Con la circolare in oggetto il Ministero del
Lavoro ricorda che l’articolo 3 della legge n. 223/1991, per
effetto della legge n. 92/2012 (art. 2, comma 70), risulta abrogato dal 1°
gennaio 2016.
Come noto, l’art. 3 ora vigente legittima,
previa presentazione di specifica domanda al Ministero:
-
l’accesso al
trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a
procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria) a patto che vi siano prospettive di
continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei
livelli di occupazione, nonché in caso di ammissione al concordato
preventivo (comma 1);
-
la proroga del
trattamento fino a 6 mesi, sempre condizionata ai presupposti di continuità
aziendale e salvaguardia occupazionale (comma 2).
Di conseguenza, visto il venir meno
dal prossimo anno della suddetta norma, il Ministero
AVVERTE E PRECISA CHE POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO QUELLE
DOMANDE CHE PERVERRANNO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015.
Stessa
data entro cui devono essersi perfezionati i requisiti di ammissione, va
stipulato l’accordo in sede istituzionale e bisogna avviare le sospensioni.
Ciò non toglie, chiarisce la circolare, che
il relativo decreto di autorizzazione ministeriale al trattamento CIGS
con decorrenza nell’anno 2015 potrà anche essere emanato e/o protrarsi
nell’anno 2016, in virtù degli accordi già sottoscritti.