Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2017 la legge 3 agosto 2017, n.123,
con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, cd.
Di seguito svolgiamo le prime
osservazioni su alcune disposizioni di interesse per le imprese, rinviando per
gli approfondimenti a successive
comunicazioni di questo Dipartimento ovvero alle comunicazioni degli altri
Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore (tra le quali si
segnalano sin d’ora la CIRCOLARE DI
FEDAGRI N. 3961 del 2 agosto 2017;
la COMUNICAZIONE DI FEDERCOOPESCA del
2 agosto 2017; la NEWSLETTER n.16/2017-SPECIALE di ITALIA CONSULTING NETWORK).
PRINCIPALI MISURE PROPOSTE O SOSTENUTE DA
CONFCOOPERATIVE/ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
Ø Agevolazioni e finanziamenti legge marcora
(art.1, comma 8-bis)
Ø Interpretazione autentica di “imprenditore
agricolo”
(art.1, comma 8-ter)
Ø Consorzi agrari e
partecipazioni in società di capitali
(art.2, comma 3)
Ø Pesca
(art.1, comma 10; art. 10)
*
1. Le principali
misure
Il testo normativo contiene numerose
disposizioni di portata generale, tra le quali:
-
SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA
DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO. Tra le nuove misure neoistituite si segnalano l’intervento
denominato “RESTO AL SUD” e la cd “BANCA DELLE TERRE ABBANDONATE”.
-
“Resto
al Sud”, in particolare, è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 35
anni che rispettino specifici requisiti e si costituiscano in forma giuridica
di impresa individuale o società, anche
cooperative. Le attività imprenditoriali per le quali è previsto il
finanziamento si riferiscono alla produzione di beni nei settori dell’artigianato
e dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero alla fornitura di
servizi, ivi compresi i servizi turistici. Il finanziamento previsto consiste
per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un
prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i
primi due di preammortamento. In caso di società, anche cooperative, il
finanziamento è di massimo 50.000 Euro per ciascun socio, fino ad un limite
massimo di 200.000 Euro;
-
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE ZONE
ECONOMICHE SPECIALI (ZES), ossia di aree geograficamente delimitate e chiaramente
identificate, comprendenti almeno un’area portuale, all’interno delle quali
sono riconosciute, alle imprese che vi si insediano e a quelle già operanti,
condizioni favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi. Ciascuna
ZES sarà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la
Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, su proposta
della regione interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in oggetto. In
particolare, le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES
possono utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali
nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento,
di 50 milioni di Euro. Inoltre, l’agevolazione per tali zone è estesa fino al
31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la
loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento
dell’investimento;
-
SEMPLIFICAZIONI delle procedure finalizzate all’accelerazione
degli investimenti pubblici e privati e alla realizzazione degli interventi
previsti nell’ambito dei Patti per lo sviluppo;
-
ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO
E PER LA COESIONE TERRITORIALE (si introducono per le regioni del Sud disposizioni volte a
favorire e sostenere la formazione, l’occupazione e la riduzione delle
situazioni di disagio sociale.)
*
2. Interpretazione autentica
di “imprenditore agricolo” (art.1, comma 8-ter).
L’art. 1, c.8-ter, contiene una norma
che chiarisce in via interpretativa l’esatto significato
dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.228/2001,
al fine di evitare possibili dubbi sull’ambito
applicativo della disposizione e prevenire l’insorgere di possibili contenziosi.
Si tratta di una norma elaborata e proposta dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.
Originariamente, l’art. 1, c. 2, D.L.vo 228/2001, stabiliva che: “Si considerano
imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo
2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Dopo la modifica in esame, la disposizione ora
stabilisce che: “Si
considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i
loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo
2135, terzo comma, del codice
civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente
prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
L’intervento normativo si limita dunque a
chiarire che il riferimento all’art. 2135, c.c. non è all’articolo nella sua
interezza, ma al solo comma 3,
che riguarda le attività agricole connesse. Alla luce di questo chiarimento,
non può esser revocato in dubbio che:
-
per essere qualificate imprenditori agricoli, le
cooperative agricole possono svolgere anche in via esclusiva le attività
connesse di cui all’art. 2135, c.3, c.c., senza dover simultaneamente svolgere
anche un’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135, c. 1, c.c.
Per comprendere le ragioni del chiarimento legislativo
occorre spiegare con esattezza i motivi e le vicende che ne hanno reso
necessario l’intervento.
