Con il decreto in oggetto emanato dal MISE di concerto
con MEF e Ministero del Lavoro, trova attuazione
dopo diversi mesi di attesa il credito
d’imposta previsto dall’ultima legge di bilancio(1) in favore delle imprese che conducano nel 2018 interventi
di formazione legati ad Industria 4.0
In realtà il riferimento nel titolo del provvedimento ad
Industria 4.0 è ormai superato, perché più correttamente, come riportato nel
testo del decreto, il nesso è con il piano Impresa 4.0.
Ricordiamo che la misura rappresenta una novità introdotta a titolo sperimentale
solo per quest’anno con una dotazione complessiva di risorse pari a 250 milioni
di euro.
Come previsto dall’art. 1, cc. 46-56, della legge
205/2017, il presente decreto
puntualizza i soggetti beneficiari, le attività e le spese ammissibili,
definendo contestualmente le procedure di concessione/fruizione del beneficio,
la documentazione richiesta e il sistema dei controlli.
Requisito imprescindibile per la fruizione del
credito è che tali interventi formativi
siano destinati ad acquisire/consolidare conoscenze tecnologiche previste dal
Piano nazionale Impresa 4.0 e che siano condivisi dall’impresa con le
rappresentanze sindacali nell’ambito di contratti di secondo livello
(territoriali o aziendali).
L’attività formativa
dovrà quindi riguardare competenze rilevanti in chiave 4.0 e più in
particolare, come previsto dal decreto, 11
aree di tecnologie di riferimento: big data e analisi dei dati; cloud e fog
computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione
rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata
(RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura
additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose o delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali. Ulteriori tecnologie potranno
essere individuate con successivi decreti.
Per fruire del beneficio queste specifiche attività di formazione dovranno quindi essere
disciplinate in un contratto di secondo livello – aziendale o territoriale –
regolarmente depositato presso
l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Per qualsiasi
impresa, comprese quelle che esercitano attività di pesca, acquacoltura
e produzione primaria di prodotti agricoli, il credito d’imposta risulterà pari al 40% delle spese ammissibili
sostenute nel 2018, fino ad un tetto massimo di 300 mila euro.
Il credito è fruibile
anche da imprese che non abbiano effettuato investimenti per cui risultino
applicabili gli incentivi (iperammortamento/superammortamento) del Piano Industria/Impresa 4.0: in
sostanza il beneficio è slegato e indipendente dall’incentivo fiscale sul
macchinario.
Le spese ammissibili
sono quelle:
-
relative al COSTO AZIENDALE per le ore/giornate di
formazione in cui il personale dipendente ha partecipato ad attività di
formazione;
-
sostenute per il personale interno
eventualmente coinvolto in qualità di DOCENTE/TUTOR alle medesime attività, fino ad un tetto del 30% della
retribuzione complessiva annua.
Per personale dipendente si intendono lavoratori subordinati anche a tempo
determinato, ivi inclusi gli apprendisti per i quali, tuttavia, sono
unicamente ammissibili le attività di formazione per l’acquisizione delle
competenze, non per il consolidamento.
A ciascun dipendente dovrà inoltre essere
rilasciata apposita attestazione
dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con
indicazione puntuale dell’ambito specifico in cui sono state acquisite le
conoscenze/competenze.
In merito all’erogazione
della formazione evidenziamo che, qualora si optasse per SOGGETTI ESTERNI all’impresa, gli
stessi dovranno risultare ACCREDITATI
presso la Regione/Provincia Autonoma in cui il datore di lavoro ha la sua sede
legale/operativa oppure presso i fondi interprofessionali (FONCOOP) o in
alternativa trattarsi di università pubbliche/private.
Il credito d’imposta
sarà fruibile concretamente nel 2019 - l’anno successivo a quello in cui si
sono sostenute le spese - esclusivamente in compensazione presentando il
relativo modello F-24 attraverso i consueti canali on-line.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta
e anche in previsione degli specifici controlli che l’Agenzia delle Entrate
metterà come da prassi in atto, l’effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o, per quei soggetti non obbligati alla revisione
legale dei conti, comunque da un revisore dei conti/società di revisione.
L’impresa è tenuta a conservare tutta
l’ulteriore documentazione contabile/amministrativa tesa a dimostrare la
corretta applicazione del beneficio, ivi inclusa la relazione contenente le
modalità organizzative e i contenuti della formazione svolta che dovrà essere
predisposta dal soggetto formatore esterno appositamente incaricato o, qualora
non vi si sia fatto ricorso, dal personale dipendente interno che ha svolto la
funzione di docente/tutor/responsabile formativo.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti rimandiamo
al decreto in allegato.
(1)
Nostra
circolare n. 1 del 17 gennaio 2018.