Con la circolare in oggetto l’INPS fornisce -
con un certo ritardo - le istruzioni
operative per la fruizione del BONUS OCCUPAZIONE edizione 2016, in
attuazione di quanto previsto dall’ultima legge di stabilità.
Come noto(1) la legge n. 208/2015
(art. 1, commi 178 e ss.) ha previsto per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nel 2016 da datori di lavoro privati un meccanismo di
incentivazione sostanzialmente analogo a quello praticato per i rapporti
instaurati nel 2015, ma con un’entità e una durata del bonus significativamente
inferiori.
Ovvero durata per 2 anni e non per 3, con un
limite annuo di fruizione ridotto da €. 8.060 a €. 3.020.
Ciò non toglie che le REGOLE DETTATE DALL’INPS PER IL 2016 RICALCANO SOSTANZIALMENTE QUELLE
RELATIVE AL BONUS 2015, avendo a riferimento le diverse istruzioni che sia
l’Istituto, ma anche il Ministero del Lavoro in un’ottica antielusiva e di
prevenzione delle frodi, hanno dettato a più riprese nel 2015(2).
Confermata anche la regola per cui l’INPS
declina il tetto di fruizione su base
mensile (soglia pari a 270,83 €). Tutto ciò, come già fatto con il bonus
2015, basandosi sul presupposto che la contribuzione eventualmente non
utilizzata o viceversa eccedente la soglia mensile sarà comunque sgravata nel
corso dell’anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia
annua di 3.250 €. L’Istituto individua anche il limite giornaliero (8,90 €), ovviamente per agevolare il calcolo
dell’incentivo anche per periodi di tempo frazionati (esempio non un mese
intero).
Operativamente i datori di lavoro potranno iniziare ad applicare
il bonus DAL MESE DI APRILE, senza inviare alcuna domanda ma utilizzando il flusso Uniemens (solo
quei datori di lavoro che non hanno già fruito del bonus occupazione previsto
nel 2015, dovranno chiedere preventivamente tramite il loro cassetto
previdenziale il rilascio del relativo codice di autorizzazione - 6Y - che è
rimasto invariato).
L’incentivo
eventualmente spettante per i mesi di gennaio/febbraio/marzo già trascorsi
dovrà essere recuperato necessariamente attraverso i flussi Uniemens di
competenza di aprile e/o maggio 2016.
Regole
particolari -
si veda successivamente - valgono per i DATORI
DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO cui, come nel 2015, è concesso analogo incentivo previo invio di
un’apposita domanda all’INPS che la accoglierà secondo L’ORDINE CRONOLOGICO DI
PRESENTAZIONE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI.
* * *
Ripercorriamo qui di seguito il quadro molto
articolato delle istruzioni INPS, evidenziando gli aspetti principali e richiamando
in particolare quei passaggi che rappresentano ulteriori precisazioni o
specifiche sottolineature di regole già valide - come detto - per il bonus
2015.
► Rapporti di lavoro incentivati
-
La misura trova naturalmente applicazione anche per assunzioni
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di SOCI-LAVORATORI nonché di soggetti
DISABILI di cui alla legge 68/1999 (ovviamente nel rispetto della
disciplina generale).
-
Il beneficio vale anche in caso di TRASFORMAZIONE di un
precedente rapporto instaurato con altro tipo di contratto come, ad
esempio, trasformando a tempo indeterminato una collaborazione o un precedente rapporto
a tempo determinato (in quest’ultimo caso si beneficia, come noto, anche
della restituzione della contribuzione addizionale NASpI dell’1,4%).
-
Restano esclusi i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.
-
Il beneficio vale anche in caso di part-time
(riproporzionando la misura rispetto all’effettivo orario di lavoro), nel caso
di dirigenti, nonché per le
assunzioni a tempo indeterminato a scopo
di somministrazione con specifiche regole dettate dall’INPS a riguardo (paragrafo 6).
-
Stante la logica
sottostante la norma (stabilità della prestazione lavorativa), il lavoro intermittente è escluso
dal campo di applicazione, anche se previsto il pagamento al lavoratore
dell’indennità di disponibilità. Ribadiamo che questa esclusione risulta - a
nostro avviso – un’interpretazione eccessivamente restrittiva di una norma che
nulla dice a riguardo, ma invitiamo comunque ad attenervisi.
