Circolari

Circ. n. 17/2015

Riforma PA

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (all.)

 

 

Legge delega per la riforma della PA

 

 

Il provvedimento si compone di 23 articoli. Contiene alcune misure di immediata applicazione e molte deleghe legislative di cui si prevede l’approvazione generalmente entro il termine di 12 mesi. È tra l’altro prevista la redazione di tre testi unici in materia di lavoro pubblico, partecipazioni societarie delle P.A. e di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Data l’ampiezza del provvedimento, si forniscono qui appresso le prime valutazioni sulle disposizioni di maggior interesse per le imprese e le cooperative, rinviando per le questioni non approfondite alle successive comunicazioni di questo Servizio ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore (si ricorda che è già stata diramata la Circolare di Federabitazione n. 30/2015 del 25 agosto 2015).

 

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1. Digitalizzazione della P.A. (art. 1)

 

La riforma anzitutto rilancia la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione dichiarando esplicitamente, all’art. 1 (Carta della cittadinanza digitale), di voler garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici.

Per il raggiungimento dei suddetti propositi, la riforma delega il Governo ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il Codice dell’amministrazione digitale, in modo da assicurare la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first).

Si dovrà poi favorire l’elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni (si ricorda che il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica che il cittadino può indicare alla P.A. quale recapito per ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche di atti).

La riforma sancisce in ultimo che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l’utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il “mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità”.

 

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2. Procedimento amministrativo (artt. 2-7)

 

Buona parte della legge delega riguarda i principi di riforma del procedimento amministrativo.

In proposito, la riforma prevede:

  • la riforma dell’istituto della conferenza di servizi, in particolare al fine di ridefinire e ridurre i casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria; nonché ridurre e dare certezza ai tempi di convocazione e svolgimento;

  • l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, con il quale si stabilisce che nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l’adozione di provvedimenti, le amministrazioni comunichino il proprio assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. Decorsi inutilmente i termini previsti l’assenso si intende acquisito; mentre in caso di mancato accordo sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento;

  • l’adozione di norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, per individuare i tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali, per i quali poter prevedere la riduzione dei termini rispetto a quelli stabiliti in via generale, nonché la previsione di poteri sostitutivi;

  • la riforma della cd. Segnalazione certificata di inizio attività e del cd silenzio assenso, per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di Scia o silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva (prevedendo altresì l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda);

§  l’ampliamento del diritto all’accesso ai documenti amministrativi, attribuendo in via generale – a differenza di quanto attualmente previsto – il diritto all’accesso a “chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti” e “salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati”;

  • la previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle informazioni concernenti le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; o anche il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; ovvero il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture; l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente.

     

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    3. Riorganizzazione.

     

    La legge (art. 8) delega inoltre il Governo ad una generale riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, volta alla riduzione degli uffici e del personale, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi.

    Fra le altre cose si prevede:

  • l’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia;

  • la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione.

     

    Con riferimento alle Prefetture (Uffici territoriali del Governo), la riforma tenderà alla:

  • revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero;

  • trasformazione della Prefettura in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini;

  • attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi;

  • confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato.

     

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    4. Riordino delle Camere di commercio (art. 10)

     

In tale contesto, l’art. 10 detta i criteri per il Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio che, in particolare, dovrà:

§  rideterminare il diritto annuale a carico delle imprese;

§  ridefinire le circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio (con la possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte, comunque salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, provincia autonoma e città metropolitana);

§  ridefinire i compiti e le funzioni, segnatamente attribuendo specifiche competenze, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nonché limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

§  procedere al riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle imprese;

§  ridurre il numero dei componenti dei consigli e delle giunte con riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un’adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati (il riordino riguarderà anche i compensi dei relativi organi, prevedendosi sia la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, sia la fissazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali).

 

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5. Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi (art. 21).

 

Da segnalare in ultimo una disposizione di una certa rilevanza – già proposta in passato da Confcooperative – e tesa a disboscare l’ordinamento da tutte quelle disposizioni che rinviano a provvedimenti amministrativi attuativi di secondo grado in realtà mai emanati, perciò rimaste “lettera morta” e causa di disordine ed incertezza giuridica.

Con l’art. 21, la riforma delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, uno o più decreti legislativi per l’abrogazione o la modifica di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. Nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  • riformare le disposizioni di legge che devono essere modificate al solo fine di favorire l’adozione dei medesimi provvedimenti;

  • abrogare quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l’adozione dei provvedimenti;

  • garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

  • assicurare l’adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell’Unione europea e di quelli necessari per l’attuazione di trattati internazionali ratificati dall’Italia.

Ciò premesso, onde evitare che con tale iniziativa – senz’altro meritoria – siano compromessi gli interessi del movimento cooperativo, è opportuno interloquire con il Ministero competente al fine di partecipare alla individuazione delle disposizioni da modificare o abrogare.

Invitiamo pertanto le Federazioni a comunicarci gli eventuali provvedimenti di legge che interessano direttamente il settore, tenendo presente che i tempi sono piuttosto ristretti in quanto il Governo deve emanare il decreto di ricognizione delle norme di legge interessate entro il prossimo 26 novembre.

 

 

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