Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale n. 11 dell’8 luglio prot. n. 2209 per una disamina complessiva del provvedimento, in questa sede segnaliamo quattro novità in materia di lavoro introdotte in sede di conversione al provvedimento in oggetto.
- ARTICOLO 23 – L’estensione del bonus donne anche nel caso di assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti in settori o professioni con un tasso di disparità in termini occupazionali superiore ad almeno il 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con apposito decreto interministeriale Lavoro-MEF.
Ricordiamo che l’esonero in questione, già previsto nel testo del decreto-legge, consiste in un esonero contributivo al 100% (premi INAIL da pagare) per un massimo di 24 e nel limite di 650 euro mensili in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato donne con determinati requisiti, generando un incremento occupazionale netto.
- ARTICOLO 17-bis - L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, cosiddetta ISCRO, riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti sarà accompagnata - e non più condizionata come previsto fino ad oggi - dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene inoltre previsto che i beneficiari dell'ISCRO autorizzano l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
- ARTICOLO 24-bis – Con riferimento alle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori dei porti, laddove costituite ai sensi del decreto-legge n. 243/2016, si concedono ulteriori 9 mesi di operatività (portandola da 81 a 90 mesi dalla loro istituzione da parte delle relative autorità portuali). Contestualmente si incrementa per il 2024 il finanziamento necessario a compensare il personale non avviato al lavoro dalle medesime agenzie.
- ARTICOLO 28-bis - Si proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla possibilità di applicare alcune convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regioni in merito al sostegno rivolto a lavoratori socialmente utili.