2.1. La norma originaria
Come noto, l’articolo 1 del decreto legislativo n. 228
del 2001, al comma 1, ha previsto modifiche all’articolo 2135 del codice
civile, rubricato “imprenditore agricolo”, introducendo l’attuale formulazione
dell’articolo 2135 c.c., il quale definisce imprenditore agricolo chiunque,
indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto, esercita
le attività (primarie) di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento,
definite al comma 2, nonché le attività connesse, ivi comprese quelle previste
al comma 3 del medesimo articolo 2135, inserito proprio con la riforma del
2001.
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo in
questione, che è quello specificamente interessato dalla norma in commento,
prevede che “si considerano imprenditori
agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del
codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
È chiaro che il rinvio “alle attività di cui al 2135
del codice civile” va inteso come rinvio alle attività connesse contemplate
dall’articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dallo svolgimento
delle attività “principali” di coltivazione del fondo, selvicoltura o
allevamento di animali di cui al comma 1 del medesimo articolo 2135 c.c. Questo
è sia il risultato dell’interpretazione letterale, sia l’esito della
ricostruzione della volontà del legislatore.
Pertanto, alla luce di questa interpretazione, per
essere qualificate imprenditori agricoli, le cooperative agricole possono
svolgere anche in via esclusiva le attività connesse di cui all’art. 2135, c.3,
c.c., senza dover simultaneamente svolgere anche un’attività agricola
principale ai sensi dell’art. 2135, c. 1, c.c.
Diversamente la disposizione del 2001 avrebbe
costituito un inutile doppione di quanto già previsto dall’articolo 2135 c.c.
in quanto:
-
se la cooperativa
svolge (solo) attività primarie o attività primarie e connesse si considera
imprenditore agricolo ai sensi ed in forza di quanto previsto dall’articolo
2135 c.c.;
-
se invece svolge
solo attività connesse si considera imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo
1 comma 2 del decreto legislativo n. 228/2001, se soddisfa le condizioni ivi
previste (uso prevalente dei prodotti dei soci o fornitura in misura prevalente
in favore dei soci).
Dunque, il Legislatore del 2001 non faceva altro che recepire
un dato acquisito della prassi e della giurisprudenza secondo il quale la
cooperativa di imprenditori agricoli, anche quando svolge esclusivamente attività
connesse, rimane nell’alveo dell’impresa agricola, a condizione che utilizzi
prevalentemente prodotti dei soci o della fornitura in via prevalente ai soci. Ciò
in forza dell’operatività di un principio costante e tradizionale del diritto
vivente secondo il quale la cooperativa costituisce il prolungamento (la longa manus) del socio.
Peraltro, la norma del 2001, nell’ottica di un
ammodernamento dell’agricoltura, consentiva alle cooperative agricole di
qualificarsi imprenditore agricolo anche esercitando servizi diretti alla cura
ed ad un ciclo biologico ai soci.
2.2. L’interpretazione errata
Orbene, in contrasto il diritto
vivente, una recente e isolata pronuncia della Corte di Cassazione (Cass.
Civ., sez. 6, 10 novembre 2016 n. 22978) ha erroneamente interpretato
il rinvio all’articolo 2135 del codice civile, contenuto nell’articolo 1, comma
2, del d.lgs. 228/2001, nel senso che le cooperative per essere considerati
imprenditori agricoli avrebbero dovuto svolgere “anche” le attività primarie di
coltivazione, allevamento e selvicoltura di cui al comma 1 dell’articolo 2135
c.c.
Alla luce di tale erronea interpretazione, si formulava
il seguente principio: “l’attività,
svolta da una società cooperativa, di macellazione, lavorazione,
trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli e
zootecnici conferiti dai soci, ha natura commerciale e non rientra tra quelle
previste dall'art. 2135 c.c., non potendo la qualifica di imprenditore agricolo
essere ricondotta allo svolgimento delle sole attività connesse a quelle
propriamente agricole, in assenza di queste ultime, né rilevando, in senso
contrario, che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di società
cooperativa, che è veste neutra ai fini qualificatori predetti” (Sez.
6 - 2, Sentenza n. 22978 del 10/11/2016, Rv. 641683 - 01).
È evidente, per le ragioni esposte sopra, che ci si
trovi dinanzi ad una massima in stridente contrasto con il diritto vivente.
2.3. L’intervento chiarificatore
Proprio per evitare che la decisione
appena citata seminasse dubbi e desse adito a conflitti interpretativi e contenziosi
– mettendo a repentaglio l’equilibrio e l’assetto giuridico di tutto il
movimento della cooperazione agricola – su sollecitazione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, il
Legislatore del 2017 ha ritenuto la necessità e l’urgenza di un intervento
chiarificatore.
Il chiarimento disposto ad opera dell’art.