► Requisiti richiesti dalla legge di
stabilità 2016
-
La persona da assumere NON deve aver lavorato
con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti - anche all’estero - presso
qualsiasi altro datore di lavoro ovvero nell’ultimo trimestre del 2015
(ottobre –dicembre) presso la stessa
impresa (considerando anche il caso di società controllate o collegate ai
sensi del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto).
-
l’INPS ribadisce che il
lavoratore interessato NON deve nemmeno
aver lavorato, sempre nei 6 mesi precedenti, con un contratto di
APPRENDISTATO, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
ovvero con un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato (mentre è ammissibile l’incentivo se si assume un
soggetto che nei 6 mesi precedenti ha lavorato con un rapporto di lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato –
ciò riconoscendo la natura discontinua dell’attività prestata con contratto di
lavoratore intermittente).
-
Vige l’impossibilità di beneficiarne con
riferimento a lavoratori per i quali
l’incentivo sia stato già fruito alla luce di una precedente assunzione a tempo
indeterminato.
► Ulteriori condizioni da rispettare
-
Viene confermata la
necessità di rispettare le regole
generali in materia di incentivi all’occupazione, sebbene su quest’ultimo
punto l’INPS anche quest’anno legittimi l’applicazione della misura anche se l’assunzione, nel rispetto
ovviamente di tutte le altre condizioni poste, costituisca attuazione di un
obbligo di legge o contrattuale (la spiegazione di questa possibilità
consiste nella logica sottostante l’incentivo, che è quella di “promuovere la
massima espansione dei rapporti a tempo indeterminato”). Come e comunque il
datore di lavoro sarà libero di instaurare un nuovo contratto a tempo
indeterminato e fruire dell’incentivo fino a che il lavoratore cui spetta in linea
teorica un diritto di precedenza non ha manifestato la sua volontà di
esercitarlo (cfr. interpello del Ministero del Lavoro n. 7/2016).
-
Restano anche
l’osservanza delle norme fondamentali a
tutela delle condizioni di lavoro e la regolarità contributiva (DURC) nonché
il rispetto dei contratti collettivi
quali condizioni per poter fruire dell’incentivo.
-
Non rientrano nell’incentivazione
in quanto contributi di tipo non previdenziale o di solidarietà, e quindi SONO DA VERSARE:
-
i premi/contributi
INAIL;
-
il contributo da
destinare, per i datori che ne hanno l’obbligo, ai fondi di solidarietà,
compreso il Fondo di Integrazione Salariale;
-
il contributo
dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua (FONCOOP);
-
il contributo, anche
qui dove previsto dalla legge n. 296/2006 (comma 755), al fondo Tesoreria INPS
in materia di TFR;
-
il contributo per la
garanzia sul finanziamento della c.d. Qu.I.R., vale a dire della quota
integrativa della retribuzione erogata su richiesta del lavoratore come
anticipazione del TFR in busta paga;
-
il contributo di
solidarietà sulla contribuzione per la previdenza complementare, sui fondi di
assistenza sanitaria nonché su quelli specifici a carico dei lavoratori dello
spettacolo e degli sportivi professionisti (non invece il contributo di
solidarietà aggiuntivo IVS di cui alla legge 297/1982 e pari allo 0,50%, che
risulta invece sgravabile).
► Casistiche particolari
-
Potranno
fruire del bonus in maniera contestuale
e naturalmente proporzionale anche due datori di lavoro che impiegano
separatamente il medesimo soggetto con contratti di lavoro part-time, purché
decorrenti dalla medesima data (diversamente il datore di lavoro che assume
dopo ha davanti un soggetto già impiegato a tempo indeterminato, seppur con un
part-time).
-
Si
continuerà a godere del bonus in caso di cessione
del contratto di lavoro (ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al
cessionario) e di trasferimento di
azienda (ex art. 2112 c.c.).
