonus è innalzato a 1.000 € per personale medico, infermieristico e socio-sanitario.

In termini operativi sarà l’INPS a dettare le modalità applicative di questa misura e contestualmente a verificare l’avanzamento della spesa in considerazione di una dotazione complessiva dedicata a questo strumento pari a circa 1,26 miliardi di euro.

Analogamente, sempre allo stesso scopo e nello stesso periodo temporale, in aggiunta all’intervento dedicato ai genitori con figli fino a 12 anni, il comma 6 dell’art 23 riconosce per i lavoratori dipendenti con ragazzi di età compresa tra 12 e 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro – ciò sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Art. 24: Estensione congedi legge 104/1992 per situazioni di handicap grave

Nei mesi di marzo e aprile 2020 potranno essere concessi ulteriori complessivi 12 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 in caso di handicap grave. Ricordiamo che per legge i giorni di congedo, coperti come noto da contribuzione figurativa, sono già 3 al mese.

Art. 27: Indennità per professionisti e collaboratori

È riconosciuta un’indennità detassata pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps previa domanda nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Vale sottolineare che tale indennità viene introdotta per ora come riconoscimento una tantum per il mese di marzo, sebbene dalle dichiarazioni del Governo successivi provvedimenti potrebbero prevederne una continuità nel tempo in funzione dell’evoluzione della situazione. Ciò vale anche per le altre indennità di cui agli articoli 28, 29, 30 e 38 qui di seguito descritte, da richiedere sempre all’INPS con apposita domanda, che peraltro ai sensi dell’art. 31 non risultano cumulabili tra loro né con il Reddito di Cittadinanza.

Art. 28: Indennità per autonomi Gestioni speciali INPS

La stessa indennità detassata una tantum di 600 euro di cui sopra spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (quali ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti, etc.) nel limite di 2,16 miliardi di euro, purché tali soggetti non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Art. 29: Indennità per stagionali turismo e stabilimenti termali

Nel limite di 103,8 milioni, l’indennità di 600 è fruibile anche da lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e non risultino assunti come dipendenti alla medesima data.

Art. 30: Indennità per OTD AGRICOLI

Nel limite di 396 milioni, l’indennità di 600 va riconosciuta anche agli operai  agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, purché nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Art. 38: Indennità per lavoratori dello spettacolo

Nel limite di spesa di 48,6 milioni, l’indennità di 600 si applica anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito non superiore a 50 mila euro. Ulteriore condizione per fruirne è che tali soggetti non risultino assunti come dipendenti alla data di entrata in vigore della disposizione (17 marzo 2020).

Art. 39: Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino al 30 aprile i lavoratori per i quali ricorrono gli estremi dell’art. 3, comma 2, della legge 104/1992 in quanto disabili gravi o per assistere un soggetto con handicap grave in famiglia hanno diritto svolgere la loro prestazione in modalità di lavoro agile purché ciò sia compatibile con le caratteristiche delle loro attività.

Inoltre i datori di lavoro privato saranno chiamati – per sempre – ad accogliere in via prioritaria le richieste di lavoro agile provenienti da soggetti affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

Art. 44: Fondo per il reddito di ultima istanza

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che alla luce dell’emergenza abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, si istituisce presso il Ministero del Lavoro il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con una dotazione di 300 milioni, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un’indennità – entità, criteri e modalità di attribuzione saranno stabiliti con uno o più decreti applicativi entro i prossimi 30 giorni.

 

*      TRATTAMENTO MALATTIA O INFORTUNIO PER LAVORATORI CONTAGIATI

Art. 26: Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 viene considerato ope legis come periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, ma il periodo non è computabile ai fini del comporto.

Inoltre, in considerazione di questa presunzione di malattia, le aziende che erogano direttamente la copertura ai loro lavoratori (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.) potranno chiedere il rimborso delle somme versate all’INPS che coprirà nella misura di 130 milioni di euro stanziati appositamente dallo Stato (comma 5). Su questo passaggio, potrebbero essere ricomprese anche le integrazioni salariali di malattia che i CCNL prevedono in carico azienda (es. il 20% per raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria). Di questa interpretazione non siamo ancora certi vista la poca chiarezza usata dal legislatore nella formulazione citata.