1, c.8-ter del provvedimento in esame specifica e rende espresso il riferimento
all’articolo 2135, comma 3, c.c. Dunque, non vi può più esser dubbio, che per
essere qualificate imprenditori agricoli, le cooperative agricole possono
svolgere anche in via esclusiva le attività connesse di cui all’art. 2135, c.3,
c.c., senza dover simultaneamente svolgere anche un’attività agricola
principale ai sensi dell’art. 2135, c. 1, c.c.
Neppure può esser sollevato dubbio alcuno
circa la natura interpretativa e
ricognitiva dell’intervento legislativo, stante il fatto che la
disposizione si limita a registrare e fotografare lo status quo della cooperazione agricola di conferimento, sviluppatasi
in base all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, sì
come inequivocabilmente ribadiscono gli atti preparatori (v. parere della XIII Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati del 28 luglio 2017 su AC 4601,
con il quale la commissione competente per materia rassegna parere favorevole
al provvedimento sul presupposto dell’assenza di della natura innovativa della
novella “precisato, con riferimento alle disposizioni che riguardano le
cooperative, che esse specificano e rendono espresso quanto già previsto dall’articolo
2135, comma 3, del codice civile”).
*
3. Consorzi agrari e
partecipazioni in società di capitali (art.2,
comma 3)
L’art. 2, c.3, del decreto in esame modifica
l’articolo 2 della legge n.410/1999, legittimando la possibilità che i consorzi
agrari possano svolgere la propria attività anche mediante la partecipazione a
società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il secondo periodo precisa altresì
che “le
attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi
agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi
e delle finalità mutualistiche dei consorzi”.
La versione originaria del decreto, al
secondo periodo, diversamente stabiliva: “le attività esercitate dalle predette
società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione
hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge».
Una tale formulazione è stata
fortemente criticata dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, poiché introduce
irrazionalmente una presunzione
assoluta di natura mutualistica delle attività svolte da enti aventi la forma di società di capitali con scopo
di lucro, in evidente contrasto con l’art. 45 della Costituzione, i principi
generali, il Trattato UE, la tradizione giuridica e, non ultimo, il buon senso.
In sede di esame
parlamentare, il Parlamento ha così recepito le critiche del movimento
cooperativo ed ha approvato un emendamento
secondo cui “le attività esercitate dalle
predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la
partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità
mutualistiche dei consorzi”.
Questa nuova formulazione sostitutiva
scongiura il rischio paventato dall’Alleanza di attribuzione presuntiva della natura
mutualistica a società di capitali aventi scopo di lucro controllate dai
consorzi.
La nuova formulazione si limita ora ad assicurare che
l’attività delle società strumentali si riverberi a favore dei consorziati; di
conseguenza, tali società di capitali, nell’effettuare le prestazioni in favore
dei soci dei consorzi agrari controllanti, dovranno adottare condizioni e
comportamenti tali da non vanificare la causa mutualistica del consorzio
agrario.
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4. Interventi in favore del
settore della pesca
Il provvedimento, in sede di conversione,
ha recepito altresì due significative proposte dell’Alleanza delle Cooperative Italiane – Settore pesca.
Anzitutto i benefici della misura “Resto
al Sud”, dopo le modifiche parlamentari, sono estese anche alle attività di pesca e acquacoltura.
E infatti, la versione attuale dell’art. 1, c.10,
prevede che la misura di incentivazione “Resto
al sud” contempla tra i finanziamenti rivolti ai giovani del Mezzogiorno, le
attività imprenditoriali relative, oltre alla produzione di beni nei settori
dell’artigianato e dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura,
ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi inclusi i servizi turistici.
L’altra proposta delle Cooperative
della pesca è stata recepita all’art. 10, modificato durante l’esame
parlamentare rispetto alla versione originaria, ove si inserisce una norma in
favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima,
ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
La norma estende l’indennità giornaliera onnicomprensiva,
pari a 30 euro -già prevista per il 2017, per i suddetti lavoratori, in
relazione ai periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da
misure di arresto temporaneo obbligatorio – ai periodi interessati da misure di
arresto temporaneo non obbligatorio; l’estensione è disposta per il medesimo
anno 2017 e fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40
giorni (di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché nel
rispetto di un limite di spesa pari a 7 milioni di euro.
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4. Agevolazioni e
finanziamenti Legge Marcora (art.1, comma 8-bis)
In virtù delle modifiche apportate in
sede parlamentare, su proposta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, per i beneficiari della misura “Resto al
sud” è aggiunta la possibilità di costituirsi in società cooperative: in tal caso, (fermo restando il
rispetto della normativa europea) possono
anche essere concessi i finanziamenti e le agevolazioni previsti dall’art.17
della legge n.49/1985, cd. Legge Marcora.
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