Circolari

Circ. n. 17/2020

Biometano e biocarburanti avanzati – elenco delle materie prime avanzate utilizzabili ai fini dell'incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati

mercoledì 10 marzo 2021

Con comunicato del 23 giugno u.s. il GSE, in accordo con quanto deliberato dal Comitato Tecnico Consultivo sui Biocarburanti nelle riunioni del 6 e dell'11 maggio uu.ss., ha fornito i chiarimenti sulla corretta collocazione di alcune materie prime riportate nell'Allegato 3 del Decreto 10 ottobre 2014 utilizzabili ai fini dell'incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 (in Allegato 1 e 2).

Al riguardo, si ricorda che il biometano è il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione o upgrading), anche svolti in luogo diverso da quello di produzione, è idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale. Il biometano viene definito come avanzato se ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell’allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. (l’allegato di interesse, in particolare, è stato modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. s), D.M. 2 marzo 2018).

L’allegato approvato dal GSE, quindi, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito all’individuazione delle materie prime utilizzabili negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM 2 marzo 2018 (riconoscimento dell’attributo di “avanzato” al biometano o altro biocarburante prodotto ai fini del riconoscimento di CIC avanzati – Parte A) e del riconoscimento della maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall’articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto (cd. maggiorazione double-counting – Parte B).

L'elenco delle materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati, quindi, integrato con le precisazioni fornite dal GSE, non sarà più presente all'interno delle Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018 ma ne costituirà un Allegato, da scaricare separatamente nella sezione Documenti del sito del GSE.

Nel rinviare alla lettura del documento allegato, a titolo di esempio, si segnala come il Gse abbia chiarito che:

  •  nella voce di cui alla lettera f) - concime animale e fanghi di depurazione, si intendono compresi anche:

  • effluenti zootecnici derivanti da allevamenti;

  • fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane

  • nella voce di cui alla lettera r) - altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all’articolo 2, comma 1, lettera qquinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51 – si intendono ricompresi:

  • residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule, gusci);

  • colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanto, canna comune);

  • colture energetiche erbacee di copertura ovverosia le seguenti colture a basso tenore di amido, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:

      • Favino (Vicia faba minor)

      • Erba medica (Medicago sativa L.)

      • Facelia (Phacelia spp.)

      • Loiessa (Lolium spp.)

      • Rapa invernale (Brassica rapa L.)

      • Senape abissina (Brassica carinata L.)

      • Sorgo (Sorghum spp.)

      • Tabacco (Nicotiana tabacum L.)

      • Trifoglio (Trifolium spp)

      • Triticale (Triticum secalotriticum)

      • Sulla (Hedysarum coronarium L.)

      • Veccia (Vicia sativa L.);

  • sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali quali ad esempio

      • buccette di pomodoro, sanse esauste (disoleate e bifasiche) e pastazzo di agrumi;

  • residui industriali: anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;

  • altri residui industriali;

  • materie derivate dai rifiuti organici

  • nella voce di cui alla lettera s) - altre materie ligno-cellulosiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.lgs. 21 marzo 2017, n. 51, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura -   si intendono comprese le materie ligno-cellulosiche costituite da:

  • biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura

  • colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura

  • residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura

In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:

  • CER 02 01 03: scarti di tessuti vegetali;

  • CER 02 01 07: rifiuti della silvicoltura;

  • CER 03 01 01: scarti di corteccia e legno;

  • CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;

  • CER 03 03 01: scarti di corteccia e legno;

  • CER 03 03 02: fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);

  • CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;

  • CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.