Circolari

Circ. n. 17/2018

Decreto Interministeriale 4 maggio 2018 “Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0”(G.U. n. 143 del 22 giugno 2018)

Con il decreto in oggetto emanato dal MISE di concerto con MEF e Ministero del Lavoro, trova attuazione dopo diversi mesi di attesa il credito d’imposta previsto dall’ultima legge di bilancio(1) in favore delle imprese che conducano nel 2018 interventi di formazione legati ad Industria 4.0

In realtà il riferimento nel titolo del provvedimento ad Industria 4.0 è ormai superato, perché più correttamente, come riportato nel testo del decreto, il nesso è con il piano Impresa 4.0.

Ricordiamo che la misura rappresenta una novità introdotta a titolo sperimentale solo per quest’anno con una dotazione complessiva di risorse pari a 250 milioni di euro.

Come previsto dall’art. 1, cc. 46-56, della legge 205/2017, il presente decreto puntualizza i soggetti beneficiari, le attività e le spese ammissibili, definendo contestualmente le procedure di concessione/fruizione del beneficio, la documentazione richiesta e il sistema dei controlli.

Requisito imprescindibile per la fruizione del credito è che tali interventi formativi siano destinati ad acquisire/consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 e che siano condivisi dall’impresa con le rappresentanze sindacali nell’ambito di contratti di secondo livello (territoriali o aziendali).

L’attività formativa dovrà quindi riguardare competenze rilevanti in chiave 4.0 e più in particolare, come previsto dal decreto, 11 aree di tecnologie di riferimento: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose o delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. Ulteriori tecnologie potranno essere individuate con successivi decreti.

Per fruire del beneficio queste specifiche attività di formazione dovranno quindi essere disciplinate in un contratto di secondo livello – aziendale o territoriale – regolarmente depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Per qualsiasi impresa, comprese quelle che esercitano attività di pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, il credito d’imposta risulterà pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel 2018, fino ad un tetto massimo di 300 mila euro.

Il credito è fruibile anche da imprese che non abbiano effettuato investimenti per cui risultino applicabili gli incentivi (iperammortamento/superammortamento) del Piano Industria/Impresa 4.0: in sostanza il beneficio è slegato e indipendente dall’incentivo fiscale sul macchinario.

Le spese ammissibili sono quelle: 

  • relative al COSTO AZIENDALE per le ore/giornate di formazione in cui il personale dipendente ha partecipato ad attività di formazione;

  • sostenute per il personale interno eventualmente coinvolto in qualità di DOCENTE/TUTOR alle medesime attività, fino ad un tetto del 30% della retribuzione complessiva annua.

Per personale dipendente si intendono lavoratori subordinati anche a tempo determinato, ivi inclusi gli apprendisti per i quali, tuttavia, sono unicamente ammissibili le attività di formazione per l’acquisizione delle competenze, non per il consolidamento.

A ciascun dipendente dovrà inoltre essere rilasciata apposita attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione puntuale dell’ambito specifico in cui sono state acquisite le conoscenze/competenze.

In merito all’erogazione della formazione evidenziamo che, qualora si optasse per SOGGETTI ESTERNI all’impresa, gli stessi dovranno risultare ACCREDITATI presso la Regione/Provincia Autonoma in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale/operativa oppure presso i fondi interprofessionali (FONCOOP) o in alternativa trattarsi di università pubbliche/private.

Il credito d’imposta sarà fruibile concretamente nel 2019 - l’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese - esclusivamente in compensazione presentando il relativo modello F-24 attraverso i consueti canali on-line.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta e anche in previsione degli specifici controlli che l’Agenzia delle Entrate metterà come da prassi in atto, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per quei soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, comunque da un revisore dei conti/società di revisione.

L’impresa è tenuta a conservare tutta l’ulteriore documentazione contabile/amministrativa tesa a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, ivi inclusa la relazione contenente le modalità organizzative e i contenuti della formazione svolta che dovrà essere predisposta dal soggetto formatore esterno appositamente incaricato o, qualora non vi si sia fatto ricorso, dal personale dipendente interno che ha svolto la funzione di docente/tutor/responsabile formativo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti rimandiamo al decreto in allegato.










(1) Nostra circolare n. 1 del 17 gennaio 2018.

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