-
Per espressa previsione legislativa, in caso di CAMBIO DI APPALTO nella
fornitura di servizi, al datore di lavoro subentrante che assume, anche se
per effetto di un obbligo normativo o contrattuale, un lavoratore per il quale
già il datore di lavoro cessante aveva iniziato a fruire dei bonus di cui
sopra, gli stessi spettano per la loro entità e durata residua.
-
Rispetto
al tema dei cambi di appalto ci preme ricordare che l’INPS nel 2015 – in
applicazione delle regole generali sul riconoscimento del bonus valide anche
per quest’anno e già richiamate in precedenza – aveva già avuto modo di
escludere l’applicazione dell’incentivo ad un’impresa subentrante che, sulla
base del CCNL, assuma lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso
l’impresa cedente (si tratta di un’assunzione che risponde ad un obbligo
contrattuale e che configurandosi come una novazione del rapporto determina la
violazione del requisito della non occupazione a tempo indeterminato del
lavoratore nei 6 mesi precedenti).
-
Non si potrà fruire del bonus assumendo soggetti che nei 6 mesi precedenti abbiano
visto risolversi il loro rapporto a tempo indeterminato per mancato superamento
del periodo di prova o per loro dimissioni (rapporto comunque a tempo
indeterminato sin dall’origine).
-
Risulta
degna di attenzione anche l’eventuale sospensione
del bonus, e quindi lo slittamento del periodo di fruizione
(comunque sempre pari a complessivi 24 mesi) in caso di assenza obbligatoria PER MATERNITÀ della lavoratrice.
► Compatibilità con altre forme di
incentivo
-
In termini generali si ribadisce l’impossibilità di beneficiare
contestualmente di altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive
previste dalla normativa vigente, ma l’INPS anche quest’anno “assumendo a
riferimento le forme d’incentivo all’assunzione maggiormente diffuse” ne
segnala solo alcune.
-
Di contro l’Istituto cita in
maniera puntuale le casistiche per cui
la misura è cumulabile con benefici di natura economica quali, tra
gli altri:
-
incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 13
della legge 68/99;
-
incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto
del Ministro della gioventù del 19 novembre 2010;
-
incentivo per l’assunzione di soggetti beneficiari
dell’ASpI e pari al 20% dell’indennità loro spettante e non ancora fruita (incentivo questo che
a differenza del bonus stabilità 2016 resta soggetto al regime c.d. “de
minimis” e non fruibile in presenza di un obbligo di assunzione derivante da
legge o contratto collettivo);
-
bonus occupazionale previsto dal programma Garanzia
Giovani;
-
incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità
ex art. 6 della legge 223/91, limitatamente all’incentivo di natura
economica previsto dall’art. 8, comma 4, della stessa legge (pari al 50%
dell’indennità spettante con dei precisi limiti di fruizione temporale).
-
La circolare ricorda anche la possibilità di godere in
alcuni casi in maniera “sequenziale” di altri sgravi previsti dalla normativa e
del bonus occupazione laddove ne ricorrano comunque tutti i presupposti. E’ il caso, ad
esempio, degli sgravi contributivi del 50% previsti dalla legge 92/2012
(art. 4, commi 8-11) previsti per l’assunzione a tempo determinato di over 50
disoccupati da più di 12 mesi o di donne disoccupate da più di 24 mesi e
residenti in aree svantaggiate o con una professione o un settore economico nel
quale operano con accentuate disparità di genere. Ai datori di lavoro che
beneficiano di tali sgravi, nulla vieta, in caso di trasformazione a tempo
indeterminato dei relativi rapporti, di poter successivamente beneficiare anche
del bonus occupazione in oggetto. Stesso ragionamento vale per i
benefici previsti dalla legge n. 223/91 per l’assunzione di soggetti in
mobilità con un rapporto a tempo determinato non superiore a 12 mesi, rispetto
al quale si applica la stessa contribuzione degli apprendisti.
-
Un’attenzione
particolare merita la possibilità di cumulare il bonus occupazione con le RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER ZONE MONTANE E
SVANTAGGIATE di cui all’art. 9 della legge 67/1988 che interessano i datori di
lavoro del settore agricolo, comprese le nostre cooperative.
