Il GSE ha avviato una consultazione pubblica su alcune proposte in merito alle Regole Operative in corso di elaborazione, relative all’erogazione del servizio per l’autoconsumo diffuso definito dal TIAD (testo autoconsumo diffuso) dell'ARERA, e dal decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente (non ancora adottato).
La consultazione, attiva fino al 19 giugno, ha l'obiettivo di approfondire specifici aspetti individuati in seguito a momenti di confronto già svolti dal GSE con operatori e associazioni di categoria e riguardano l’ammissione, l’attivazione del servizio e l’erogazione dei contributi.
Il GSE, quindi, ha elaborato un documento (in allegato) formulando proposte su alcuni specifici focus. Obiettivo della consultazione è quello di acquisire elementi utili alla definizione delle Regole Operative in corso di definizione.
Come previsto dal TIAD e dal prossimo decreto di incentivazione del MASE, il GSE formulerà ad ARERA e MASE, per loro approvazione, una proposta di Regole Operative per il servizio per l’autoconsumo diffuso.
I soggetti interessi possono far pervenire per iscritto, entro il 19 giugno 2023 utilizzando il template allegato alla consultazione, le proprie osservazioni e proposte attraverso l’indirizzo email: consultazione.acc.cer@gse it (tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://www.gse.it/servizi-per-te/news/consultazione-sulle-regole-operative-per-l-autoconsumo-diffuso).
Al fine di predisporre un documento di posizionamento Confederale si chiede alle Unioni ed alle Federazioni in indirizzo di voler segnalare eventuali proposte o commenti o elementi di interesse e di attenzione.
In estrema sintesi, sono oggetto di consultazione i seguenti ambiti delle Regole Operative del GSE per il servizio di autoconsumo diffuso:
A) Ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso
- A1) Individuazione del soggetto Referente
- A2) Definizione dei poteri di controllo per le comunità energetiche rinnovabili
- A3) Disponibilità dell’impianto di produzione per le comunità energetiche rinnovabili
B) Attivazione del servizio per l’autoconsumo diffuso
- B1) Gestione del contratto
B) Erogazione dei contributi per il servizio per l’autoconsumo diffuso
- C1) Meccanismo di acconto e conguaglio
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A1) Con rifermento al primo punto (ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso) viene richiesto agli operatori di esprimersi sulla figura del referente valutando se sia condivisibile la proposta di individuare come soggetto Referente
- un produttore i cui impianti rilevino per la configurazione, anche terzo rispetto alla medesima configurazione;
- ulteriori soggetti giuridici in possesso di specifici requisiti soggettivi (es. competenza specialistica nell'erogazione di servizi nel settore dell'energia) ed oggettivi (es. patrimonializzazione minima, altre forme di garanzia).
Nel caso si condivida la proposta, si chiede come rendere tali requisiti facilmente individuabili e quali ulteriori elementi/requisiti possono essere necessari per meglio identificare il Referente.
A2) Con riferimento al punto A2, ed alla definizione dei poteri di controllo per le comunità energetiche, il GSE propone di introdurre la seguente definizione che possa essere adattata ad ogni tipologia di autoconsumo diffuso e che sia in linea con la ratio della norma al fine anche di cogliere quegli aspetti maggiormente qualificanti di qualsivoglia potere di controllo tali da assicurare che la costituzione e l’attività di gestione della configurazione risultino conformi ai parametri, ai limiti, ai presupposti e alle finalità contemplate sia dal quadro normativo e regolatorio vigenti, sia dagli atti di autonomia privata (scopo statutario): “Per poteri di controllo si devono intendere quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle CER, sono attribuiti a soggetti scelti per garantire il corretto conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Tali soggetti potranno essere singoli o far parte di un organo costituito per tale finalità”.
A3) Con riferimento al punto A3, riferito, in particolare, alla disponibilità dell’impianto di produzione per le Comunità energetiche rinnovabili il GSE ritiene che la disponibilità ed il controllo dell’impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti di durata almeno annuale dal quale si possa evincere che l’impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Le Parti possono prevedere che alla scadenza l’accordo sia tacitamente rinnovabile o in alternativa possono sottoscrivere un nuovo accordo. Il GSE potrebbe individuare nelle regole operative contenuti minimi di tale accordo e chiede agli operatori di segnalare quali possano essere gli elementi da inserire nell’accordo tra produttore e CER.
B1) Con riferimento all’attivazione del servizio per l’autoconsumo diffuso ed alla gestione del contratto, il GSE propone di inserire la possibilità di richiedere nell’ambito dell’istanza di ammissione al servizio per la valorizzazione dell’incentivo e dei corrispettivi ARERA, in aggiunta anche il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete alle condizioni del ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione facenti parti della configurazione. Al riguardo, chiede se la proposta sia condivisibile e quali siano gli elementi che sarebbe necessario prendere in considerazione.
C1) Con riferimento all’erogazione dei contributi per il servizio per l’autoconsumo diffuso, il GSE propone l’inserimento di un meccanismo di acconto e conguaglio, erogando su base mensile, un corrispettivo di acconto dell’energia elettrica oggetto di incentivazione calcolato sulla base di specifici parametri tecnici della configurazione.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.