Con comunicato del 23
giugno u.s. il GSE, in accordo con quanto deliberato dal Comitato Tecnico
Consultivo sui Biocarburanti nelle riunioni del 6 e dell'11 maggio uu.ss., ha
fornito i chiarimenti sulla corretta collocazione di alcune materie prime
riportate nell'Allegato 3 del Decreto 10 ottobre 2014 utilizzabili ai fini
dell'incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati ai sensi del
D.M. 2 marzo 2018 (in Allegato 1 e 2).
Al riguardo, si
ricorda che il biometano è il combustibile ottenuto dalla purificazione del
biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione o
upgrading), anche svolti in luogo diverso da quello di produzione, è idoneo
alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas
naturale. Il biometano viene definito come avanzato se ottenuto a partire dalle
materie elencate nella parte A dell’allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. (l’allegato
di interesse, in particolare, è stato modificato dall’ art. 11, comma 1, lett.
s), D.M. 2 marzo 2018).
L’allegato approvato
dal GSE, quindi, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito
all’individuazione delle materie prime utilizzabili
negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi
dal biometano ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli
articoli 6 e 7 del DM 2 marzo 2018 (riconoscimento dell’attributo di “avanzato”
al biometano o altro biocarburante prodotto ai fini del riconoscimento di CIC
avanzati – Parte A) e del riconoscimento della maggiorazione di cui all’articolo
33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall’articolo 5, commi 5 e 6,
del Decreto (cd. maggiorazione double-counting – Parte B).
L'elenco delle materie
prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati, quindi, integrato
con le precisazioni fornite dal GSE, non sarà più presente all'interno delle
Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018 ma ne costituirà un Allegato, da
scaricare separatamente nella sezione Documenti del sito del GSE.
Nel rinviare alla
lettura del documento allegato, a titolo di esempio, si segnala come il Gse abbia
chiarito che:
-
nella voce di cui
alla lettera r) - altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite
all’articolo 2, comma 1, lettera qquinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come
modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51 – si intendono ricompresi:
-
residui di
colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule, gusci);
-
colture
energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga,
miscanto, canna comune);
-
colture
energetiche erbacee di copertura ovverosia le seguenti colture a basso tenore
di amido, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che
siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse
successive:
-
Favino (Vicia
faba minor)
-
Erba medica
(Medicago sativa L.)
-
Facelia (Phacelia
spp.)
-
Loiessa (Lolium
spp.)
-
Rapa invernale
(Brassica rapa L.)
-
Senape abissina
(Brassica carinata L.)
-
Sorgo (Sorghum
spp.)
-
Tabacco
(Nicotiana tabacum L.)
-
Trifoglio
(Trifolium spp)
-
Triticale
(Triticum secalotriticum)
-
Sulla (Hedysarum
coronarium L.)
-
Veccia (Vicia
sativa L.);
-
sottoprodotti
provenienti da attività alimentari e agroindustriali quali ad esempio
-
residui
industriali: anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono
stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;
-
altri residui
industriali;
-
materie derivate
dai rifiuti organici
-
nella voce di cui
alla lettera s) - altre materie ligno-cellulosiche definite all’articolo 2,
comma 1, lettera q-quater), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal
D.lgs. 21 marzo 2017, n. 51, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura - si intendono comprese le materie
ligno-cellulosiche costituite da:
-
biomassa
proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
-
colture
energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
-
residui e rifiuti
della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
In tale voce, pertanto, si intendono compresi i
seguenti CER:
-
CER 02 01 03:
scarti di tessuti vegetali;
-
CER 02 01 07:
rifiuti della silvicoltura;
-
CER 03 01 01:
scarti di corteccia e legno;
-
CER 03 01 05:
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;
-
CER 03 03 01:
scarti di corteccia e legno;
-
CER 03 03 02:
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);
-
CER 03 03 07:
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta
e cartone;
-
CER 20 01 38:
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.