 In merito alle modalità operative di certificazione, fermo restando che rimangono validi i certificati già trasmessi, si stabilisce che il medico curante redige con le consuete modalità telematiche il certificato indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Inoltre, ai sensi del comma 2, i lavoratori disabili gravi o con specifiche certificazioni mediche comprovanti il fatto di essere immunodepressi o con patologie oncologiche o con in corso terapie salvavita avranno la facoltà di restare a casa fino al 30 aprile p.v., vedendosi riconosciuto il periodo di assenza dal lavoro come ricovero ospedaliero/malattia.

Art. 42: Tutela INAIL per soggetti positivi al CORONAVIRUS in occasione di lavoro

Nei casi accertati di infezione in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro, l’eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un’oscillazione in malus scaturita dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da Coronavirus, non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio (gli effetti degli eventi in esame non faranno parte del bilancio infortunistico dell’impresa in termini di oscillazione del tasso applicato).   

Rispetto a questa norma e nelle more della sua emanazione, ci preme richiamare che l’INAIL con la nota del 17 marzo, seppur limitatamente al personale sanitario, ha già provveduto ad offrire appositi chiarimenti circa l’applicazione della tutela per infortunio.

 

 

*      RINVIO TERMINI E ADEMPIMENTI

Art. 32: Proroga termini presentazione domande disoccupazione agricola

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

Art. 33: Proroga termini presentazione domande NASpI e DIS-COLL

Sono ampliati di 60 giorni, da 68 a 128, i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68esimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Da rilevare anche l’ampliamento di ulteriori 30 giorni, rispetto ai 30 attuali, dei termini previsti per presentare la domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché dei termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore qualora lo stesso voglia richiedere la NASpI anticipata in un’unica soluzione ai fini di diventare socio-lavoratore di una cooperativa (ex. art. 8, comma 3, decreto legislativo 22/2015).

Art. 34: Proroga termini di decadenza in materia di previdenza e assistenza

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Art. 40: Sospensione misure di condizionalità e di politica attiva

Considerata la limitazione degli spostamenti e le altre misure introdotte per contenere l’emergenza epidemiologica in atto, ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per i prossimi 2 mesi gli obblighi legati alla c.d. condizionalità e all’avvio di programmi di politica attiva per il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, della NASpI e della DIS-COLL e laddove richiesto per legge, di ammortizzatori sociali.

Sono altresì sospesi per lo stesso periodo gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie del collocamento mirato di cui all’art. 7 della legge 68/1999 nonché i termini per le convocazioni da parte dei CpI per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell’ambito del patto di servizio personalizzato a cui sono tenuti i soggetti disoccupati.

Art. 46: Sospensione procedure impugnazione licenziamenti

Viene stabilita a decorrere dal 17 marzo una sospensione di 60 giorni per tutti i  licenziamenti "economici", tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Il principio vincolante per tutti i datori di lavoro prevede quindi che con l’entrata in vigore del provvedimento non possono essere avviate né tanto meno concluse le procedure di licenziamento collettivo (qualora siano state avviate dopo il 23 febbraio u.s.) o individuale (quale che sia la data di avvio delle relative procedure) che non abbiano fondamento disciplinare.

*      SICUREZZA

Art. 43: Contributi alle imprese e potenziamento presidi sanitari INAIL

LA NORMA PREVEDE ENTRO APRILE IL TRASFERIMENTO DI 50 MILIONI DI EURO, DA INAIL AD INVITALIA, DA DESTINARE ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI E DI ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Inoltre, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall’INAIL, si prevede altresì l’autorizzazione all’assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Sempre in termini di dotazione del personale sottolineiamo come anche l’art. 10 preveda l’assunzione da parte di INAIL, seppur con incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione non superiori per ora a 6 mesi, di 200 medici specialisti e di 100 infermieri.

 

*      DISPOSIZIONI SU SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN AMBITO SOCIALE

Art. 47: Chiusura strutture disabili: salvaguardia attività ed effetti su lavoratori

Dal 17 marzo al 3 aprile p.v. viene sospesa l’attività dei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Unicamente per le strutture socio-sanitarie e sanitarie la norma prevede per l’ASL di riferimento l’eventuale possibilità, di comune accordo con i gestori di tali strutture (molte delle quali come noto cooperative), di salvaguardare comunque l’attivazione di interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, laddove l’organizzazione delle prestazioni e de lavoro consenta il rispetto delle misure di contenimento.

