Circolari

Circ. n. 17/2015

Circolare Ministero del Lavoro n. 12 dell’8 aprile 2015 Trattamento CIGS per imprese ammesse a procedure concorsuali ai sensi dell’art. 3 della legge 223/1991: ambito di applicazionealla luce dell’art. 2, comma 70, della legge 92/2012.

Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ricorda che l’articolo 3 della legge n. 223/1991, per effetto della legge n. 92/2012 (art. 2, comma 70), risulta abrogato dal 1° gennaio 2016.

Come noto, l’art. 3 ora vigente legittima, previa presentazione di specifica domanda al Ministero:

  • l’accesso al trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) a patto che vi siano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, nonché in caso di ammissione al concordato preventivo (comma 1);

  • la proroga del trattamento fino a 6 mesi, sempre condizionata ai presupposti di continuità aziendale e salvaguardia occupazionale  (comma 2).

Di conseguenza, visto il venir meno dal prossimo anno della suddetta norma, il Ministero AVVERTE E PRECISA CHE POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO QUELLE DOMANDE CHE PERVERRANNO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015.

Stessa data entro cui devono essersi perfezionati i requisiti di ammissione, va stipulato l’accordo in sede istituzionale e bisogna avviare le sospensioni.

Ciò non toglie, chiarisce la circolare, che il relativo decreto di autorizzazione ministeriale al trattamento CIGS con decorrenza nell’anno 2015 potrà anche essere emanato e/o protrarsi nell’anno 2016, in virtù degli accordi già sottoscritti.

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