È stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la Legge
7 agosto 2015, n. 124 (all.)
Legge delega per la riforma della PA
Il provvedimento si compone di 23
articoli. Contiene alcune misure di immediata applicazione e molte deleghe
legislative di cui si prevede l’approvazione generalmente entro il termine di
12 mesi. È tra l’altro prevista la redazione di tre testi unici in materia di lavoro
pubblico, partecipazioni societarie delle P.A. e di servizi
pubblici locali di interesse economico generale.
Data l’ampiezza del provvedimento, si
forniscono qui appresso le prime valutazioni sulle disposizioni di maggior
interesse per le imprese e le cooperative, rinviando per le questioni non
approfondite alle successive comunicazioni di questo Servizio ovvero alle
comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore
(si ricorda che è già stata diramata la Circolare
di Federabitazione n. 30/2015 del 25 agosto 2015).
*
1.
Digitalizzazione della P.A. (art. 1)
La riforma
anzitutto rilancia la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione dichiarando
esplicitamente, all’art. 1 (Carta della
cittadinanza digitale), di voler garantire ai cittadini e alle imprese, anche
attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro
interesse in modalità digitale, nonché di garantire la semplificazione nell’accesso
ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli
uffici pubblici.
Per il
raggiungimento dei suddetti propositi, la riforma delega il Governo ad adottare
entro un anno uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il Codice dell’amministrazione digitale, in
modo da assicurare la piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first).
Si dovrà poi favorire
l’elezione di un domicilio digitale
da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni
(si ricorda che il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica che
il cittadino può indicare alla P.A. quale recapito per ricevere tutte le
comunicazioni e le notifiche di atti).
La riforma
sancisce in ultimo che i pagamenti
digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento,
ivi incluso l’utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano
il “mezzo principale per i pagamenti dovuti
nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di
pubblica utilità”.
*
2.
Procedimento amministrativo (artt. 2-7)
Buona parte della
legge delega riguarda i principi di riforma del procedimento amministrativo.
In proposito, la
riforma prevede:
-
la riforma dell’istituto
della conferenza di servizi,
in particolare al fine di ridefinire e ridurre i casi in cui la convocazione della
conferenza di servizi è obbligatoria; nonché ridurre e dare certezza ai tempi di
convocazione e svolgimento;
-
l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche, con il quale si stabilisce che nei casi
in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l’adozione
di provvedimenti, le amministrazioni comunichino il proprio assenso entro trenta
giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. Decorsi inutilmente i
termini previsti l’assenso si intende acquisito; mentre in caso di mancato
accordo sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere sulle modifiche
da apportare allo schema di provvedimento;
-
l’adozione di norme
di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, per
individuare i tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali, per i
quali poter prevedere la riduzione dei termini rispetto a quelli stabiliti in via
generale, nonché la previsione di poteri sostitutivi;
-
la riforma della cd. Segnalazione certificata di inizio attività
e del cd silenzio assenso, per la precisa individuazione dei
procedimenti oggetto di Scia o silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è
necessaria l’autorizzazione espressa e
di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione
preventiva (prevedendo altresì l’obbligo di comunicare ai soggetti
interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i
quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda);
§ l’ampliamento del diritto all’accesso ai
documenti amministrativi, attribuendo in via generale – a differenza di
quanto attualmente previsto – il diritto all’accesso a “chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti” e “salvi
i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati”;
-
la previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale
dell’ente di appartenenza delle informazioni concernenti le fasi dei
procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; o
anche il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna
struttura del Servizio sanitario nazionale; ovvero il tempo medio dei
pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali
e forniture; l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici,
aggiornati periodicamente.
*
3.
Riorganizzazione.
La legge (art. 8)
delega inoltre il Governo ad una generale riorganizzazione
dell’amministrazione dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti
pubblici non economici nazionali, volta alla riduzione degli uffici e del
personale, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della
spesa e riduzione degli organi.
Fra le altre cose
si prevede:
-
l’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia;
-
la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi
alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, anche mediante trasferimento
delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico
registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione.
Con riferimento alle
Prefetture
(Uffici territoriali del Governo), la
riforma tenderà alla:
-
revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione
del numero;
-
trasformazione della Prefettura in Ufficio territoriale dello Stato,
quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
-
attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione
dei servizi ai cittadini, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso
di poteri sostitutivi;
-
confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli
uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato.
*
4.
Riordino delle Camere di commercio (art. 10)
In tale contesto, l’art. 10 detta i criteri per il Riordino
delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un
anno, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle
funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio che, in particolare,
dovrà:
§ rideterminare il diritto annuale a carico delle imprese;
§ ridefinire le circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60
mediante accorpamento di due o più camere di commercio (con la possibilità di mantenere
la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale
minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte, comunque salvaguardando
la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, provincia autonoma
e città metropolitana);
§ ridefinire i compiti e le funzioni, segnatamente attribuendo specifiche competenze, eliminando le
duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nonché limitando le
partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
§ procedere al riordino delle competenze relative alla tenuta
e valorizzazione del Registro delle imprese;
§ ridurre il numero dei componenti dei consigli
e delle giunte con riordino
della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da
assicurare un’adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati (il
riordino riguarderà anche i compensi dei relativi organi, prevedendosi sia la gratuità
degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, sia la
fissazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi
delle camere di commercio e delle aziende speciali).
*
5.
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di
provvedimenti attuativi (art. 21).
Da segnalare in ultimo una disposizione di una certa rilevanza
– già proposta in passato da
Confcooperative – e tesa a disboscare l’ordinamento da tutte quelle disposizioni
che rinviano a provvedimenti amministrativi attuativi di secondo grado in
realtà mai emanati, perciò rimaste “lettera morta” e causa di disordine ed
incertezza giuridica.
Con l’art. 21, la
riforma delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, uno o più decreti legislativi per
l’abrogazione o la modifica di disposizioni legislative che prevedono
provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31
dicembre 2011. Nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
-
riformare le disposizioni di legge che devono essere modificate al solo
fine di favorire l’adozione dei medesimi provvedimenti;
-
abrogare quelle per le quali non sussistono più le condizioni per
l’adozione dei provvedimenti;
-
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
-
assicurare l’adozione dei provvedimenti attuativi che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell’Unione europea e di
quelli necessari per l’attuazione di trattati internazionali ratificati
dall’Italia.
Ciò premesso, onde evitare che con tale iniziativa – senz’altro
meritoria – siano compromessi gli interessi del movimento cooperativo, è
opportuno interloquire con il Ministero competente al fine di partecipare alla
individuazione delle disposizioni da modificare o abrogare.
Invitiamo
pertanto le Federazioni a comunicarci gli eventuali provvedimenti di legge che
interessano direttamente il settore, tenendo presente che i tempi sono
piuttosto ristretti in quanto il Governo deve emanare il decreto di
ricognizione delle norme di legge interessate entro il prossimo 26 novembre.