L’INPS a riguardo
chiarisce che NON sarà possibile
applicare in maniera cumulata i due meccanismi di incentivazione, prevalendo
quelli previsti dalla disciplina speciale (art. 9 della legge 67/1988).
Sulla materia, sebbene
la circolare non lo richiami, riteniamo opportuno continuare a considerare
valido quanto già più ampiamente specificato dall’INPS l’anno scorso con il
messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015(3). In quella sede l’Istituto ha distinto
l’applicazione delle riduzioni
contributive di cui all’art. 9 della legge 67/1988 per le giornate lavorate
in zone montane/svantaggiate e del bonus occupazionale previsto dalla
legge di stabilità per le per le
giornate lavorate in zona ordinaria del bonus stabilità 2015. Si tratta
di specificazioni del tutto coerenti con le indicazioni della circolare in
oggetto, ma che in attesa di eventuali ulteriori istruzioni, appaiono più
esaustive soprattutto per chi concretamente dovrà applicarle. Cogliamo anche
l’occasione per segnalare che, laddove ne ricorrano le condizioni, i datori di
lavoro interessati potrebbero comunque riuscire a utilizzare interamente anche
il bonus stabilità 2016, nella misura in cui le giornate lavorate in zona
ordinaria siano sufficienti per ammortizzare l’ammontare annuo (3.020 €.) di
incentivazione prevista, sempreché si sia nel limite del 40% di riduzione
contributiva massima prevista.
► Datori di lavoro agricoli
-
Proprio i datori di
lavoro del settore agricolo, come nel 2015, beneficiano di uno sgravio analogo
rispetto a quello individuato per tutti gli altri datori di lavoro. Per loro
valgono meccanismi attuativi
particolari, pur applicandosi, laddove non espressamente indicato, le regole
generali d’incentivazione appena esaminate.
-
Il bonus sarà riconosciuto in base ALL’ORDINE CRONOLOGICO
di presentazione delle domande all’INPS nel limite delle risorse finanziarie
stanziate complessivamente e pari a 24,2 milioni di euro su 2 anni, distinte (novità
di quest’anno) per assunzioni di
impiegati/dirigenti, da un lato, per complessivi 5,8 milioni e, dall’altro, per
quelle di operai, per complessivi 18,4 milioni (ricordiamo che l’anno
scorso impiegati e dirigenti rientravano nella disciplina generale).
-
Nel caso di
insufficienza delle risorse l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori
domande, fornendo immediata comunicazione.
-
Come nel 2015 il meccanismo di presentazione delle domande
prevede:
-
prima, una prenotazione
del bonus che sarà confermata telematicamente dall’INPS in presenza di risorse
entro 3 giorni;
-
poi, ad assunzione
avvenuta, l’invio della domanda
definitiva da effettuare perentoriamente entro 14 giorni lavorativi dalla
risposta dell’INPS, pena il venir meno delle risorse prenotate.
-
La procedura è la stessa per
impiegati/dirigenti ed operai, ma i moduli sono distinti (“BIEN-AGRI” per i
primi e “ASSUNZIONE OTI 2016” per i secondi).
-
Per gli impiegati/dirigenti l’INPS specifica che in presenza di part-time la prenotazione e
l’accantonamento delle risorse saranno comunque effettuati senza un
riproporzionamento delle stesse, in funzione del fatto che durante il
rapporto potrebbero esserci variazioni dell’orario in corso d’opera, compresa
la trasformazione in full-time (spetterà al datore il compito di
riparametrare, anche in diminuzione, la quota di incentivo spettante sulla base
dell’effettivo orario svolto).
-
Per gli operai si conferma l’impossibilità di beneficiare dell’incentivo se i
lavoratori interessati siano stati occupati
nell’anno precedente (2015):
(1) Nostra circolare n. 1 dell’11 gennaio 2016 -
prot. n. 105
(2) Si vedano in
particolare nostre circolari n. 4 del 2 febbraio 2015, n. 37 del 18 giugno 2015
e n. 56 del 17 novembre 2015, rispettivamente prot. n. 471, n. 3006 e n. 5045.
(3) Nostra circolare n. 55 del 26
ottobre 2015 prot. n. 4685