La sospensione delle attività di cui sopra - fatte salve le previsioni del decreto che proprio per la presenza di disabili in famiglia riconoscono al lavoratore l’accesso a specifici congedi (artt. 23 e 24) e al lavoro agile in via prioritaria - determina come effetto che l’assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della chiusura dei centri.

Art. 48: Prestazioni individuali domiciliari e decadenza da FIS o CIG in deroga

Fino al 3 aprile p.v., durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici nonché delle attività sociosanitarie e socioassistenziali in favore di anziani e disabili, le pubbliche amministrazioni, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti (quali le cooperative sociali) che operano in convenzione, concessione o appalto, forniscono le medesime prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

E’ l’amministrazione competente ad individuare di concerto con gli enti gestori le priorità da seguire, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie che non prevedano o non renderebbero possibile tale modalità di effettuazione delle prestazioni, semmai adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

La salvaguardia di tali attività sotto forma di prestazioni individuali determina il pagamento di tali servizi agli enti gestori di tali strutture e, soprattutto, come effetto per noi rilevante e come precisato al comma 2, la cessazione dei trattamenti del FIS o di CIG in deroga laddove già riconosciuti per la sospensione che alla luce dell’emergenza epidemiologica possa aver riguardato i servizi educativi per l'infanzia, i servizi degli educatori nella scuola primaria o i servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione.

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Segnaliamo altre importanti disposizioni sempre in tema di lavoro fuori del Titolo II appena esaminato:

Ø art. 14: esonero per i lavoratori attivi nei settori delle imprese indispensabili alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici dal meccanismo della quarantena con sorveglianza attiva nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (esonero che ai sensi dell’art. 7 del D.L. 14/2020 vige già da una settimana per gli operatori sanitari e per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali) – tali lavoratori sospenderanno l’attività unicamente nel caso di sintomatologia respiratoria o di esito positivo del test;

Ø art. 16: in materia di sicurezza, in aggiunta a quanto previsto dall’accordo interconfederale firmato anche da Confcooperative sabato scorso, per i lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell’esercizio della loro attività, utilizzo fino al prossimo mese di luglio 2020 delle mascherine chirurgiche – anche se prive del marchio CE – quale corretto dispositivo di protezione individuale (DPI) ex T.U. 81/2008;

Ø art. 60: per tutti i datori di lavoro proroga al 20 marzo dei versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e di premi assicurativi in scadenza al 16 marzo u.s.;

Ø art. 61: al fine di sostenere ulteriormente i comparti maggiormente colpiti, estensione ad ulteriori soggetti[2] operanti nei settori dello sport, dell’arte, della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza della sospensione valida fino al 30 aprile p.v. delle ritenute per lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nonché dei relativi adempimenti già concessa in tutto il territorio nazionale per il settore turistico-alberghiero ai sensi dell’art. 8 del D.L. 9/2020[3] – nell’estendere tale intervento si è provveduto contestualmente a prevedere per tutti la possibilità di versare entro maggio 2020 quanto dovuto non solo in unica soluzione, ma anche attraverso 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio senza applicazione di sanzioni e interessi (facoltà originariamente non praticabile nel settore turistico-alberghiero);

Ø art. 62: per imprese e professionisti (“soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione”) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di € nel 2019 sospensione delle ritenute per lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi limitatamente al periodo 8 marzo-31 marzo 2020; il versamento di quanto dovuto andrà gestito, senza la maturazione di sanzioni o interessi, in unica soluzione entro maggio o attraverso 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio;

Ø art. 63: riconoscimento per il corrente mese di marzo di un bonus pari a 100 € in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo nel 2019 inferiore a 40 mila € - somma che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese e attribuito in via automatica dal datore di lavoro che lo recupererà attraverso meccanismi di compensazione;

Ø art. 64: riconoscimento di un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione” nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo per beneficiario di 20 mila €. Sarà un apposito decreto interministeriale (MISE-MEF) a dettare entro 30 giorni le modalità applicative;

Ø art. 105: in favore del settore agricolo, irrilevanza, ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) da parenti ed affini fino al sesto grado e non più fino al quarto, come prevedeva sino ad ora l’art. 74 del decreto-legislativo 276/2003.



[1] Nostre circolari n. 11 del 12 marzo 2020 – prot. n. 805 - e n. 14 del 13 marzo 2020 – prot. n. 815.

[2] Nell’ordine: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;  b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;   e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;  l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

[3] Nostra circolare n. 8 del 3 marzo 2020 – prot. n. 679.

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